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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (1/2)

Il d.lgs. 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo uno della legge 3 agosto 2007 numero 123 poi integrato e modificato dal d.lgs. 106/2009, ha coordinato, riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostituendole con un nuovo codice unico. A poco più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, tale provvedimento è stato modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 numero 106, entrato in vigore il 20 agosto 2009 e recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra i diversi adempimenti imposti in capo al datore di lavoro un aspetto estremamente importante è dato agli obblighi di informazione e formazione lavoratori. In particolare l’articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 obbliga il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, ognuno nell’ambito delle proprie rispettive competenze a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione circa una serie di aspetti che riguardano l’attività lavorativa quali ad esempio i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, circa le procedure che riguardano il primo soccorso antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro, circa i nominativi dei lavoratori incaricati al primo soccorso ed antincendio ed in generale di altri aspetti che riguardano l’attività lavorativa. Queste informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in forma semplice ed immediata della lingua loro facilmente comprensibile e facendo anche uso di immagini e figure. Si ricorda che per ottemperare quest’obbligo l’uso di opuscoli informativi controfirmati potrebbe non essere sufficiente in quanto esistono alcune sentenze la cassazione (3/6/95, numero 6486) che hanno stabilito che questo modo di operare non è sufficiente in quanto l’informazione deve essere accompagnata sempre da un’opera di sensibilizzazione e da spiegazioni sui contenuti del materiale distribuito.

Circa gli obblighi di informazione si deve ricordare che la formazione è un processo di insegnamento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività in termini più specificatamente prevenzionistici. In poche parole la formazione e sicurezza sul lavoro mira a trasferire competenze operative comportamentali tali da indurre nuove modalità di lavoro con particolare riferimento alla salute sicurezza sul lavoro dei lavoratori così che i lavoratori, nell’ambito della propria mansione, sapeva riconoscere pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati.

Si deve innanzitutto precisare che la formazione riguarda indistintamente tutti i lavoratori ivi compresi anche i lavoratori a domicilio che oggi sono sempre più presenti nelle realtà aziendale e che hanno, comunque pari diritti e stette lavoratori che operano all’interno dell’ufficio.

La formazione materia di salute e sicurezza sul lavoro ed eventualmente l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione lavoro, del trasferimento o dei cambio di mansione oppure della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e per questo di norma è necessario organizzarsi con la propria società sicurezza sul lavoro affinchè il tutto venga organizzato nei modi e nei tempi previsti per Legge. Per questi motivi appare evidente come la formazione dev’essere svolta tempestivamente e con estrema precisione e soprattutto si ricorda che questa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi quindi entra con vigore un nuovo adempimento solo recentemente introdotto che formalizza il concetto di formazione periodicamente ripetuta quale obbligo supplementare rispetto alla formazione di base.

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Obbligo di consultazione degli RLS: modalità, occorrenze e sanzioni in caso di mancato adempimento

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (anche chiamato RLS) è una figura dell’organigramma alla sicurezza aziendale così come viene richiesto l’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (il decreto legislativo 81/2008 recentemente modificato, corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009).

Sebbene il termine RLS stia entrando sempre più a fare parte del gergo di coloro i quali, a vario titolo, devono avere a che fare con le tematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è bene ricordare che questa figura non è nuova al dettato normativo in quanto le prime tracce compaiono nell’ambito dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 1970) all’interno del quale viene ricordato che i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali (…) successivamente viene introdotto formalmente con il decreto legislativo 626/1994 ma solo il decreto legislativo 81/2008 darà a questa figura così importante la giusta luce. Ricordiamo per dovere di cronaca che chiunque, tranne nei casi espressamente previsti per legge, può diventare il RLS della propria azienda, previa la frequentazione di un corso RLS della durata minima di 32 ore (è bene ricordare che alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono una durata maggiore per la formazione del RLS).

Un aspetto ampiamente sottovalutato nell’ambito della consulenza sicurezza sul lavoro riguarda il fatto che il RLS debba essere “consultato” preventivamente in relazione ad una serie di aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro in azienda. La pena per questa mancata consultazione è una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.

Sebbene questo aspetto possa essere esaurito con il semplice paragrafo di cui sopra è bene analizzare con dettaglio il significato del termine “consultare” in quanto spesso non vengono seguite le prassi più corrette per questo specifico adempimento. Il primo modo di fraintendere e sostanzialmente quello più diffuso è quello che riguarda il fatto di credere che il RLS, mediante la consultazione, debba partecipare alle scelte in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questa specifica interpretazione è sicuramente errata in quanto si deve ricordare che l’unico ed il solo responsabile degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro o il dirigente e pertanto le decisioni spettano unicamente a questi due soggetti. Il termine consultazione deve intendersi quale processo per la condivisione delle informazioni decisionali con l’obiettivo di acquisire da parte del soggetto interessato il maggior numero di informazioni possibili al fine di operare una scelta corretta dal punto di vista giuridico e rispettosa delle maestranze rappresentate appunto dal RLS.

La consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per sicurezza aziendale è richiesta su numerosi aspetti estremamente importanti e che riguardano l’applicazione del dettato normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Possiamo ricordare ad esempio alcuni punti di importanti tra i quali la consultazione e la partecipazione nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nell’ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi, nell’ambito della designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente ed in generale il RLS ed essere consultato in merito all’organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Gli aspetti sopraelencati sono solo alcuni punti che richiedono la consultazione del RLS ma ricordiamo che questo aspetto deve necessariamente essere preso in considerazione pena sanzioni amministrative poco piacevoli.

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La sicurezza sul lavoro nella attività di ufficio. Una piccola guida agli aspetti pratici della sicurezza sul lavoro in ufficio

Con il termine “sicurezza sul lavoro” si intendono quegli insiemi di adempimenti di carattere burocratico e di carattere pratico che sono rivolti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La normativa italiana attualmente in vigore è il decreto legislativo 81/2008 così come è stato corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009 pertanto il primo passo (e soprattutto il più formale) per comprendere appieno gli obblighi normativi imposti relativamente a questo specifico aspetto sarebbe quello di leggere attentamente il decreto sopraccitato così da avere una visione completa degli obblighi di legge. Per coloro i quali non intendono prendere visione di un documento tecnico composto da oltre trecento pagine può essere utile la lettura di questo documento che sintetizza in maniera semplice (e senza troppe pretese) gli adempimenti minimi imposti nell’ambito dell’attività di ufficio.

Innanzitutto il passo fondamentale è quello di nominare un responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP) che è obbligatorio in tutte le aziende. Per questo specifico adempimento conviene conferire un incarico RSPP esterno ad un soggetto abilitato ed in possesso dei requisiti di legge così da essere certi che tutti gli adempimenti vengano portati avanti da un professionista della sicurezza sul lavoro. Questo soggetto unitamente al datore di lavoro, al medico competente ed al RLS dovrà redigere un documento denominato valutazione dei rischi aziendali (ovvero documento l’interno del quale vengono elencati i fattori di rischio presenti in azienda e le misure utili per ridurre o eliminare gli specifici problemi individuati). Successivamente a questa fase il datore di lavoro, sempre mediante il supporto del RLS aziendale, dovrà scegliere quei soggetti da destinare all’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro che dovranno frequentare degli appositi corsi antincendio e corsi primo soccorso al fine di ottenere i relativi attestati nonché di apprendere le procedure da adottare in caso di specifica emergenza. Sempre in tema di adempimenti l’attività di ufficio solitamente comporta il rischio da videoterminale pertanto è necessario nominare un medico competente che provveda alle visite mediche periodiche previste per i soggetti che trascorrono più di 20 ore la settimana sul personal computer.

Circa gli adempimenti di carattere pratico che devono essere posti in essere in tutte le aziende deve essere presente almeno una cassetta di medicazione i cui contenuti variano in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda (si compra di solito in farmacia o viene fornita direttamente dalla società che presta il servizio di consulenza sicurezza sul lavoro). Per quanto concerne la normativa antincendio devono essere presenti un numero di estintori sufficiente e gli stessi devono essere sottoposti a regolare manutenzione periodica da parte di una ditta specializzata in manutenzione estintori.

Le sedie e gli arredi utilizzati oggi nella maggior parte degli uffici sono conformi al dettato normativo ma è bene ricordare che è obbligo del datore di lavoro quello di fornire idonee attrezzature conformi alla normativa vigente ed in particolare sono necessarie sedie girevoli a cinque razze con schienale regolabile. L’uso dei personal computer portatili deve essere necessariamente integrato con tastiera e mouse esterni così da migliorare l’ergonomia del posto di lavoro dei videoterminalisti. Tornando sulle tematiche antincendio è necessario che le vie di fuga siano proporzionate con l’occupazione dello stabile ed in particolare è necessaria una porta di emergenza apribile verso l’esterno nel caso in cui l’occupazione dell’ufficio superi una soglia determinata nell’ambito del decreto che regolamenta la prevenzione incendi.

Quelli sopra elencati sono solo alcuni adempimenti minimi in materia di salute sicurezza sul lavoro e della presente guida non si poneva come obiettivo quello di di trattare in maniera esaustiva quanto strettamente necessario per legge in quanto, molto spesso, gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro variano da azienda ad azienda pertanto è bene comunque rivolgersi a società di consulenza per la sicurezza sul lavoro che sapranno gestire e pianificare tutti gli adempimenti minimi previsti per legge così da evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni amministrative e penali.

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Scelta e classificazione degli estintori di incendio

Molto spesso ci si trova, nell’ambito dell’esercizio della propria attività lavorativa, di fronte ad un quesito abbastanza tipico ovvero quello che riguarda la corretta scelta degli estintori di incendio da impiegare nel proprio ambito lavorativo. Il tema è di norma trattato nel corso antincendio che è obbligatorio in tutte le aziende.  Si deve innanzitutto precisare che la scelta dell’estintore di incendio più idoneo deve essere fatta in relazione a diversi fattori ma comunque in generale il numero e la capacità e distingue anche degli estintori devono rispondere ai valori indicati nell’allegato 5 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”), un testo di legge molto datato ma che ancora oggi, alla luce del decreto legislativo 106/2009, è ancora pienamente in vigore.

Circa la scelta ed il posizionamento degli estintori di incendio è bene tenere in considerazione una serie di fattori tra i quali possiamo identificare le dimensioni dell’edificio ove ha sede l’attività lavorativa, la destinazione d’uso dei locali, l’affollamento massimo, il specifico pericolo di incendio che emerge a seguito della consulenza sicurezza sul lavoro, le caratteristiche delle sostanze presenti e la loro quantità, etc, etc…

Dopo aver preso in considerazione questi specifici fattori sarà necessario comprendere con maggiore precisione la tipologia di materiali presenti così da poter regolare l’agente estinguete degli estintori sullo specifico rischio generato da dette sostanze. Vi sono infatti radicali differenze tra materiali solidi, materiali liquidi, gas, sostanze metalliche oppure attrezzature elettriche.

Oltre ad un attento esame del decreto ministeriale 10 marzo 1998 nel quale vi è stabilito che la scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro ci si può rifare a questa semplice guida valevole per la maggior parte delle attività di ufficio: per attività a basso rischio di incendio un estintore 34A – 144 B ogni duecento metri quadri circa può essere sufficiente a condizione che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintori non superi i 30 m.

Consigliamo pertanto di utilizzare estintori a polvere in quanto si prestano per la maggior parte degli usi da ufficio. Per quanto concerne la zona che contiene le apparecchiature elettriche dobbiamo ricordare il principio di funzionamento dell’estintore polvere e pertanto suggerire l’introduzione di bombole ad anidride carbonica che contengono appunto CO2 compresso e liquefatto. L’uso di questo specifico agente, come viene ha preso di norma nell’ambito del corso antincendio, vi permette di salvaguardare le attrezzature non danneggiate dall’incendio. Per attività a medio rischio oppure ad alto rischio ci si deve rifare necessariamente al certificato di prevenzione incendi che disporrà i punti più idonei nei quali collocare idranti, nastri, estintori di incendio.

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Le tematiche della sicurezza sul lavoro nel monito del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano

In occasione del 54-esimo anniversario della tragedia di Marcinelle in Belgio il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ricorda con amarezza il triste evento in cui nel 1956 morirono 262 lavoratori di cui circa la metà italiani emigrati alla ricerca di un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie. L’evento rappresenta la terza più cruenta disgrazia nella storia dei lavoratori emigrati dall’Italia dopo quella di Monongah e di Dawson e viene ricordato oggi con un discorso che richiama l’attenzione di tutti circa gli aspetti e le tematiche estremamente importanti della sicurezza sul lavoro.

L’amara tragedia si inserisce all’interno di un contesto italiano post bellico e molto disagiato in cui l’accordo tra l’allora presidente del consiglio Alcide De Gasperi e il premier belga Achille Van Acker diede il via alla mobilitazione di numerosi cittadini italiani verso le terre del Belgio che, al contrario di quelle del nostro paese, erano ricche di materie prime e di minerali ma assolutamente prive di manodopera. Il fenomeno nel nostro paese era invece esattamente opposto ovvero territori privi di materie prime di rilievo ed una disoccupazione assai diffusa che spinse migliaia di italiani verso il benessere prospettato dalle diverse capitali europee. Purtroppo bel caso di Bois du Cazier le sorti dei nostri compatrioti furono tragiche per via di un incendio che coinvolse l’intera fabbrica.

L’evento dannoso ed in generale le tematiche dell’incendio nelle fabbriche riportano alta l’attenzione in materia di sicurezza sul lavoro, tematica che oggi viene ancora spesso disattesa oppure male applicata in molte realtà aziendali del territorio italiano.

La sicurezza sul lavoro, con l’introduzione del decreto legislativo 81/2008 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, è diventata una tematica molto complessa e le cui sanzioni amministrative e penali sono di tutto rilievo. Per una corretta applicazione dell’attuale Legge è necessario avvalersi di società consulenza sicurezza sul lavoro di comprovata esperienza oppure in alternativa armarsi di Santa Pazienza e prendere visione del Testo Unico. Gli obblighi ricadono interamente in capo al datore di lavoro ed è pertanto obbligo di quest’ultimo che creare un ambiente di lavoro sicuro e salubre all’interno del quale devono poter operare tutti lavoratori. Tra gli adempimenti minimi si ricorda l’obbligo di conferire un incarico RSPP esterno (il responsabile del servizio prevenzione e protezione può anche essere un soggetto interno ma questo tipo di prassi è seguita solo nelle microaziende) ovvero di una persona in grado di supportare il datore di lavoro in tutte quelle scelte tecniche e giuridiche circa gli adempimenti imposti dall’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Altro adempimento minimo riguarda la redazione di un documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR) ovvero di un documento scritto all’interno del quale vengono formalizzati e presi in analisi i possibili fattori di rischio presenti in azienda. All’interno allo stesso documento dovranno essere anche formalizzate le misure volte a ridurre o eliminare i fattori di rischio individuati. Circa l’obbligo di nominare un medico competente lo stesso si rende necessario solo in determinati casi previsti sempre della Legge. Il medico del lavoro effettuerà le visite specialistiche e di base secondo la periodicità descritta in un documento che prende nome di “piano sanitario”. L’ultimo degli adempimenti riguarda gli aspetti della formazione che sono sicuramente molto rilevanti per quanto riguarda la concreta creazione di un ambiente di lavoro sicuro. La formazione accurata in materia di sicurezza sul lavoro è infatti il primo passo da compiere per diffondere la cultura della sicurezza all’interno della propria azienda ed in ogni ramo della stessa.

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Le tematiche della sicurezza sul lavoro in capo al datore di lavoro: obblighi e responsabilità

consulenza sicurezza sul lavoroCome certamente noto alla maggior parte dei lettori le tematiche del sicurezza sul lavoro hanno assunto, in questi ultimi anni ed a seguito dell’introduzione del decreto legislativo 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, una notevole importanza nell’ambito della gestione a norma di legge in azienda. La normativa sopraindicata è diventata estremamente complessa e ambito specifico destinato professionisti in grado di fornire un servizio di consulenza sicurezza sul lavoro degna di questo nome e questo servizio estremamente strategico tra l’azienda non può essere affidato in alcun modo a consulenti improvvisati che si affacciano sul mercato con offerte commerciali palesemente in contrasto con il servizio in grado di assicurare il datore di lavoro da certezza che la consulenza venga svolta a regola d’arte. Ciò non significa che il consulente debba necessariamente esporre al cliente parcelle dall’importo rilevante ma che, nell’ambito dell’offerta presenti sul mercato, oggi sono presenti diversi player che offrono servizi di “consulenza” ha dei prezzi impossibili da praticare nell’ambito del servizio svolto regola d’arte. Questo specifico aspetto della qualità è estremamente importante in quanto la normativa è ora di carattere penale e pertanto datore di lavoro, nella scelta della società consulenza sicurezza alla quale affidarsi deve necessariamente operare una scelta basata su giusto compromesso fra qualità del servizio e costo della parcella valutando, se del caso, anche le aziende nei confronti delle quali è stato operato, nel corso dei tempi di servizio di consulenza.

Per coloro i quali desiderassero avere un riepilogo, seppur sommario, degli adempimenti minimi in materia di sicurezza sul lavoro ricordiamo che fondamentalmente gli aspetti che richiedono l’attenzione del datore di lavoro possono essere raggruppati in quattro macro categorie ci apprestiamo ad elencare:

  • nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): in relazione a questo specifico argomento il datore di lavoro o optare per due soluzioni. La prima è quella di nominare o meglio di dare un incarico RSPP esterno alla propria azienda ed in possesso dei titoli di legge per ricoprire tale incarico. Questo servizio ha di norma un costo fisso annuale che varia in funzione della specifica responsabilità che viene conferita al professionista esterno che assumerà tale incarico. La seconda possibilità è invece quella che il datore di lavoro assuma, in prima persona, detto incarico previa la frequentazione di un corso di formazione sicurezza della durata di 16 ore. Quest’ultima soluzione ben si presta alle piccole realtà aziendali intendono contenere i costi di gestione ma si avvicina più ad un mero adempimento burocratico che ad una vera propria gestione del sicurezza nel corso dei tempi;
  • nomina del medico competente per la sapienza sanitaria: la sapienza sanitaria è uno degli obblighi in capo al datore di lavoro e prevede la nomina di medico competente che effettuerà visite mediche generiche e specialistiche e connesse alla specifica attività svolta nell’ambito dell’azienda. Non si tratta di un obbligo per tutte le aziende ma solo per quelle che presentano specifici rischi per richiedere da visita medica lavoratore;
  • redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR): questo specifico documento è il punto nevralgico di tutta la normativa in materia di salute sicurezza sul lavoro e non può essere omesso. Molto spesso si incontrano offerte commerciali che prevedono la redazione del documento “on-line” ma sebbene costo del servizio sarà allettante la qualità del prodotto finito sarà quasi certamente molto scarsa ed eventualmente contestabile da parte dell’autorità competenti qualora non fossero presenti contenuti minimi oppure qualora i contenuti non fossero in linea con l’effettiva realtà aziendale;
  • formazione sicurezza sul lavoro: gli aspetti formativi sono estremamente importanti nell’ambito dell’implementazione il sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro in quanto la formazione e l’elemento alla base per prevenire e ridurre gli infortuni in azienda. Al fine di poter stabilire i percorsi minimi che devono essere seguiti all’interno dell’attività lavorativa è necessario fare un’analisi dei fabbisogni formativi (rilevazione dei cambiamento atteso, definizione delle competenze da acquisire in relazione ai destinatari della formazione) rivolta sia agli obblighi di legge sia a quanto è necessario a prendere in relazione alla specifica attività svolta all’interno dell’azienda.
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DITEK, società leader nella vendita di prodotti e servizi relativi al Primo Soccorso Aziendale, ricerca con urgenza Agenti Plurimandatari

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  • 18 Maggio 2010

DITEK, società leader nella vendita di prodotti e servizi relativi al Primo Soccorso Aziendale, ricerca con urgenza:

AGENTI PLURIMANDATARI

per la vendita di prodotti e servizi relativi al Primo Soccorso Aziendale disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2008 e al D.M. 388/2003

La ricerca, per la tipologia del prodotto è rivolta a professionisti con esperienza di ogni settore industriale e commerciale in genere che vogliono integrare le proprie attività con una linea di prodotti necessaria in ogni azienda.

E’ richiesta forte motivazione.

Offriamo:

  • Prodotti altamente qualitativi
  • Mandato di agenzia
  • Corsi di formazione in azienda
  • Affiancamento iniziale nella vendita
  • Costante attività di supporto

La ricerca è rivolta esclusivamente al personale operante nelle seguenti Province della Regione Toscana:

  • Provincia di Firenze
  • Provincia di Arezzo
  • Provincia di Grosseto
  • Provincia di Livorno
  • Provincia di Lucca
  • Provincia di Massa Carrara
  • Provincia di Pisa
  • Provincia di Pistoia
  • Provincia di Prato
  • Provincia di Siena

Si prega indicare a quale Provincia fa riferimento la candidatura proposta.

La ricerca si intende rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della legge 903/77.

Per le candidature inviare curriculum vitae completo di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n.196/03 e alla sua archiviazione in database DITEK S.r.l. attinenti il profilo richiesto.

mandaci un curriculum:
Telefax +39 055 7350289
Mail [email protected]

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Cell: +39 3472914597

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Lavora con Noi! Ditek Cassette di Pronto Soccorso

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  • 13 Maggio 2010

Lavora con Noi! Ditek Cassette di Pronto Soccorso

I nostri valori

Al centro della nostra attenzione quotidiana c’è la Persona come “essere umano” e non solo come “lavoratore”. La sua soddisfazione, la sua realizzazione sia Umana che Professionale sia dal lato puramente economico sia da quello di un raggiungimento degli obiettivi preposti con una continua crescita sia individuale che di gruppo.

Il Collaboratore

Ognuno è protagonista del proprio ruolo e della propria crescita. Ognuno deve vivere l’esperienza nel nostro gruppo con iniziativa, senso di responsabilità ed esemplarità. Ciascuno è responsabile della propria crescita personale e professionale, così da favorire l’evoluzione della propria squadra e dell’impresa.

Il team

Vogliamo stimolarci e coinvolgerci nella crescita e nello spirito di gruppo così che questo diventi una costante della nostro lavoro. Siamo aperti al dialogo e vogliamo confrontarci con trasparenza, dando a ciascuno la possibilità di apportare il proprio contributo.

La Mission

Essere un gruppo unito ed affiatato, informarsi e formarsi costantemente per acquisire e sviluppare competenze specifiche nei vari settori così da condividerle poi con il resto del Team. Lavoriamo per sviluppare i nostri servizi attraverso l’anticipazione e la successiva soddisfazione dei bisogni dei clienti, l’organizzazione e l’attenzione ai metodi di lavoro.

Il Risultato

Grandi obiettivi e grandi mete si raggiungono solo con un eccellente lavoro di gruppo !!! Grandi obiettivi si realizzano unendo eccellenza a perseveranza e tenacia. Il nostro impegno è rivolto ad ottenere una soddisfazione personale, unitamente a quella degli altri membri del Team così da favorire lo sviluppo dell’intera azienda. Il tutto anche attraverso la condivisione dei benefici professionali, dei risultati e dei miglioramenti ottenuti.

Contattaci o mandaci un curriculum:
Telefono +39 055 7575056
Telefax +39 055 7350289
Mobile +39 331 6163296 o +39 331 6509448
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Grande successo per il convegno sulla sicurezza del lavoro organizzato da API Firenze

Oltre 150 presenze per il convegno sulla sicurezza del lavoro “La disciplina sulla sicurezza del lavoro Il D.lg. 81/2008: adempimenti e incentivi” che si e tenuto presso l’Hotel Baglioni di Firenze organizzato da Api Firenze.
I lavori del Convegno hanno evidenziato l’importanza di una partecipazione condivisa tra istituzioni e parti sociali, in un percorso virtuoso delle imprese verso la prevenzione e il miglioramento nei luoghi di lavoro delle condizioni di sicurezza e salute: la continua diminuzione degli infortuni attesta oramai un impegno delle imprese che hanno posto la sicurezza come parte integrante dei processi produttivi.
L’organizzazione del lavoro, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, diviene questione centrale, con l’implementazione e lo sviluppo dei modelli di gestione per la sicurezza, anche in considerazione delle nuove norme sulla responsabilita amministrativa delle imprese in materia.
La certificazione di tali modelli diviene la conseguente scelta naturale, con economie aziendali e di mercato.
Api Firenze, Associazione delle Piccole e medie Imprese di Firenze, Prato e Pistoia ringrazia i relatori intervenuti ed il pubblico per la partecipazione e la collaborazione nella riuscita dell’evento.

Api Firenze è a disposizione per maggiori informazioni in merito alla normativa e agli adempimenti previsti dal decreto sulla sicurezza. Maggiori informazioni su www.confapi.firenze.it oppure scrivendo a [email protected]

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Il Kit di Pronto Soccorso, sicurezza sul lavoro.

Kit di Pronto Soccorso

kit di pronto soccorso, La Ditek Srl opera nel settore medicale, siamo specializzati nella fornitura e nell’ assistenza dei kit di primo soccorso.
Ci proponiamo al fianco dei nostri clienti per un supporto operativo concreto sulle esigenze nate dalle leggi e normative vigenti per la sicurezza sui posti di lavoro.

La DITEK è una Società specializzata nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La nostra Azienda si propone nella fornitura e nella assistenza dei kit di pronto soccorso specifici per le varie categorie aziendali.
Armadietti, borse, cassette, zaini e tutti i componenti.
Ci avvaliamo di Aziende partners leaders nel settore con esperienze decennali.
Siamo al fianco dei nostri clienti per un supporto operativo concreto sulle esigenze nate dalle leggi e normative vigenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Proponiamo ai nostri clienti soluzioni su misura specifiche per le loro esigenze ed un servizio puntuale di assistenza programmata.
I nostri servizi vanno incontro alla risoluzione dei problemi legati alla sicurezza della persona sul luogo di lavoro risolvendo problematiche quali il controllo dei kit, l’approvigionamento dei prodotti, la sostituzione e smaltimento, con evidenti risparmi delle risorse dell’azienda cliente.
Disponiamo di un fornitissimo ed efficente magazzino per rispondere prontamente alle richieste di materiali inerenti la sicurezza.
Siamo organizzati con squadre e mezzi per l’assistenza presso i clienti.
La nostra Azienda propone inoltre corsi di preparazione e formazione del personale per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La DITEK Srl si propone ad affiancare i suoi clienti nella risoluzione e gestione di tutte le problematiche inerenti la gestione dei kit di primo soccorso.
Le leggi vigenti prevedono infatti che nelle aziende siano presenti le cassette di primo soccorso complete di tutti i prodotti integri e non scaduti di validità.
La nostra assistenza evita perdite di tempo da parte degli addetti ed impiegati delle aziende supportate con la garanzia di un controllo scrupoloso :

  • La nostra società fornisce una sistematica assistenza per la manutenzione di tutti i kit di primo soccorrso.
  • Visite periodiche presso i clienti per il controllo dei contenuti dei kit ( cassette, valigette, armadietti ).
  • Verifca delle scadenze di tutti i singoli prodotti contenuti nei kit.
  • Integrazione dei prodotti mancanti.
  • Sostituzione dei prodotti con scadenze nel semestre successivo.
  • Redazione ed aggiornamento delle schede per ciascun kit.
  • Aggiornamento sulle variazioni e/o integrazioni previste dalle normative di legge.
  • Fornitura di prodotti di integrazione e/o sostituzione.

Formazione sulla sicurezza sul lavoro

La DITEK Srl insieme ai suoi partners si propone alla sua clientela con corsi di preparazione, formazione ed approfondimento per la sicurezza sul posto di lavoro.
I corsi possono essere effettuati sia presso la sede del cliente che presso i nostri uffici.
Igiene, prevenzione, protezione e salute nei luoghi di lavoro.

  • Corso squadra addetti pronto soccorso
  • Corso squadra antincendio
  • Corso rappresentante lavoratori
  • Corso per RSPP datore di lavoro – ecc.

Tutti i corsi di formazione sono tenuti da docenti abilitati con rilascio di attestazione.

Telefono +39 055 7575056 Telefax +39 055 7350289 Mobile +39 331 6163296 o +39 331 6509448 Mail [email protected]

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“La disciplina sulla sicurezza del lavoro: Il D.lg. 81/2008: adempimenti e incentivi” è il titolo del Convegno organizzato da API Firenze giovedì 2 luglio 2009

“La disciplina sulla sicurezza del lavoro: Il D.lg. 81/2008: adempimenti e incentivi” è il titolo del Convegno organizzato da API Firenze giovedì 2 luglio 2009.

Il Convegno si svolgerà a Firenze, presso la Sala Michelangelo del Grand Hotel Baglioni, Piazza Unità Italiana 6 (a pochi metri dal Parcheggio Stazione di Santa Maria Novella), giovedì 2 luglio 2009 dalle ore 15.00 alle ore 17,30.

Il Convegno affronterà le importanti tematiche relative alla sicurezza del lavoro alla luce degli adempimenti previsti dal D.lg. 81/2008 e sarà presieduto da Rualdo Martini, presidente API Firenze.

Sono previsti interventi da parte della Regione Toscana, con la presenza del Dr. Marco Masi, Responsabile del Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel lavoro.

Interverrà l’INAIL con la Dr.ssa Rossana Ruggieri, Dirigente Ufficio Attività Istituzionali INAIL Direzione Regionale per la Toscana che illustrerà “Il ruolo dell’INAIL nel nuovo contesto normativo: incentivi alla prevenzione”

Sarà presente il Dr. Giuseppe Petrioli – Direttore Dipartimento Prevenzione ASL Firenze con un intervento dal titolo “Le novità del D.Lg. 81/2008: il ruolo dell’organo di vigilanza per favorirne l’applicazione e gli aspetti sanzionatori e prescrittivi”

Il Dr. Pietro Fenocchi, Consulente per la Sicurezza Confapi pmi Modena, e la Dr.ssa Sabrina Bruschi, Responsabile Area Toscana TÜV Italia, concluderanno il convegno  con due interventi dal titolo “Dal documento della valutazione dei rischi (DVR) ai modelli organizzativi” e “Certificazione dei modelli organizzativi: un approccio integrato tra cogente e volontario”.

La partecipazione al convegno è gratuita ma la disponibilità di posti è limitata. Si prega quindi di confermare la Vostra partecipazione contattando:

A.P.I. Firenze – Associazione Piccole e Medie Imprese
Via Aretina 167/B – 50136 Firenze –
Tel. 055 6266315 – Fax 055 667331
E-mail: [email protected]

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