Come si può notare, i vantaggi sono numerosi. Purtroppo, però, molti imprenditori non potranno usufruirne in quanto ci sono delle precise condizioni di accesso che devono essere soddisfatte.
Il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni “attività artistica o professionale, ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare”.
Aver svolto attività imprenditoriale nei tre anni passati costituisce, dunque, anche se si è giovani, un ostacolo insormontabile all’accesso al regime dei minimi 2012. L’attività che si vuole esercitare, poi, non dove essere “in alcun modo” riconducibile ad una precedente attività svolta in forma di lavoro autonomo o indipendente e nel caso in cui si intenda proseguire un’attività di impresa iniziata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi “realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio”, non deve superare i 30.000 euro.
Agevolazioni sono previste in ogni caso anche per coloro che non appartengono alle categorie sopracitato: professionisti e imprese possono accedere ad un regime contabile intermedio che prevede, tra le altre cose, l’esonero dalla registrazione, dalla tenuta delle scritture contabili, dal versamento dell’Irap e dai versamenti periodici dell’Iva.
Con l’introduzione del regime dei minimi 2012, pertanto, i regimi contabili previsti per i professionisti rimangono i seguenti: regime di contabilità semplificata, regime di contabilità ordinaria, regime degli ex minimi e, appunto, il nuovo regime appena introdotto.
Il senso di tutte queste innovazioni introdotte dal Governo Monti appare abbastanza chiaro: da un lato, si vuole incentivare l’imprenditoria giovanile e dall’altro, si vuole incentivare la maggior parte dei giovani professionisti e delle imprese ad accedere ad un regime di “contabilità semplificata“, in modo tale da sveltire le attività imprenditoriali ed esercitare allo stesso tempo un maggiore controllo fiscale sull’imprenditoria italiana.