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Aggiornamento RLS: normativa, durata e validità

La norma di riferimento principale in materia di aggiornamento della formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è l’art. 37, comma 6 del D. Lgs. 8108, che stabilisce che “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi”, a prescindere dalla fascia di rischio aziendale e dal numero di lavoratori impiegati.

 

Fatta eccezione per quanto stabilito durante la contrattazione collettiva, l’aggiornamento del corso RLS deve essere effettuato annualmente e deve avere un monte ore minimo di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori, e di 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori.

 

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Disegno di Legge Europea 2014: le novità per la sicurezza nei cantieri

Con il nuovo Disegno di Legge Europea 2014, approvato recentemente dalla Camera, vengono  introdotte modifiche sostanziali in merito alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

 

Le novità che verranno apportate dal DDL europea 2014 al D.Lgs. 81/08 sono state necessarie per dare piena attuazione alla Direttiva Europea 92/57/CEE, in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e far cessare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato recepimento della  stessa.

 

Pertanto la XI Commissione Permanente per il lavoro pubblico e privato, ha sancito l’estensione  “ del campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall’allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008…”.

 

L’art. 88 del D.Lgs 81/08 lettera g-bis, sarà quindi sostituito dall’art. 14 del DDL europea 2014 che comprende i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile specificati dall’allegato X del D.Lgs 81/08.

 

Per rendere effettivo questo cambiamento si dovrà quindi attendere l’approvazione del DDL da parte del Senato, prevista nei prossimi mesi.

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Primo Soccorso: obblighi e formazione

In merito alla tutela della sicurezza dei lavoratori, la nomina e la formazione degli Addetti al Primo Soccorso fanno parte degli obblighi in capo al Datore di lavoro. (artt. 18 e 43 del D. Lgs. 8108).

 

Il D.M. n° 388 del 2003 stabilisce i criteri della formazione prevista per il lavoratore designato a ricoprire questo incarico. Tale decreto prevede un percorso formativo specifico in relazione alla fascia di rischio dell’attività lavorativa svolta.

 

  • corso primo soccorso rischio basso:  è disciplinato dall’allegato 3 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo C (rischio basso). Il corso ha una durata di 12 ore e prevede, oltre alla formazione teorica, una formazione tecnico-pratica di 4 ore per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio medio: è regolamentato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è destinato ai lavoratori di aziende del gruppo B (rischio medio). La formazione ha una durata di 12 ore e prevede una formazione teorica di 4 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio alto: è disciplinato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo A (rischio alto). La formazione ha una durata di 16 ore e consta di una formazione teorica di 6 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.

 

Il modulo tecnico-pratico, in ogni caso, deve essere erogato da personale qualificat ed obbligatoriamente attraverso formazione in presenza. Tale formazione non può essere in nessun caso sostituita da corsi online o da video su supporti audiovisivi.

 

Tra il personale qualificato all’erogazione della formazione tecnico- pratica ritroviamo Medici con specializzazione in Medicina del Lavoro e Infiermieri iscritti all’Albo o personale in possesso di abilitatazione alle manovre di primo soccorso e BLSD.

 

L’attestato di primo soccorso rilasciato in seguito al completamento della formazione ha una validità triennale: scaduti i tre anni, l’Addetto dovrà frequentare lo specifico corso di aggiornamento di primo soccorso, sempre in base alla fascia di rischio aziendale.

 

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Bando ISI 2014 per il miglioramento della sicurezza sul lavoro

Con il bando ISI 2014 l’Inai mette a disposizione 267.427.404 euro come finanziamenti a fondo perduto per progetti di miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro consentendo ad imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,di presentare domanda per ricevere un contributo pari al 65% dell’investimento in sicurezza, per un massimo di 130.000

La domanda potrà essere presentata dal 3 marzo 2015 e fino alle ore 18.00 del 7 maggio 2015.

I finanziamenti verranno assegnati in seguito alla verifica tecnico-amministrativa ed alla realizzazione del progetto, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, e

devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

 

  1. ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi eventuali interventi impiantistici;
  2. acquisto o sostituzione di macchine;
  3. acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati;
  4. installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici, antincendio, di aspirazione e ventilazione.

 

Avranno accesso al bando solo le imprese in linea con i versamenti previdenziali e con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza del lavoro, tra cui documenti e corsi 8108 obbligatori.

 

Per visionare il bando per ciascuna Regione:

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2014/Avvisipubbliciregionali/index.html

 

Documenti e corsi 8108 obbligatori

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Nuovi requisiti minimi per la formazione della gente di mare

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 8 Maggio 2015, un nuovo schema di decreto legislativo relativo ai requisiti minimi per la formazione della gente di mare. Il nuovo decreto ha lo scopo di adeguare la formazione del personale di bordo alle disposizioni internazionali in materia di salute e sicurezza nella navigazione marittima, mettendo in atto la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE riguardante i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

 

Devono essere presenti, a bordo di tutte le navi in arrivo o in partenza dai nostri porti, lavoratori marittimi in possesso di certificati specifici di formazione, tra cui quelli attestanti l’avvenuta formazione per il coordinamento delle attività in situazioni di emergenza, ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione e del contenimento dell’inquinamento marino.

 

La responsabilità di questi obblighi ricade sulle compagnie di navigazione e sul comandante della nave, la mancanza del loro adempimento comporta sanzioni, in base al un nuovo meccanismo sanzionatorio dedicato, che colma le attuali lacune del nostro codice della navigazione, a cui oggi si fa riferimento per questo ambito, in quanto a tale materia non si applica la disciplina del Testo Unico sulla Sicurezza.
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La formazione degli addetti all’antincendio: disposizioni, validità e durata

Al Datore di lavoro spettano, tra gli obblighi previsti  in materia di sicurezza sul lavoro, quelli della valutazione del rischio incendio, finalizzata ad adottare, all’interno della propria azienda “idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” (artt. 18 del D.lgs 81/08) e della designazione e formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi.

 

Al lavoratore che è stato nominato come addetto antincendio spetta il compito di attuare le misure di prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di tutela degli altri lavoratori (art.43 del D.lgs 81/08).

 

La normativa vigente in materia di formazione antincendio è contenuta nell’Allegato IX del D.M. del 10 marzo 1998, che definisce i contenuti minimi e la durata dei corsi antincendio in relazione alla fascia di rischio della specifica attività lavorativa.

 

  • Il corso per Addetto antincendio rischio basso ha una durata complessiva di 4 ore e l’acquisizione delle competenze pratiche della lotta antincendio può avvenire anche online e/o avvalendosi di sussisidi audiovisivi;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio medio ha una durata complessiva di 8 ore, 3 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio alto ha una durata complessiva di 16 ore, 4 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio in caso di rischio elevato. Il corso deve essere poi integrato da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

Il corso antincendio ha una validità di tre anni, in seguito il personale addetto dovrà effettuare lo specifico corso di aggiornamento, sempre sulla base della fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

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Primo soccorso: compiti e responsabilità degli addetti

Per primo soccorso si intendono tutte quelle azioni  che consentono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dei Soccorsi Qualificati ed è indispensabile per impedire che nell’evento vengano coinvolte altre persone e per evitare che le condizioni generali dell’infortunato peggiorino.

 

In igni azienda, il Datore di lavoro ha l’obbligo di designare e formare lavoratori addetti al primo soccorso (artt. 18 e 43 del D.Lgs. 8108): questi, in casi di emergenza, ancora prima di allertare il sistema di soccorso chiamando il 118, hanno il compito di effettuare una prima analisi dello stato in cui si trova l’infortunato, per cercare di comprenderne le condizioni generali.

 

La prima cosa da fare è la valutazione dello scenario che, se svolta correttamente, permette al soccorritore di individuare o sospettare il 90% delle lesioni e valutare coscientemente le condizioni del soggetto politraumatizzato e le eventuali manovre da effettuare.

 

Dalla valutazione della scena, è necessario acquisire le seguenti informazioni:

  • Come appare la scena?
  • Cosa ha colpito cosa e a che velocità?
  • Ci sono macchinari che continuano a funzionare?
  • La situazione può degenerare?

 

Le risposte alle domande sopra elencate sono necessarie ai fini della chiamata al 118, che deve essere effettuata per ricevere Soccorsi Qualificati e deve contenere le seguenti informazioni:

  • Località con riferimenti topografici
  • Numero di telefono da cui si chiama
  • Dinamica dell’evento
  • Condizioni dell’infortunato
  • Ogni altra informazione richiesta dall’operatore

 

E’ doveroso ricordare che da una mancata o insufficiente prestazione del soccorso derivano responsabilità penali; non è quindi possibile, abbandonare il soggetto infortunato, se non nel momento in cui interviene personale qualificato, ad esempio nei casi di consegna del paziente ai medici o al personale sanitario del pronto soccorso.
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Corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro: durata, contenuti e periodicità

Con l’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011, tra le altre cose, vengono stabilite le specifiche relative ai corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro e vengono definiti i dettagli in merito ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

 

In base a quanto sancito dall’Accordo, l’aggiornamento per l’RSPP ha periodicità quinquennale e una durata che varia a seconda della fascia di rischio dell’azienda:

 

  • Attività lavorative a Rischio Basso (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo): 6 ore
  • Attività lavorative a Rischio Medio (Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio): 10 ore
  • Attività lavorative a Rischio Alto (Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità, Servizi residenziali): 14 ore

 

Per quanto riguarda i contenuti, la normativa stabilisce che “i corsi di aggiornamento dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti” nei seguenti ambiti:

  • tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
  • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • tecniche di comunicazione volte a migliorare l’informazione e la formazione ai lavoratori.

 

L’Accordo inoltre autorizza l’ erogazione della formazione per l’aggiornamento anche in modalità e-learning, frequentando specifici corsi di aggiornamento RSPP online.

 

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I Corsi per RSPP Datore effettuati interamente online sono validi?

Durante la Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 è stato stabilito l’Accordi che chiarisce, per quanto riguarda la formazione per RSPP Datore di Lavoro,  che solamente i moduli 1 e 2 possono essere erogati in modalità e-learning.

Va quindi puntualizzato che non è possibile ricoprire l’incarico di RSPP con il solo attestato relativo ai moduli 1 e 2 online; la formazione deve essere necessariamente completata con i moduli 3 e 4, che devono essere effettuati obbligatoriamente con formazione in presenza.

Attestati e certificazioni per RSPP rilasciati a datori di lavoro, amministratori delegati e lavoratori autonomi a seguito di corsi in cui i moduli 3 e 4 sono stati erogati online sono da considerarsi non legalmente validi e quindi passibili di sanzione dagli enti di ispezione e controllo, in quanto non riconosciuti.
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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, chi è il datore di lavoro e quali sono i suoi obblighi?

In base alla definizione riportata dall’art.2 del Testo Unico della Sicurezza,  si intende per datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

 

Nello svolgimento della specifica attività professionale, il Datore di lavoro dovrà adoperarsi per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile (art. 2087 c.c.) ed adottare tutte le misure dettate:

 

  • dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
  • dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi;
  • dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

 

Tra gli obblighi del datore di lavoro, il Testo Unico della Sicurezza ne individua due indelegabili (art. 17 comma 1):

 

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Se non espressamente esclusa, la delega di funzioni è consentita in presenza delle seguenti condizioni (art. 16 D. Lgs 81/08):

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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RSPP esterno: compiti, responsabilità, requisiti e formazione.

Nell’ambito delle attività di promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, un ruolo fondamentale, accanto a quello del datore di lavoro, è svolto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

Le funzioni del RSPP, qualora esterno, sono di natura consulenziale collabora quindi con il datore di lavoro e lo supporta, secondo l’art. 33 D.Lgs. 81/08:

 

  • nell’individuazione dei fattori di rischio, nella valutazione dei rischi e nell’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
  • nell’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • nella predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • nell’elaborazione delle misure preventive e protettive.

 

Egli inoltre partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica annuale.

 

La collaborazione tra datore di lavoro e RSPP è fondamentale poichè quest’ ultimo possiede la specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, necessaria affinché il datore di lavoro riesca meglio ad identificare e valutare i rischi, nonché a suggerire le misure ed i comportamenti idonei a garantire i più elevati livelli di sicurezza in azienda.

 

Quali sono i requisiti obbligatori per un RSPP?

  • Il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore
  • L’attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

 

Pertanto, chiunque intenda assumere il ruolo di RSPP e gestire gli ambiti relativi alla salute e alla sicurezza di altre aziende dovrà partecipare ad un corso di formazione, che prevede l’effettuazione dei Moduli A, B e C.

 

Il Modulo A costituisce il corso generale di base ed ha una durata minima di 28 ore. La partecipazione al corso costituisce credito formativo permanente (non necessita di aggiornamenti).

 

Il Modulo B di specializzazione è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. La sua durata varia da 12 a 68 ore a seconda del macrosettore ATECO di riferimento. Necessita di un aggiornamento ogni cinque anni.

Il RSPP che è stato formato per un macrosettore può esercitare le rispettive funzioni solo all’interno di detto macrosettore. In caso di nomina in azienda di macrosettore diverso da quello di formazione, dovrà essere effettuata la formazione specifica.

Il Modulo C di specializzazione riguarda la formazione sulla prevenzione e protezione dai rischi di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative, e tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Ha una durata di 24 ore e, come il modulo A, costituisce credito formativo permanente.

 

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RSPP Datore di Lavoro: in quali casi, requisiti e durata del corso

Con l’attuazione D.Lgs. 81/08 viene stabilito l’obbligo di istituire in tutti i  luoghi di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi. A capo di questo servizio c’è il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), figura nominata esclusivamente dal datore di lavoro.

 

Ma chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

  • Un consulente esterno
  • Il datore di lavoro stesso
  • Un dipendente dell’azienda

Qualora sia il Datore di lavoro stesso a ricoprire questo ruolo, l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi […]nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II.”

 

Allegato II D.Lgs. 81/08

  • Aziende artigiane e industriali  fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

 

Nel caso in cui l’azienda rientri tra quelle sopraelencate, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP deve essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e partecipare ad un corso per RSPP di durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del settore ATECO cui l’azienda appartiene.

 

Il corso di formazione deve rispettare tutti i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che ne disciplina la durata minima del corso in funzione del rischio (rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore), il programma formativo e l’obbligo di aggiornamento quinquennale.

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La sicurezza delle gru: obblighi di formazione e addestramento per gli operatori

 

Tutti gli operatori addetti alla gru devono conoscere e rispettare alcune fondamentali norme e prescrizioni. Tra queste vi è l’obbligo di ricevere una formazione e un addestramento specifici in relazione al mezzo che si andrà a manovrare.

L’ operatività del mezzo e la sua gestione sono responsabilità esclusive del gruista in ogni fase di lavoro, dalla fase di trasferimento in cantiere, durante le attività di lavoro e durante la gestione e manutenzione del mezzo. E’ necessario quindi che l’operatore conosca le caratteristiche strutturali del mezzo, i suoi componenti, i dispositivi di comando e di sicurezza e le corrette manovre di lavoro, allo scopo di prevenire i rischi connessi ad ognuno di questi elementi.

 

Il principale riferimento normativo che obbliga l’operatore gruista ad effettuare una formazione specifica è l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 che ha individuato le attrezzature da lavoro per le quali è obbligatoria una specifica abilitazione degli operatori.

 

Nello specifico  l’Accordo distingue tre differenti corsi per le seguenti tipologie di gru:

  • gru a torre, della durata minima di 12 o 14 ore, in funzione che la formazione sia rivolta ad operatori di gru a rotazione in basso/in alto o di entrambe le tipologie;
  • gru per autocarro, della durata minima di 12 ore;
  • gru mobili, della durata minima di 14 ore, rivolto agli operatori di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote, con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso; in caso di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile è necessario svolgere un modulo aggiuntivo di 14 ore, per un monte ore complessivo pari a 22.

 

I corsi sopra citati prevedono lo svolgimento di una parte teorica in cui vengano affrontati gli argomenti della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, i principali componenti del mezzo, nozioni elementari di fisica, modalità di utilizzo in sicurezza, analisi dei rischi connessi, ecc., ed una parte pratica che preveda l’esercitazione operativa sul campo.

 

L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato e del patentino di abilitazione; questi ultimi hanno validità quinquennale, è obbligatorio  quindi aggiornare la formazione partecipando ad un corso di almeno 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti attinenti alla formazione tecnico-pratica.
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Piattaforme aeree: abilitazione e patentino obbligatorio per PLE

Per eseguire lavori in quota nei cantieri è sempre più frequente l’utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE in gergo tecnico “cestello”), utilizzato sia nelle attività ad altezze elevate, in alternativa ad opere provvisionali (es. ponteggi), sia per eseguire attività a quote basse, in sostituzione di scale e trabattelli.

 

A partire dal 12 marzo 2013 tutti i manovratori di piattaforme di lavoro elevabili, per poter operare devono essere in possesso dell’attestato e patentino di abilitazione per PLE.

Questo quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 con un Accordo in cui vengono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

 

L’Accordo prevede la partecipazione ad un corso di formazione teorica e l’addestramento ad un uso corretto della macchina, strutturato nei moduli giuridico-normativo, modulo tecnico e modulo pratico, diverso in funzione del tipo di PLE:

  • modulo teorico (3 ore)
  • modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore), oppure
  • modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore), oppure
  • modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore).

 

L’abilitazione prevede un aggiornamento periodico attraverso la partecipazione ad un corso di almeno 4 ore, di cui almeno 3 relative agli argomenti attinenti alla formazione tecnico-pratica.

 

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Obbligo abilitazione e patentino muletto per carrellisti

Con l’entrata in vigore, a partire dal 12 marzo 2013, dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 vengono individuate le attrezzature da lavoro per le quali è obbligatoria una abilitazione specifica degli operatori. Nello specifico, l’Accordo obbliga gli operatori macchine a svolgere un corso specifico che comprende una formazione sia teorica che tecnico-pratica, al fine di sensibilizzare i lavoratori a prevenire i rischi e di conseguenza a ridurre drasticamente gli infortuni correlati ad un uso improprio delle macchine.
Tra le varie attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta l’abilitazione è presente il carrello elevatore, più comunemente definito “muletto”.
Per il carrellista/mulettista, l’accordo prevede l’obbligo di partecipazione ad un corso che comprende:

– modulo teorico (4 ore)
– modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore), oppure
– modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore), oppure
-modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore), oppure
– modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore).

Il corso prevede un modulo pratico differente in funzione della tipologia di carrello per cui si intende ottenere l’abilitazione.

L’attestato ed il patentino di abilitazione ottenuti dopo il superamento del corso hanno una validità di cinque anni; trascorso tale termine gli operatori dovranno svolgere un corso di aggiornamento di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative ai moduli pratici.

 

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Oti service, corsi all’avanguardia in materia di sicurezza sul lavoro

I corsi aziendali sulla sicurezza proposti dal Centro di Formazione Professionale della Oti Service sono un punto di riferimento per tutti i lavoratori esposti al rischio di caduta dall’alto e non solo.

Sono attualmente disponibili dieci corsi per la sicurezza sul lavoro. Da segnalare il “Corso Addestramento DPI anticaduta”, che dura 8 ore ed è completo di teoria in sede e pratica su ponteggio e il “Corso in ambienti confinati”, destinato a chi lavora in cisterne, silos, pozzi o gallerie: anche qui alla teoria in aula è affiancata la pratica, in questo caso in cisterna, per un totale di 8 ore. Per chi lavora in sospensione sorretto da funi o controlla chi lo fa, ecco il “Corso per addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” della durata di 32 ore, di cui 12 in aula e 20 in ponteggio, e il “Corso per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi” (8 ore teoriche). Chi effettua lavori sugli alberi può conoscere le norme di sicurezza necessarie seguendo il “Corso per addetti ai sistemi di accesso e di attività lavorative su alberi” di 32 ore (12 in aula, 20 su ponteggio). Esiste poi un “Corso su piani inclinati”, formazione dedicata a chi lavora su tetti, agli addetti ai pannelli fotovoltaici, ai lattonieri etc: 8 ore fra teoria e pratica su ponteggio e falda di un tetto. E ancora, ecco il “Corso evacuazione di emergenza di un sito posto in altezza”, composto di 12 ore di teoria più un lancio da 12 metri con sistema di evacuazione. Fondamentali per l’incolumità dei lavoratori in situazioni di emergenza il “Corso per il soccorso in quota di un infortunato” e il “Corso evacuazione e soccorso con utilizzo di un discensore di emergenza”, ciascuno di 8 ore, equamente divise fra teoria e pratica. Infine c’è il “Corso Addestramento per operatori eolici”
(Corso di formazione addestramento DPI anticaduta + evacuazione di emergenza + soccorso in quota) di 8 ore, distribuite fra teoria e pratica. Alcuni di questi corsi aziendali sulla sicurezza si concludono con un esame finale e tutti prevedono la consegna di un attestato individuale.

Fra i punti di forza dell’offerta targata Oti Service, il personale sempre in evoluzione, l’affiancamento nella scelta del dispositivo giusto da adoperare, la gestione delle situazioni di emergenza e il tutoraggio per i lavori ad alto rischio. Insomma, quest’azienda rappresenta una garanzia di formazione all’avanguardia, sia in aula che sul campo: l’ideale per mettere l’operatore in una condizione di sicurezza e competenza.

Per informazioni:

OTI SERVICE

Via Paolo Orsi, 30 00178 Roma (RM)

tel. 06/72632133

fax. 06/72394028

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Corso RLS e formazione sicurezza sul lavoro

Ogni Azienda deve avere per legge il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto o designato dai suoi colleghi di lavoro.
Tale elezione deve essere verbalizzata ed il nominativo del RLS deve essere comunicato telematicamente all’INAIL territorialmente competente.
Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai colleghi nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

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