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Sicurezza sul Lavoro: aumentano le morti bianche nel 2015.

 

Sono stati pubblicati dall’Inail, alla vigilia del 1° maggio, i dati relativi alle statistiche sugli incidenti lavorativi nel 2015.

Successivamente ad un decennio di dati positivi, il 2015 vede un incremento del 15% di casi di decesso sul luogo di lavoro: 752 contro i 652 dello stesso periodo del 2014.

Gli infortuni sul lavoro invece, secondo i dati, evidenzierebbero una diminuzione del 4,1% rispetto all’anno precedente.

 

Le statistiche dimostrano palesente che il settore dell’edilizia risulta quello con il maggior numero di infortuni, seguito dai settori trasporto e magazzinaggio, attività dei servizi di alloggio e ristorazione e comparto manifatturiero.

 

Ma come possiamo prevenire gli infortuni sul lavoro?

 

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) impone degli obblighi in capo al Datore di Lavoro, che abbia almeno un dipendente, destinati  alla prevenzione degli infortuni.

Per prima cosa, la nomina da parte del Datore di Lavoro di un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che coordini e gestisca le attività del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (SPP), risulta indispensabile.

 

Inoltre, è disposta la nomina del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), figura eletta direttamente ed in modo autonomo dai lavoratori, che gestisce gli aspetti della salute e della sicurezza degli stessi all’interno dell’azienda.

Un altro strumento che partecipa alla riduzione del rischio nei luoghi di lavoro è il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), stipulato dal Datore di Lavoro sinergicamente con il RSPP, RLS e Medico Competente con lo scopo di individuare i fattori di rischio e le misure di sicurezza e di prevenzione.

 

Il legislatore inoltre, per diminuire il numero di incidenti sui luoghi di lavoro,  ha inoltre previsto in capo al datore di lavoro, l’obbligo di informazione, formazione e addestramento obbligatori per i lavoratori mediante appositi corsi sulla sicurezza sul lavoro.

 

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I chiarimenti della Cassazione sul principio di massima sicurezza tecnologicamente possibile.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3616 del 27 gennaio 2016, ha esaminato il principio di massima sicurezza tecnologicamente possibile sul lavoro e per la prevenzione di infortuni.

 

Secondo quanto riportato dall’art. 2087 del Codice Civile,  il Datore di Lavoro deve adoperarsi, nell’esecuzione della specifica attività professionale, per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile, impiegare tutte le misure previste:

 

  • dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
  • dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico;
  • dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi.

 

La Cassazione ha voluto stabilire attraverso l’ultima sentenza che, qualora il Datore di Lavoro disponga di più sistemi di prevenzione, è obbligato ad impiegare quello più idoneo a garantire il maggiore livello di sicurezza specialmente nel caso si debba tutelare la vita e l’integrità fisica di un lavoratore.

 

La sentenza inoltre puntualizza che, nel caso in cui la tecnologia e lo sviluppo delle conoscenze portino all’individuazione di tecnologie più idonee, non è possibile esigere che il Datore di Lavoro provveda ad una istantanea sostituzione degli strumenti di sicurezza con quelli più moderni, purchè i sistemi già in uso garantiscano comunque un alto livello di sicurezza.

 

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Prevenzione incendi: nuova linea guida per gli edifici sottoposti a tutela

La recente pubblicazione della Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 3181 del 15 marzo 2016 da parte del Ministero dell’Interno si pone l’obiettivo di dare indicazioni nell’ambito della prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), aperti al pubblico e adibito a contenere attività contemplate dal punto 72 dell’allegato 1 al D.P.R n. 151 del 1° agosto 2011, come, ad esempio, mostre, archivi, gallerie, musei, esposizioni e biblioteche.

 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali peculiari degli edifici in oggetto possono comportare delle limitazioni nell’applicazione delle misure stabilite dalle regole tecniche per la prevenzione incendi e, in alcuni casi, per attuare queste ultime, sono indispensbili interventi troppo invasivi non compatibili con i vincoli storico-artistici posti sull’immobile.

 

Per questo motivo, la linea guida promossa dal Ministero dei Beni Culturali in accordo con il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi), ha l’obiettivo di fornire al progettista uno strumento di sostegno per l’individuazione delle misure di sicurezza antincendio richiedendo, in seguito ad una attenta valutazione dei rischi, all’istituto della deroga che permette l’adozione di misure alternative a quelle previste dalle regole tecniche.

 

Le soluzioni tecniche in deroga contenute nelle linea guida affidano la compensazione del maggior rischio di incendio, causato dal mancato rispetto delle regole tecniche, all’azione congiunta e complementare delle azioni conformi stabilite dal D.M. del 3 agosto 2015 e delle misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, per la salvaguardia degli occupanti e dei beni tutelati.

 

Questo è possibile perchè il D.M. del 3 agosto 2015, intitolato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, disciplina regole più flessibili che consentono al professionista di scegliere quale soluzioni adottare in base a valutazioni di tipo prestazionale.

 

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Prevenzione incendi: nuova linea guida per gli edifici sottoposti a tutela.

La recente pubblicazione della Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 3181 del 15 marzo 2016 da parte del Ministero dell’Interno si pone l’obiettivo di dare indicazioni nell’ambito della prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), aperti al pubblico e adibito a contenere attività contemplate dal punto 72 dell’allegato 1 al D.P.R n. 151 del 1° agosto 2011, come, ad esempio, mostre, archivi, gallerie, musei, esposizioni e biblioteche.

 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali peculiari degli edifici in oggetto possono comportare delle limitazioni nell’applicazione delle misure stabilite dalle regole tecniche per la prevenzione incendi e, in alcuni casi, per attuare queste ultime, sono indispensbili interventi troppo invasivi non compatibili con i vincoli storico-artistici posti sull’immobile.

 

Per questo motivo, la linea guida promossa dal Ministero dei Beni Culturali in accordo con il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi), ha l’obiettivo di fornire al progettista uno strumento di sostegno per l’individuazione delle misure di sicurezza antincendio richiedendo, in seguito ad una attenta valutazione dei rischi, all’istituto della deroga che permette l’adozione di misure alternative a quelle previste dalle regole tecniche.

 

Le soluzioni tecniche in deroga contenute nelle linea guida affidano la compensazione del maggior rischio di incendio, causato dal mancato rispetto delle regole tecniche, all’azione congiunta e complementare delle azioni conformi stabilite dal D.M. del 3 agosto 2015 e delle misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, per la salvaguardia degli occupanti e dei beni tutelati.

 

Questo è possibile perchè il D.M. del 3 agosto 2015, intitolato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, disciplina regole più flessibili che consentono al professionista di scegliere quale soluzioni adottare in base a valutazioni di tipo prestazionale.

 

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Formazione specifica dei Lavoratori: chiarite le modalità di erogazione.

Il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato richiesto dall’ Assobiomedica, in merito alla formazione specifica dei lavoratori, tramite una istanza di interpello.

 

La richiesta di chiarimenti, nel dettaglio, riguarda la possibilità per le aziende di “erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l’interazione – seppure a distanza – tra docenti e discenti.”

 

Il Ministero adotta come normativa di riferimento l’ Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 poiché, secondo l’art. 37 del D.Lgs 81/08, regolamenta  i contenuti minimi, la durata e le modalità di formazione dei Lavoratori.

In particolare il testo di legge, afferma che il Datore di Lavoro deve assicurarsi che ogni lavoratore riceva una adeguata e sufficiente formazione nell’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro con particolare attenzione ai rischi derivanti dalle mansioni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

 

Nell’ottica di quanto riportato il Ministero, per rispondere all’interpello n° 4/2016, cita il terzo punto dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 20  il quale decreta che “sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’Allegato I, l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning è consentito solo per la formazione generale dei lavoratori”. Se ne deduce quindi che, la formazione specifica dei lavoratori, deve essere erogata obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato.
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Medico competente: in scadenza il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni all’INAIL.

Spetta al Medico Competente comunicare all’INAIL le informazioni in merito ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori presenti in azienda, così come stabilito dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008).

 

E’ stabilito dalla normativa attuale che l’invio delle informazioni all’INAIL avvenga in modalità telematica, utilizzando la piattaforma presente sul portale dell’Istituto, entro il 31 marzo 2016.

 

L’allegato 3b  del TUS, denominato “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”, contiene i contenuti minimi che il Medico competente deve comunicare come:

 

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • gli infortuni rilevati e correttamente denunciati;
  • i protocolli sanitari che sono stati utilizzati;
  • i dati identificativi del medico competente;
  • le malattie professionali (tra cui anche lo stress lavoro-correlato) segnalate dai lavoratori;
  • i rischi a cui vengono esposti i lavoratori durante lo svolgimento della loro mansione;
  • i giudizi di idoneità al lavoro stabiliti dal medico competente.

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Nomina RLS e obbligo di comunicazione all’INAIL.

La figura del RLS, Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, è stata regolamentata dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) per garantire una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, definendola come  la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (D.Lgs. 81/08, art. 2).

 

E’ obbligatorio nominare il RLS  per tutte le aziende: l’art. 47 del D.Lgs 81/08 dispone che la sua designazione avvenga in modo diretto nelle aziende fino a 15 dipendenti, oppure tramite i rappresentati sindacali interni per le aziende con oltre 15 dipendenti.

 

Il lavoratore nominato per ricoprire il ruolo di Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza deve ottenere l’attestato del corso per RLS della durata minima di 32 ore, così come sancito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dalla Conferenza Stato-Regioni del  21.12.2011.

 

In seguito all’elezione, il Datore di Lavoro o il Dirigente Delegato ha l’obbligo di effettuare la comunicazione della nomina del RLS all’INAIL, ai sensi dell’art.18 lettera aa) del D.Lgs. 81/08 successivamente modificato dall’articolo 13, lettera f) del decreto legislativo106/2009.

 

Sul Datore di Lavoro o Dirigente che non abbia provveduto a comunicare all’INAIL la nomina del RLS ricade una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 54,80 a 328,80 euro (art. 55 comma 5, lettera l del D.Lgs. 81/08).

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Ministero dell’interno: nuovo programma per il corso antincendio.

Il programma dei corsi base della prevenzione incendi è stato oggetto della circolare n°1284 emanata dal Ministero dell’Interno.

 

Essendo passati quasi 5 anni dall’entrata in vigore del DM del 5 agosto 2011 che norma le procedure ed i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero stesso, ed essendo cambiato lo scenario legislativo in materia di prevenzione incendi, il Ministero insieme agli ordini/collegi professionali regionali ha sentito l’esigenza di effettuare delle modifiche al DM sopra citato.

 

Innanzitutto è stato abrogato il numero massimo di partecipanti ai corsi base e a quelli di aggiornamento, stabilito oggi a 60 unità, fermo restando la necessità di mantenere intatta l’efficacia dell’attività formativa erogata e la scambievolezza tra il docente e gli allievi.

 

Per quanto concerne l’organizzazione degli eventi di formazione spetta al soggetto organizzatore individuare il corpo docente mentre, in capo al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), resta la possibilità di proporre ai soggetti organizzatori i nominativi di dirigenti e funzionari dei ruoli tecnico-operativi del C.N.VV.F a cui, eventualmente, affidare l’incarico delle singole docenze.

 

In merito al programma del corso base di specializzazione in prevenzioni incendi è stato deciso di prediligere l’aspetto pratico.

Scopo del corso infatti è quello di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per stabilire i requisiti di sicurezza antincendio peculiari ad ogni settore.

Il corso è strutturato in13 moduli ed ha una durata minima di 120 ore, l’Allegato I della circolare del Ministero stabilisce il numero minimo di lezioni e i relativi argomenti da sviluppare.

 

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Sicurezza sul Lavoro: esclusi dalla depenalizzazione i reati previsti dal D.Lgs 81/08.

La circolare n° 6/2016 è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro con lo scopo di dare delucidazioni in materia di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria previsti dalla legge n° 8/2016 emanata dal Governo.

 

In base al comma 2 dell’art. 2 della L. 67/2014 infatti, il Governo gode della delega per attuare modifiche in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.

 

Lo scopo principale della circolare è quello di chiarire tutte le modifiche effettuate dal Governo, indicando gli illeciti oggetto di depenalizzazione e fornendo le prime indicazioni necessarie ad omologare il comportamento di tutto il personale ispettivo per garantire una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

Essa inoltre, ha l’obiettivo di specificare quali siano gli ambiti di applicazione esclusi da tale provvedimento, riportati nell’Allegato I del D.Lgs 8/2016.

 

Ed è proprio nell’Allegato sopra citato che troviamo il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008), che vede così espressamente esclusi dalla depenalizzazione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

 

Si desume quindi che gli illeciti puniti con la sola sanzione pecuniaria, previsti dal D.Lgs. 81/2008, mantengono la stessa natura penale e continuano ad essere perseguiti secondo la normativa attualmente in vigore.

 

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Strutture sanitarie: come cambia la prevenzioni incendi con la nuova regola tecnica.

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, facente parte del D.M. del 18 settembre 2002, ha subito alcune modifiche attuate nel 2015.

Gli Allegati I, II e III hanno subito i principali cambiamenti  ed è stata introdotta una nuova figura tecnica ideata per ricoprire un ruolo fondamentale nel processo di adeguamento delle strutture sanitarie con l’attuale normativa.

 

L’Allegato I, che rimpiazza il titolo III del D.M del 2002, elenca le indicazioni che devono essere adottate dalle strutture sanitarie di ricovero ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto, già in essere all’entrata in vigore del decreto, e che non abbiano concluso l’adeguamento con la precedente normativa.

 

L’Allegato II surroga il titolo IV del precedente decreto e norma l’adeguamento di strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,  con una superficie compresa tra i 500 m2 e i 1.000 m2, e strutture superiori ai 1000 m2 già presenti sul territorio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

 

La nuova figura professionale introdotta è è individuata dall’Allegato III che integra il decreto del 2002 e introduce il titolo V ed è denominata “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio”  

Il soggetto incaricato di ricoprire questo ruolo deve possedere un attestato di frequenza al corso base di specializzazione cosi come stabilito dal D.M del 5 agosto 2011.

I compiti che egli deve eseguire sono di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento delle strutture sanitarie alla nuova normativa.
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CNI: corsi antincendio di 40 ore obbligatori per l’aggiornamento dei professionisti antincendio

I requisiti che i professionisti dell’antincendio devono avere per detenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sono stati individuati e pubblicati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) all’interno della recente Circolare n. 658.

 

E’ stabilito dall’art. 7 del D.M. del 5 agosto 2011 che ogni  professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno deve, nel quinquennio successivo all’iscrizione, effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione antincendio per una durata complessiva di 40 ore.

 

Dal momento che i primi cinque anni scadranno il 26 agosto 2016, il Consiglio ha ritenuto opportuno chiarire quali siano i requisiti necessari per la permanenza nell’albo del Ministero dell’Interno:

  • per i professionisti che avranno conseguito le 40 ore di aggiornamento obbligatorie inizierà un nuovo quinquennio, con conseguente azzeramento di tutti i crediti maturati;
  • i professionisti che non avranno completato l’aggiornamento entro i termini previsti saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero e saranno interdetti dall’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio.

 

E’ doveroso tenere presente che tutti gli atti rilasciati da Professionisti antincendio sospesi ed interdetti sono da considerarsi nulli.

 

I Professionisti che vogliono essere riammessi dovranno completare le 40 ore di aggiornamento antincendio obbligatorie.

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Visita medica del lavoratore: il Ministero del Lavoro chiarisce chi può richiederla

Di conseguenza al quesito posto dalla CISL nazionale, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il suo parere relativamente alla possibilità del lavoratore di richiedere la visita medica da parte del Medico competente.

 

La richiesta della CISL nazionale ha l’obiettivo di verificare se, a richiedere la visita medica da parte del medico competente, può essere “esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.

 

Le modalità con le quali il medico competente deve svolgere la sorveglianza sanitaria, sono indicate dal comma 1 dell’art. 41:

 

    • nei casi stabiliti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs 81/08;

 

  • nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi lavorativi.

 

 

Al comma 2, lettera c, dello stesso articolo è chiarito che, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, è prevista anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

 

Il Ministero del Lavoro,ai sensi dell’attuale normativa, risponde al quesito con la pubblicazione dell’interpello n° 8/2015, spiegando che la richiesta della visita medica può essere inoltrata da qualsiasi lavoratore, a prescindere dal fatto che egli sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, ponendo come unico limite il fatto che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto relazionata ai rischi lavorativi.

 

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Montaggio e smontaggio ponteggi: obbligo di sovrintendenza da parte del Preposto alla sicurezza.

Grazie la pubblicazione dell’interpello n° 16/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato qual è l’esatta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza del montaggio e smontaggio dei ponteggi.

 

Il responso della Commissione del Ministero è stato richiesto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), che richiede nello specifico quale sia “ la corretta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 81/2008, ed in particolare ai compiti ad esse assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul Preposto ex art.2 comma 1, lettera e).”

 

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) indica il Preposto come la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” (art.2, lettera e) e puntualizza all’art. 136, comma 6, che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.”

 

Si desume quindi che il Datore di Lavoro ricorra, qualora non possa sovrintendere personalmente sia alle attività lavorative che alla corretta esecuzione delle direttive da lui impartite, alla figura del Preposto in quanto dotato di un potere gerarchico e funzionale e di adeguati competenze professionali.

 

Il Testo Unico sancisce inoltre per il Preposto l’obbligo della diretta sorveglianza durante lo svolgimento di particolari attività lavorative tra le quali, appunto, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi.

 

Alla luce di quanto detto, il Ministero riafferma che per poter svolgere questo ruolo, il lavoratore nominato deve obbligatoriamente partecipare sia al corso per Preposto disciplinato dall’Allegato XXI del D.Lgs 81/08, sia al corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del medesimo decreto.

 

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INAIL: Bando ISI 2015 per i progetti di miglioramento della sicurezza sul lavoro

Anche per quest’anno l’Inail rafforza il suo impegno per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed indice il bando ISI 2015, mettendo a disposizione 276.269.986 euro di contributi a fondo perduto per le aziende che hanno sostenuto progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Dal 1° marzo al 5 maggio 2016 potranno presentare domanda tutte le imprese, anche individuali, collocate sul territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, tramite la sezione “Servizi online” del portale dell’Inail.

 

Una novità importante contenuta nel nuovo bando riguarda l’introduzione di una specifico finanziamento dedicato ai progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, che si unisce cosi alle altre tipologie di progetti di investimento già previsti e destinati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori o all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

 

Gli incentivi saranno distribuit fino ad esaurimento dei fondi disponibili, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande, per importi pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto e per un massimo di 130.000 euro.

 

Accedi al bando ISI per ciascuna Regione

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La formazione del Preposto alla Sicurezza.

Un ruolo di grande importanza in materia di tutela e di sicurezza dei Lavoratori è svolto dal Preposto che, secondo la definizione dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 è la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 

Il Lavoratore che è designato a svolgere l’incarico di Preposto deve partecipare ad un corso di formazione della durata di minima di 8 ore.

Il corso da Preposto prevede i contenuti minimi individuati dal comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e integrati dalle disposizioni contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Nello specifico, parliamo di:

 

  1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  2. relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. incidenti e infortuni mancati;
  5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  6. valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.

 

Tale Accordo sancisce inoltre la possibilità di erogare il corso per Preposto online, attraverso l’uso della piattaforma e-learning, per quanto concerne i primi 5 punti della formazione. I punti dal 6 al 8 dovranno essere obbligatoriamente svolti in presenza con un docente qualificato.

L’attestato rilasciato al termine del percorso formativo ha una validità di 5 anni, trascorso tale periodo il Preposto dovrà svolgere uno specifico corso di aggiornamento.

 

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Il Datore di Lavoro e la delega di funzioni: il Ministero del Lavoro chiarisce la posizione del soggetto delegato.

Il 2 novembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n° 7/2015, fornendo chiarimenti in relazione alla possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni.

 

L’interpello è stato presentato dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco che nello specifico richiede “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di Lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.

 

L’art. 16 del Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) prevede la possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni, qualora non sia espressamente escluso, ad altro soggetto che sia in possesso degli stessi requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

 

Il decreto inoltre, mette dei limiti e delle condizioni alla delega, quali:

 

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  4. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

 

Affinché la delega sia valida legalmente  è necessario che abbia tutte le caratteristiche sopra elencate.

Il Ministero infatti trova risposta al quesito nelle lettera e. dell’elenco precendente, dove il legislatore del decreto in oggetto ha espressamente previsto che la “la delega sia accettata dal delegato per iscritto”, implicando così la possibilità del rifiuto della delega da parte del lavoratore.
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Sorveglianza sanitaria in azienda: il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità di svolgimento delle visite periodiche del Medico Competente

La CISL nazionale ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per fare chiarezza  sulle modalità con cui il Medico Competente è tenuto a svolgere le visite nei luoghi di lavoro, attività che fa parte dei vari obblighi in capo a questa figura (art. 25 del D.lgs 81/08), chiedendo se “egli è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione.”

 

L’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/08, sancisce che è compito del Medico Competente svolgere la visita nei luoghi di lavoro almeno una volta all’anno. Una periodicità diversa da quella annuale può essere deliberata sulla base della valutazione dei rischi e deve essere comunicata al Datore di Lavoro per essere inserita sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

 

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde al quesito della CISL con l’interpello n° 8/2015 del 2 novembre 2015, chiarendo che, dato che la visita del Medico Competente è strettamente collegata alla valutazione dei rischi, è necessario estenderla a tutti i luoghi di lavoro che possono essere rilevanti per la collaborazione tra Datore di Lavoro e il servizio di prevenzione e protezione, finalizzata alla “valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti del lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.”

 

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CNI: linee guida per il Coordinatore della Sicurezza.

Il 10.11.2015 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato la circolare n° 626, contenente le nuove linee guida per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

 

Scopo principale delle linee guida è quello di dare indicazioni relativamente alle modalità con cui, nella fase di realizzazione dell’opera, il coordinatore della sicurezza (CSE) deve svolgere  i compiti e le funzioni a lui designate dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 .

 

La funzione primaria del coordinatore della sicurezza è quella di “alta vigilanza” in termini di coordinamento delle imprese, ciò non implica una sua costante presenza in cantiere.

 

Le linee guida di fatto, individuano in modo specifico le circostanze per cui la presenza del CSE risulterebbe necessaria:

 

  • ingresso in cantiere di ulteriori nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
  • successive macrofasi di lavoro;
  • motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
  • eventuali richieste di integrazione della documentazione;
  • sostanziali modifiche dell’opera.

 

Al Coordinatore della sicurezza è permesso ricorre a collaboratori purché abbiano adeguate capacità e formazione cosi come stabilito dall’allegato XIV del D.Lgs.81/2008.

 

Le azioni che il Coordinatore per la sicurezza deve svolgere individuate dalle linee guida sono:

 

  • effettuare un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (PSC e “fascicolo”) e controllare che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione;
  • in occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza;
  • effettuare “frequenti sopralluoghi in cantiere” per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”;
  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l’idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS);
  • qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso;
  • in caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori;
  • convocare una riunione di coordinamento preliminare con la presenza della direzione lavori, delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere per discutere dei contenuti dei piani di sicurezza e della programmazione dell’attività;
  • in caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose;
  • in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento  in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
  • aggiornare il “fascicolo”, e al termine dei lavori redigere il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico.

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Contenuti minimi, durata e aggiornamento del corso Preposto

Il lavoratore che esegue l’incarico di Preposto è definito come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art.2 del D.Lgs. 81/08).

 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ha l’obbligo di fornire un’adeguata e specifica formazione al Preposto in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Il corso per Preposto è composto sulla base dei contenuti minimi previsti dal comma 7 dell’art. 37, quali:

 

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

 

Il D.Lgs. 81/08 prevede inoltre che la formazione del Preposto sia integrata con le disposizioni riportate dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che, tenendo presente gli obblighi del Preposto previsti dall’art. 19 del Testo Unico sulla Sicurezza, aggiunge i seguenti contenuti:

 

  • tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei Lavoratori;
  • modalità di esercizio delle funzioni di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione.

 

Alla fine del percorso formativo, della durata minima di 8 ore, sarà rilasciato un attestato di formazione che dovrà essere aggiornato ogni 5 anni.

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Compiti e responsabilità del Preposto alla Sicurezza

L’art. 2 del D.Lgs 81/08 definisce il Preposto come la “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

 

Nello svolgere la propria attività il Preposto, secondo l’art. 19 del D.Lgs 81/08, ha l’obbligo di:

 

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • frequentare appositi corsi di formazione.

 

La formazione del Preposto è uno degli obblighi in capo al Datore di Lavoro (art. 37 D.Lgs 81/08). Il corso di formazione che deve essere frequentato dal lavoratore incaricato a svolgere il ruolo di Preposto è strutturato in base all’art 37 del D.Lgs 81/08 e all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 che ne stabiliscono la durata e i contenuti minimi.
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Corso per RSPP esterno: durata e programma didattico del modulo C.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura di cui si avvale il Datore di Lavoro, per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori.

 

Nel caso in cui il RSPP sia esterno, deve eseguire i compiti riportati dall’art. 33 del Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs 81/08), quali:

 

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • promozione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

 

L’individuo che intenda ricoprire il ruolo di RSPP esterno deve possedere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il percorso formativo stabilito dall’attuale normativa per ottenere l’attestato è strutturato su 3 moduli: A, B e C.

 

Il corso per RSPP modulo C è strutturato sulla base delle disposizioni stabilite dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.

Nello specifico il corso riguarda la formazione su prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica, e psico-sociale, di organizzazione e di gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

 

Il corso costituisce un credito formativo permanente e la sua durata minima  è di 24 ore; è valido per tutti i macrosettori Ateco.

 

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Dal 24 settembre il Datore di Lavoro può svolgere i compiti di prevenzione e protezione senza particolari limitazioni

A partire dal 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 151/2015, contenente i decreti attuativi previsti dal Jobs Act, che includono le modifiche di alcuni punti del D. Lgs. 8108 (Testo Unico sulla Sicurezza).

 

Con le modifiche introdotte dal Decreto, emerge adesso la possibilità per il Datore di Lavoro  di eseguire in prima persona i compiti di prevenzione e protezione dai rischi senza particolari  limitazioni (art. 34 del D. Lgs. 8108).

 

E’ stato infatti abrogato il comma 1-bis dell’art. 34, che imponeva che solo “nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda”.

 

Il Datore di Lavoro che voglia adempiere in prima persona ai compiti di prevenzione e protezione dai rischi, resta obbligato a frequentare gli specifici corsi di primo soccorso e i corsi antincendio, di durata diversa in relazione alla fascia di rischio della attività lavorativa svolta.
L’impossibilità per il Datore di lavoro di svolgere in modo diretto i compiti sopra citati nei casi sanciti dall’articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, che elenca le aziende, ovvero le unità produttive, per le quali è obbligatoria l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno, resta invariata.

 

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Le Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE)

La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, che stabilisce all’interno dell’allegato A le attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione degli operatori, definisce la Piattaforma di Lavoro Elevabile (PLE) come “macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

 

Ogni addetto alle PLE deve ricevere una formazione e un addestramento congrui allo svolgimento delle sue mansioni poichè egli è responsabile della piattaforma aerea e degli eventuali incidenti o infortuni causati da un utilizzo errato dell’attrezzatura.

 

La formazione, l’informazione ed l’addestramento del lavoratore fanno parte degli obblighi del Datore di Lavoro previsti dall’art. 18 del D.Lgs 81/08 e devono essere affine con quanto previsto dall’allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.

 

E’ prevista la possibilità di erogare il corso per piattaforme aeree online attraverso la modalità e-learning, (fatta eccezione per la parte pratica che deve essere svolta obbligatoriamente in presenza), rispettando i criteri previsti dall’Allegato II dell’Accordo sopra citato.

 

L’attestato ed il patentino per piattaforme aeree, obbligatori dal 12 marzo 2013, hanno una validità di 5 anni e devono essere aggiornati mediante uno specifico corso di aggiornamento su contenuti teorici e tecnico-pratici.

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RLS: durata, aggiornamento e modalità di erogazione

Nell’organigramma della sicurezza una delle figure chiave è il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza poichè “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

 

La responsabilità della sua formazione fa parte degli obblighi del Datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs 81/08.

 

In particolar modo il comma 10 dell’art. 37 del D.lgs 81/08 sancisce che il RLS dovrà essere formato in relazione ai rischi specifici dell’attività lavorativa in cui esercita la propria rappresentanza, affinchè acquisisca adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.”

 

In base a ciò che è stato stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, il corso RLS deve avere durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 devono trattare i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

 

Il lavoratore dovrà effettuare periodicamente l’aggiornamento del corso RLS: almeno 4 ore annue per le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e 8 ore annue per le aziende che occupano più di 50 dipendenti.

 

Per quanto riguarda la modalità di frequentazione, dalla Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 si evince la possibilità di erogare il corso RLS anche tramite piattaforma e-learning. E’ bene ricordare che i corsi RLS online sono validi, sempre se erogati da enti autorizzati che rispettano i requisiti stabiliti dall’ art. 10 D.Lgs. 81/08 e dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, punto 1 lett. a).

 

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Le linee guida INAIL per la sicurezza dei ponteggi metallici fissi di facciata

INAIL ha recentemente diffuso le nuove linee guida specifiche per l’analisi preventiva delle strutture di collegamento dei ponteggi metallici fissi a facciata e consecutive alla definizione della Norma UNI EN 12811-3:2005 che ha stabilito il valore della resistenza nominale che viene assegnato all’assemblaggio di queste strutture, che è stato causa di molti cedimenti strutturali ed incidenti.

Sono contenute, all’interno del documento, valide indicazioni per una procedura che permette di verificare della stabilità delle opere provvisionali, mirate allo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore edile, che fa registrare ogni anno un considerevole numero di infortuni, anche mortali, derivanti da cadute dall’alto.

 

Scarica le linee guida INAIL per la sicurezza dei ponteggi metallici fissi di facciata

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Aggiornamento RLS: normativa, durata e validità

La norma di riferimento principale in materia di aggiornamento della formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è l’art. 37, comma 6 del D. Lgs. 8108, che stabilisce che “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza dei nuovi rischi”, a prescindere dalla fascia di rischio aziendale e dal numero di lavoratori impiegati.

 

Fatta eccezione per quanto stabilito durante la contrattazione collettiva, l’aggiornamento del corso RLS deve essere effettuato annualmente e deve avere un monte ore minimo di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori, e di 8 ore per aziende con più di 50 lavoratori.

 

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Disegno di Legge Europea 2014: le novità per la sicurezza nei cantieri

Con il nuovo Disegno di Legge Europea 2014, approvato recentemente dalla Camera, vengono  introdotte modifiche sostanziali in merito alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

 

Le novità che verranno apportate dal DDL europea 2014 al D.Lgs. 81/08 sono state necessarie per dare piena attuazione alla Direttiva Europea 92/57/CEE, in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e far cessare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato recepimento della  stessa.

 

Pertanto la XI Commissione Permanente per il lavoro pubblico e privato, ha sancito l’estensione  “ del campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall’allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008…”.

 

L’art. 88 del D.Lgs 81/08 lettera g-bis, sarà quindi sostituito dall’art. 14 del DDL europea 2014 che comprende i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile specificati dall’allegato X del D.Lgs 81/08.

 

Per rendere effettivo questo cambiamento si dovrà quindi attendere l’approvazione del DDL da parte del Senato, prevista nei prossimi mesi.

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Primo Soccorso: obblighi e formazione

In merito alla tutela della sicurezza dei lavoratori, la nomina e la formazione degli Addetti al Primo Soccorso fanno parte degli obblighi in capo al Datore di lavoro. (artt. 18 e 43 del D. Lgs. 8108).

 

Il D.M. n° 388 del 2003 stabilisce i criteri della formazione prevista per il lavoratore designato a ricoprire questo incarico. Tale decreto prevede un percorso formativo specifico in relazione alla fascia di rischio dell’attività lavorativa svolta.

 

  • corso primo soccorso rischio basso:  è disciplinato dall’allegato 3 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo C (rischio basso). Il corso ha una durata di 12 ore e prevede, oltre alla formazione teorica, una formazione tecnico-pratica di 4 ore per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio medio: è regolamentato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è destinato ai lavoratori di aziende del gruppo B (rischio medio). La formazione ha una durata di 12 ore e prevede una formazione teorica di 4 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.
  • corso primo soccorso rischio alto: è disciplinato dall’allegato 4 del D.M. 388/03 ed è rivolto ai lavoratori di aziende del gruppo A (rischio alto). La formazione ha una durata di 16 ore e consta di una formazione teorica di 6 ore e una formazione tecnico-pratica per l’acquisizione delle capacità di intervento pratico.

 

Il modulo tecnico-pratico, in ogni caso, deve essere erogato da personale qualificat ed obbligatoriamente attraverso formazione in presenza. Tale formazione non può essere in nessun caso sostituita da corsi online o da video su supporti audiovisivi.

 

Tra il personale qualificato all’erogazione della formazione tecnico- pratica ritroviamo Medici con specializzazione in Medicina del Lavoro e Infiermieri iscritti all’Albo o personale in possesso di abilitatazione alle manovre di primo soccorso e BLSD.

 

L’attestato di primo soccorso rilasciato in seguito al completamento della formazione ha una validità triennale: scaduti i tre anni, l’Addetto dovrà frequentare lo specifico corso di aggiornamento di primo soccorso, sempre in base alla fascia di rischio aziendale.

 

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Nuovi requisiti minimi per la formazione della gente di mare

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 8 Maggio 2015, un nuovo schema di decreto legislativo relativo ai requisiti minimi per la formazione della gente di mare. Il nuovo decreto ha lo scopo di adeguare la formazione del personale di bordo alle disposizioni internazionali in materia di salute e sicurezza nella navigazione marittima, mettendo in atto la direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE riguardante i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

 

Devono essere presenti, a bordo di tutte le navi in arrivo o in partenza dai nostri porti, lavoratori marittimi in possesso di certificati specifici di formazione, tra cui quelli attestanti l’avvenuta formazione per il coordinamento delle attività in situazioni di emergenza, ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione e del contenimento dell’inquinamento marino.

 

La responsabilità di questi obblighi ricade sulle compagnie di navigazione e sul comandante della nave, la mancanza del loro adempimento comporta sanzioni, in base al un nuovo meccanismo sanzionatorio dedicato, che colma le attuali lacune del nostro codice della navigazione, a cui oggi si fa riferimento per questo ambito, in quanto a tale materia non si applica la disciplina del Testo Unico sulla Sicurezza.
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Norme UNI 10779 e UNI 9494-3 per la Sicurezza Antincendio

La Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi” dell’UNI ha recentemente pubblicato due norme importanti per la sicurezza antincendio: la nuova Uni 10779 e la Uni 9494-3.

La Uni 10779:2014, “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio”, in sostituzione della vecchia edizione del 2007, viene applicata agli impianti da installare o da modificare in attività sia industriali che civili, a seguito della valutazione del rischio di incendio. La Uni 10779:2014 elenca i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi antincendio. Questi requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, definiscono quindi le caratteristiche che deve avere una rete di idranti e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita.

La norma Uni 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” stabilisce le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC).

In caso di incendio, i SEFC generano e mantengono al di sopra del pavimento uno strato libero da fumo ed eliminano i gas caldi rilasciati dall’incendio, favorendo l’evacuazione delle persone dalle strutture e limitando i danni degli edifici. La norma Uni 9494-3 si applica ai sistemi realizzati secondo le Uni 9494-1 e Uni 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti affinchè i SEFC siano sempre funzionanti, affidabili e mantenuti in stato di efficienza.

 

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