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I chiarimenti della Cassazione sul principio di massima sicurezza tecnologicamente possibile.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3616 del 27 gennaio 2016, ha esaminato il principio di massima sicurezza tecnologicamente possibile sul lavoro e per la prevenzione di infortuni.

 

Secondo quanto riportato dall’art. 2087 del Codice Civile,  il Datore di Lavoro deve adoperarsi, nell’esecuzione della specifica attività professionale, per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile, impiegare tutte le misure previste:

 

  • dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
  • dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico;
  • dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi.

 

La Cassazione ha voluto stabilire attraverso l’ultima sentenza che, qualora il Datore di Lavoro disponga di più sistemi di prevenzione, è obbligato ad impiegare quello più idoneo a garantire il maggiore livello di sicurezza specialmente nel caso si debba tutelare la vita e l’integrità fisica di un lavoratore.

 

La sentenza inoltre puntualizza che, nel caso in cui la tecnologia e lo sviluppo delle conoscenze portino all’individuazione di tecnologie più idonee, non è possibile esigere che il Datore di Lavoro provveda ad una istantanea sostituzione degli strumenti di sicurezza con quelli più moderni, purchè i sistemi già in uso garantiscano comunque un alto livello di sicurezza.

 

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