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Formazione RSPP e responsabilità penale

Come accennato il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito.

Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi.

Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, “per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

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L’autocertificazione nella sicurezza sul lavoro: DVR e idoneità tecnica

Per alcune tipologia di attività la normativa l’introduzione dell’autocertificazione per la sicurezza sul lavoro. In particolare sono due i casi in cui è possibile: redazione del DVR e idonieità tecniche.

Per la redazione del DVR l’art. 29 del DLgs 81/08 afferma che i datori di lavoro che occupano al massimo 10 dipendenti possono consegnare un’autocertificazione del DVR, che dovrà comunque rispettare tutte le procedure contenute nell’art. 6 comma 8 lettera f) del decreto:
Elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Tutto ciò significa che ogni azienda dovrà compilare il DVR, se ha meno di 10 dipendenti potrà farlo tramite autocertificazione. In entrambi i casi andrà eseguita a monte un’attenta valutazione dei rischi, che andranno poi indicati nel DVR.

Per le idoneità tecniche l’art. 26 comma 1 del Dlgs 81/08 prevede che, in caso di assunzione di una ditta appaltatrice o di lavoratori autonomi, il datore di lavoro sia tenuto a verificarne l’idoneità tecnico-professionale. Tale verifica viene effettuata acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l’autocertificazione che ogni ditta appaltatrice o lavoratore autonomo deve possedere. Tale dichiarazione di idoneità tecnica può essere effettuata tramite un apposito modulo di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

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QUANDO UN OBBLIGO DIVENTA UN’OPPORTUNITÀ PER L’AZIENDA

La valutazione dello stress lavoro-correlato (Art. 28, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 81/08)

La crisi economica, produttiva e sociale ha stravolto le priorità delle imprese e delle Associazioni imprenditoriali. La questione della valutazione e della gestione del rischio stress lavoro correlato è nei fatti, posta in secondo piano rispetto alle emergenze che derivano dalla crisi.
Ma è proprio in questa fase che si acuisce il problema, la paura di perdere il lavoro, porta sovraccarichi di attività, turnazioni e orari insostenibili, politiche manageriali pericolose che pretendono l’impossibile dai lavoratori (un esempio dei risultati disastrosi di tali politiche è quello dei suicidi correlati alle condizioni lavoro a Renault o a Telecom France)

Proprio per questi motivi serve fare chiarezza sulla tematica dello stress lavoro correlato che è strettamente collegata alla Qualità del lavoro e responsabilità sociale d’impresa.

Quando si parla di qualità del lavoro ci si riferisce abitualmente sia alle tematiche del benessere organizzativo che a quelle della prevenzione; entrambe sono strettamente connesse alle perfomance e in generale alla capacità del nostro sistema produttivo di saper rispondere alle sfide del lavoro e dell’economia, a livello sia nazionale che internazionale. L’attenzione al benessere organizzativo è dunque utile all’impresa, perché è produttiva. Serve all’intero sistema.

Il monitoraggio di ciò che avviene all’interno delle organizzazioni, oltre ad essere richiesto dalla legge in relazione alla salvaguardia dei lavoratori, risponde anche a fattori di progresso e di sviluppo, parlare infatti di qualità del lavoro e di responsabilità sociale d’impresa significa mettere le persone al centro di tutto.

L’impresa deve saper far confluire le proprie capacità etiche, organizzative e tecniche, nel miglioramento complessivo delle condizioni delle persone e dei luoghi nel cui ambito opera. Quindi responsabilità economiche ma anche di indirizzo, di prospettiva, di futuro.

 Conoscere per migliorare, è la filosofia in cui crede DaDa Consulting che si rivolge a tutte quelle Aziende che hanno fatto propria la cultura dell’etica, della sicurezza e che sanno trarre vantaggi da un obbligo di legge.

DaDa Consulting è il partner affidabile a cui si rivolgono tutte le aziende che credono nella  Qualità del lavoro e nella responsabilità sociale d’impresa.

DaDa Consulting offre  il servizio di valutazione rischio Stress da lavoro correlato con un team di esperti di alto livello professionale (comprendente anche psicologi del lavoro), applicabile e adattabile a tutti i settori di attività, pubblici e privati.
Come in tutti i servizi proposti, lo standard è elevato. La valutazione viene effettuata utilizzando le migliori metodologie accreditate da ISPESL,  SPISAL, C.T.I.P.L.L. E Regione Lombardia.

Per informazioni:

[email protected]

http://www.dadaconsulting.com/

Tel 0396011145

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La sicurezza sul lavoro nella attività di ufficio. Una piccola guida agli aspetti pratici della sicurezza sul lavoro in ufficio

Con il termine “sicurezza sul lavoro” si intendono quegli insiemi di adempimenti di carattere burocratico e di carattere pratico che sono rivolti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. La normativa italiana attualmente in vigore è il decreto legislativo 81/2008 così come è stato corretto ed integrato dal decreto legislativo 106/2009 pertanto il primo passo (e soprattutto il più formale) per comprendere appieno gli obblighi normativi imposti relativamente a questo specifico aspetto sarebbe quello di leggere attentamente il decreto sopraccitato così da avere una visione completa degli obblighi di legge. Per coloro i quali non intendono prendere visione di un documento tecnico composto da oltre trecento pagine può essere utile la lettura di questo documento che sintetizza in maniera semplice (e senza troppe pretese) gli adempimenti minimi imposti nell’ambito dell’attività di ufficio.

Innanzitutto il passo fondamentale è quello di nominare un responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP) che è obbligatorio in tutte le aziende. Per questo specifico adempimento conviene conferire un incarico RSPP esterno ad un soggetto abilitato ed in possesso dei requisiti di legge così da essere certi che tutti gli adempimenti vengano portati avanti da un professionista della sicurezza sul lavoro. Questo soggetto unitamente al datore di lavoro, al medico competente ed al RLS dovrà redigere un documento denominato valutazione dei rischi aziendali (ovvero documento l’interno del quale vengono elencati i fattori di rischio presenti in azienda e le misure utili per ridurre o eliminare gli specifici problemi individuati). Successivamente a questa fase il datore di lavoro, sempre mediante il supporto del RLS aziendale, dovrà scegliere quei soggetti da destinare all’attività di prevenzione incendi, di primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro che dovranno frequentare degli appositi corsi antincendio e corsi primo soccorso al fine di ottenere i relativi attestati nonché di apprendere le procedure da adottare in caso di specifica emergenza. Sempre in tema di adempimenti l’attività di ufficio solitamente comporta il rischio da videoterminale pertanto è necessario nominare un medico competente che provveda alle visite mediche periodiche previste per i soggetti che trascorrono più di 20 ore la settimana sul personal computer.

Circa gli adempimenti di carattere pratico che devono essere posti in essere in tutte le aziende deve essere presente almeno una cassetta di medicazione i cui contenuti variano in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda (si compra di solito in farmacia o viene fornita direttamente dalla società che presta il servizio di consulenza sicurezza sul lavoro). Per quanto concerne la normativa antincendio devono essere presenti un numero di estintori sufficiente e gli stessi devono essere sottoposti a regolare manutenzione periodica da parte di una ditta specializzata in manutenzione estintori.

Le sedie e gli arredi utilizzati oggi nella maggior parte degli uffici sono conformi al dettato normativo ma è bene ricordare che è obbligo del datore di lavoro quello di fornire idonee attrezzature conformi alla normativa vigente ed in particolare sono necessarie sedie girevoli a cinque razze con schienale regolabile. L’uso dei personal computer portatili deve essere necessariamente integrato con tastiera e mouse esterni così da migliorare l’ergonomia del posto di lavoro dei videoterminalisti. Tornando sulle tematiche antincendio è necessario che le vie di fuga siano proporzionate con l’occupazione dello stabile ed in particolare è necessaria una porta di emergenza apribile verso l’esterno nel caso in cui l’occupazione dell’ufficio superi una soglia determinata nell’ambito del decreto che regolamenta la prevenzione incendi.

Quelli sopra elencati sono solo alcuni adempimenti minimi in materia di salute sicurezza sul lavoro e della presente guida non si poneva come obiettivo quello di di trattare in maniera esaustiva quanto strettamente necessario per legge in quanto, molto spesso, gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro variano da azienda ad azienda pertanto è bene comunque rivolgersi a società di consulenza per la sicurezza sul lavoro che sapranno gestire e pianificare tutti gli adempimenti minimi previsti per legge così da evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni amministrative e penali.

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