La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società di distribuzione cinematografica che era stata condannata nel processo d’appello ad un risarcimento per aver commercializzato film sui quali non aveva più diritti di distribuzione. Ma tale società si è appellata al principio del prolungamento del diritto d’autore per eventi bellici, secondo il quale si può usufruire dei diritti fino a 12 anni in più rispetto al normale periodo, 6 anni per ogni evento bellico.
Secondo il Trattato di Parigi, che stabilisce tale principio, infatti i cessionari dei diritti d’auotre hanno facoltà, dietro pagamento ali autori stessi, o ai loro eredi, potranno usufruire di un prolungamento dei diritti esclusivi, purchè ne sia fatta comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli autori o altri titolari dei diritti.
La corte di cassazione ha quindi sancito, con la sua sentenza, la validità dei diritti della società cinematografica, vista l’applicazione del prolungamento del diritto d’autore, previo accordo sull’adeguato compenso economico tra titolari e cessionari dei diritti.
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