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I principali obblighi per il datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro

La recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro impone che ciascun datore di lavoro provveda a garantire all’interno della propria azienda adeguati standard di sicurezza affinché tutti i lavoratori possano svolgere la propria attività senza che si verifichino infortuni e/o malattie professionali.

Quali sono i principali adempimenti cui un Datore di Lavoro dovrà ottemperare?

In prima istanza il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro richiede che all’avvio della attività il datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, ove necessario, ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, provveda ad identificare tutti i rischi cui sono potenzialmente esposti i lavoratori ed a redigere uno specifico documento all’interno del quale siano descritte e valutate le fonti di rischio e le misure di prevenzione e protezione adottate.
Sulla base di tale documento il datore di lavoro dovrà quindi procedere ad erogare a ciascun lavoratore una formazione (formazione sicurezza lavoro Roma) in materia, adeguata e specifica, sui rischi cui gli stessi sono esposti nello svolgimento delle mansioni assegnate.
Le modalità di svolgimento di tali corsi di formazione, durata e programmi delle lezioni, sono dettati dall’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 il quale prevede un primo momento formativo definito “generale” della durata di 4 ore comune a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza ed uno denominato “formazione specifica” (formazione sicurezza lavoratori Roma) la cui durata è fissata in 4, 8 o 12 ore in funzione del settore ATECO assegnato alla attività aziendale.
Tale formazione (corso sicurezza sul lavoro Roma) dovrà essere erogata al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornata con frequenza quinquennale con un corso di durata pari a 6 ore.
Il datore di lavoro dovrà inoltre garantire che tutte le possibili emergenze che si verifichino all’interno della propria azienda siano gestite nell’immediato da una squadra di emergenza costituita da una serie di lavoratori, allo scopo designati e formati quali addetti antincendio (corso addetto antincendio Roma) ed addetti al primo soccorso.
Lo Studio Tecnico Mastromauro offre una consulenza  in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a tutte i soggetti che intendano intraprendere una nuova attività assumendo dei collaboratori o dei dipendenti, guidando il datore di lavoro nel corretto adempimento della normativa in materia.
Per informazioni non esitate a contattare lo studio allo 06.92928156 ed un nostro tecnico vi ricontatterà per eseguire un sopralluogo gratuito presso la vostra azienda.

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La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Dal 21 Aprile 2008, data di entrata in vigore del nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, numerose sono state le novità che hanno contribuito a rimodulare e definire con un maggior grado di dettaglio una delle principali misure di prevenzione e protezione dei rischi che il datore di lavoro deve adottare nei confronti dei lavoratori: la formazione.

L’obbligo di formazione dei lavoratori è sancito dal D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni che all’articolo 37 comma 1 recita:

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

  1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e
    doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
    protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

 

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La valutazione del rischio incendio e la formazione della squadra antincendio

Ad oggi la principale normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è rappresentata dal D.Lgs. 81/2008 e dalle successive sue modifiche ed integrazioni. Tale normativa, che ha interamente sostituito il più famoso D.Lgs. 626/94, è altresì nota con il nome di “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro” poichè ha puntato a realizzare l’unificazione all’interno di un unico testo normativo la pregressa legislazione in materia.
Da un’attenta lettura del Decreto Legislativo in analisi si evince tuttavia una carenza relativa ad un aspetto fondamentale della prevenzione dei rischi in azienda ossia all’adozione di una serie di misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori dal rischio di incendio.

Il D.Lgs.81/2008 introduce l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla valutazione di tutti i rischi per i lavoratori e di redigere uno specifico documento di valutazione dei rischi (documento valutazione rischi Roma) tuttavia, a differenza di altri rischi specifici adeguatamente trattati nel corpo del testo, non specifica quali siano gli elementi da considerare per condurre un’adeguata valutazione del rischio incendio.
In tal caso la normativa di riferimento è invece il Decreto Ministeriale n° 64 del 10 marzo 1998  “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, all’allegato I del quale sono indicate le linee guida per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.

Le fasi necessarie ad una corretta valutazione del rischio incendio sono le seguenti:

  1. identificazione dei pericoli di incendio (materiali combustibili ed infiammabili, adesivi infiammabili, gas infiammabili, grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio, materiali plastici, grandi quantità di manufatti infiammabili, prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio, prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili);
  2. identificazione delle sorgenti di innesco (presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura, presenza di sorgenti di calore causate da attriti, presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica, uso di fiamme libere, presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica);
  3. identificazione e caratterizzazione dei soggetti esposti, con riferimento non solo ai lavoratori, ma anche a tutti i soggetti che a vario titolo (pubblico, appaltatori, etc.) possono essere presenti all’interno dell’area di lavoro;
  4. eliminazione e/o riduzione dei pericoli di incendio attraverso l’eliminazione diretta delle fonti di pericolo o la loro sostituzione con elementi meno pericolosi.

Al termine di questi step è possibile valutare il rischio di incendio residuo che può essere classificato esclusivamente in tre differenti livelli:

  • rischio di incendio basso: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propaga-zione dello stesso è da ritenersi limitata;
  • rischio di incendio medio: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
  • rischio di incendio elevato: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti pro-babilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate in primis alla prevenzione del rischio stesso e quindi a garantire la protezione di tutti i soggetti esposti.

Tra le principali misure di protezione, obbligo sancito altresì dal D.Lgs.81/2008 vi è quella di costituire una squadra di addetti al servizio antincendio ossia una squadra di lavoratori designati dal datore di lavoro che previa adeguata formazione dovranno intervenire per fronteggiare l’emergenza e garantire l’evaquazione dei lavoratori e di tutti i soggetti esposti.

Tali corsi di formazione (corso addetto antincendio Roma) hanno una durata che è funzione del livello di rischio valutato in azienda ossia:

  • corso per addetti antincendio in attivita’ a rischio di incendio basso – durata 4 ore;
  • corso per addetti antincendio in attivita’ a rischio di incendio medio – durata 8 ore;
  • corso per addetti antincendio in attivita’ a rischio di incendio elevato – durata 16 ore;

gli argomenti di ciascun corso sono poi dettagliati all’allegato IX dello stesso Decreto Ministeriale.

Si segnala tuttavia come la formazione dei soli addetti antincendio non è l’unica attività di formazione che deve essere erogata dal Datore di Lavoro per garantire un’adeguata prevenzione e protezione dal rischio incendio.

Il datore di lavoro ha altresì l’obbligo nell’ambito dei corsi di formazione organizzati ai sensi dell’art. 37comma 2 del D.Lgs.81/2008 (formazione lavoratori Roma) di formare tutti i lavoratori sul rischio in esame e sulle misure di prevenzione e protezione predisposte in azienda.

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