Archives

Comunicati

Contratto di prestazioni occasionali (PrestO)

A decorrere dal 10 luglio 2017, sono state introdotti due nuovi strumenti: contratto di prestazioni occasionali (PrestO) e il libretto di famiglia. Entrambe sono caratterizzate da alcuni limiti di utilizzo:

  • per ciscun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 5000 euro;
  • per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore  a 2.500 euro.

E’ necessario che relativamente alle prestazioni occasionali, ciascun utilizzatore inserisca i propri dati anagrafici, accedendo alla piattaforma informatica INPS con il proprio PIN o mediante un intermediario abilitato.

Per poter usufruire delle prestazioni, l’utilizzatore dovrà alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento con modello F24. Recentemente l’INPS ha comunicato che l’accreditamento sul portafoglio virtuale avverrà 9-10 giorni dopo l’avvenuto pagamento.

L’inps ha anche affermato che in riferimento alle prestazioni occasionali in agricoltura e in virtù della specificità del settore, la piattaforma telematica è stata implementata tenendo conto delle differenti quantificazioni dei compensi dei lavoratori impiegati nell’agricoltura. L’inps aggiunge che gli operatori del settore agricoltura sono nella possibilità di poter operare come tutti gli altri utilizzatori e potranno quindi fare affidamento agli intermediari o del contact center.

Per chi volesse approfondire, si può rvolgere a Studio Borghi, studio specializzato in elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano. Lo studio si compone di esperti in materia di lavoro e consulenti professionisti che da oltre trent’anni prestano il loro servizio a supporto di grandi realtà aziendali.

Si ricorda inoltre che settimanalmente lo Studio pubblica sul proprio sito web news e circolari inerenti il mondo e la normativa del lavoro, aggiornamenti, approfondimenti, articoli. Per accedere al servizio, è necessario registrarsi e ricevere autorizzazione preventiva dallo Studio.

No Comments
Comunicati

No al lavoro nero: maxisanzione in mancanza di documentazione fiscale come prestazione occasionale.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la maxisanzione per lavoro nero, in caso di prestazioni occasionali, non è applicabile se presente e recuperabile idonea documentazione fiscale.
Non si applica la maxisanzione se, in sede ispettiva, risulta che il datore di lavoro ha regolarmente versato le ritenute d’acconto con apposito modello F24, rilevato contabilmente l’operazione e ha assolto i relativi obblighi dichiarativi.

Al contrario La Direzione Generale del Ministero, in totale mancanza di documentazione, con la specifica circolare n. 38/2010, impone l’erogazione della severa maxisanzione.

Si ricorda inoltre che le prestazioni occasionali sono delle collaborazioni lavorative autonome; per tali motivi non prevedono l’apertura della partita IVA e possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di lavoro.

Con la testimonianza della ricevuta della prestazione occasionale, il datore di lavoro verserà una ritenuta d’acconto sul compenso, pari al 20%, per conto dello stesso collaboratore occasionale.

Per approfondire prestazione occasionale

No Comments