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Ulteriori chiarimenti in materia di distacco transnazionale

Nuovi chiarimenti riguardanti il tema del distacco transanzionale sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro nel caso in cui il distacco stesso interessi una pluralità di operatori economici e faccia riferimento agli stand temporanei in contesti come fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali.

Per ritenere che un distacco transanzionale sia lecito è fondamentale che vi siano in essere rapporti contrattuali ben definiti tra impresa straniera distaccante, soggetto distaccatario e destinario finale della prestazione. E’ inoltre fondamentale che rispetto a quanto precisato che vi sia un effettivo rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.

In riferimento allo stand temporaneo allestito in occasione di ferie, mostre, manifestazioni  commerciali ed eventi congressuali non può essere qualificato come sede o filiale in Italia dell’azienda straniera. In tali casi non è applicabile il D. Lgs. 136/2016. Il decreto, invece, è applicabile nell’ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive e invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero.

La normativa del decreto viene applicata senza alcuna eccezione, anche al di sotto degli 8 giorni, per i lavori di costruzione, montaggio e smontaggio, vale a dire per i lavori edili riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o eliminazione di edifici.

Per ulteriori informazioni riguardo alla tematica sopra esposta, è possibile scaricare l’intera circolare sul distacco transanzionale presente sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano con un team payroll e di esperti consulenti del lavoro a supporto delle strategie di business delle aziende clienti.

 

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