Archives

News

Tirocini: posto il focus sull’apprendimento più che sulla prestazione da lavoro

Tramite circolare n. 8 del 18 aprile 2018 sono state fornite indicazioni dall’INL in materia di tirocini.

Prima di tutto, la verifica ispettiva deve valutare le modalità di svolgimento dei tirocini così da poter ritenere l’attività del tirocinante funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una pura prestazione di lavoro, nell’osservazione e applicazione delle norme regionali.

Si rileva che l’attivazione dei tirocini per tutte quelle attività lavorative che non hanno bisogno di un periodo di formazione o l’assenza di uno degli elementi essenziali, come per esempio il piano formativo individuale o la convenzione di tirocinio, si configurano come irregolarità che di per sè compromettono la natura formativa del rapporto.

L’INL chiarisce anche quali siano le conseguenze sanzionatorie nel caso di superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla Legge Regionale. La prosecuzione di fatto del rapporto verrà ricondotta ad una prestazione lavorativa che comporterà l’applicazione della maxisanzione.

Sempre in tema di sanzioni, viene comunicato che è prevista l’intimazione alla cessazione dei tirocini in riferimento alle seguenti violazioni definite non sanabili relative:

  •  a tutti coloro titolati alla promozione;
  •  alle caratteristiche di tipo soggettivo e oggettivo richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  •  alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  •  alla durata massima del tirocinio;
  •  al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  •  al numero o alle precentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  •  alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo

La mancata corresponsione dell’indennità indicata formalmente nel PFI, comporta a carico di chi trasgredisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000

Per poter approfondire ulteriormente è possibile scaricare la circolare completa sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione paghe a Milano da oltre trent’anni nel campo della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale dipendente.

Lo Studio e il suo team di consulenti del lavoro restano a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

No Comments
Comunicati

Simulatore Ape è ora online

Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga a Milano, ha pubblicato sul proprio sito, dedicato alla consulenza del lavoro, le news settimanali in materia di lavoro. In questo particolare caso, approfondiremo la news dedicata al tema dell’Ape Volontaria.

Come descritto nella news sul sito di Studio Borghi, l’INPS ha pubblicato il online il Simulatore Ape che permette di calcolare indicaticativamente l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte dell’interessato.

Il Simulatore è composto in quattro categorie principali. La prima è l’Accesso, una sezione rivolta all’inserimento dei principali dati anagrafici e all’importo di pensione lorda mensile. La simulazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica presuppone il requisito contributivo minimo per l’accesso all’APE pari a 20 anni, che sarà verificato in fase di certificazione e domanda.  I tuoi Dati, una sezione dedicata all’inserimento dei principali dati personali e di eventuali rate mensili che concorrono alla stima indicativa dell’importo massimo di APE. La terza chiamata “Il tuo importo APE”, sezione dedicata alla scelta dell’importo da percepire durante la fase di erogazione della stessa. Infine, la quarta “La tua Simulazione”, sezione dedicata al risultato di dettaglio della simulazione e del piano di ammortamento riguardante la fase di rimborso.

In fondo alla news pubblicata dallo Studio potete trovare il link per accedere direttamente al portale INPS.

No Comments
Comunicati

Sim aziendali, controlli e tutela privacy

Con la newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018 il Garante per la Privacy ha reso noto che in riferimento all’argomento delle sim aziendali il datore di lavoro può, attraverso un opportuno sistema di controllo del traffico telefonico aziendale, nel rispetto di precise misure a tutela della riservatezza dei dipendenti.

Allo scopo esclusivo di ridurre i costi dell’azienda e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, l’azienda può trattare alcuni dati desunte dalla fatturazione relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali. In particolare, il Garante ha prescritto che le informazioni sul traffico telefonico vengano trattate solo se necessario, pertinenti e non eccedenti. Rispetto ai numeri delle chiamate in uscita e, laddove consentito nei casi in entrata, viene attuato il mascheramento delle ultime quattro cifre.

Qualora si dovessero verificare consumi eccedenti e anomali, la società provvederà a inviduarne le cause e dove necessario, sottolineerà al diretto interessato l’esigenza di rientrare nei costi aziendali, tenendo comunque conto che i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari. I dati, sulla base del Codice sulla Privacy, potranno essere conservati entro un limite di tempo di sei mesi e non più di un anno. La società dovrà rendere noto adeguatamente ai propri dipendenti e utilizzare un codice disciplinare interno, specificando le condizioni di utilizzo delle sim telefoniche aziendali.

Per approfondire la news, è possibile collegarsi al sito di Studio Borghi, studio paghe milano, esperto nel mondo dell’elaborazione delle buste paga e della consulenza del lavoro.

Si ricorda ai lettori che settimanalmente vengono pubblicate sul portale dello Studio paghe le ultime news e circolari in materia di lavoro e di amministrazione del personale dipendente.

 

No Comments
Comunicati

NASpI: riconosciuto l’anticipo per attività libero professionale

Nuove precisazioni fornite dall’INPS in riferimento all’indennità di disoccupazione NASpI compatibile con alcune attività lavorative e con alcune tipologie di reddito.

In particolare, il documento di prassi dell’isitituto previdenziale chiarisce quanto segue:

  • le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali come i premi per fini di studio o di addestramento professionale sono cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a inviare all’INPS comunicazioni sull’attività e le relative remunerazioni.
  • coloro che beneficiano dell’indennità NASpI in qualità di titolarii di borse di studio e assegni di ricerca sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.
  • I premi e i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l’indennità NASpI, senza che vi sia obbligo di comunicazione.
  • Chi beneficia dell’indennità NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di 5.000 € per anno civile.
  • è consentita la compatibilità dell’indennità NASpI con i redditi derivanti da attività professionale prestata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse. Il limite di reddito entro cui è da considerarsi ammessa l’attività in questione è pari a 4.800 €
  • ulteriori precisazioni riguardano la compatibilità dell’indennità con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. In aggiunta, sono oggetto di trattazione anche gli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA.

Per chi volesse approfondire, può scaricare intelgramente la circolare sul sito di Studio Borghi, studio elaborazione paghe milano. I nostri consulenti del lavoro restano a disposizione di tutte quelle aziende che necessitassero supporto in termini di consulenza del lavoro e amministrazione del proprio personale dipendente.

L’iscrizione al sito per accedere all’area news aggiornata in materia di lavoro è riservato esclusivamente alle imprese.

No Comments
Comunicati

Contratto di prestazioni occasionali (PrestO)

A decorrere dal 10 luglio 2017, sono state introdotti due nuovi strumenti: contratto di prestazioni occasionali (PrestO) e il libretto di famiglia. Entrambe sono caratterizzate da alcuni limiti di utilizzo:

  • per ciscun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 5000 euro;
  • per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore  a 2.500 euro.

E’ necessario che relativamente alle prestazioni occasionali, ciascun utilizzatore inserisca i propri dati anagrafici, accedendo alla piattaforma informatica INPS con il proprio PIN o mediante un intermediario abilitato.

Per poter usufruire delle prestazioni, l’utilizzatore dovrà alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento con modello F24. Recentemente l’INPS ha comunicato che l’accreditamento sul portafoglio virtuale avverrà 9-10 giorni dopo l’avvenuto pagamento.

L’inps ha anche affermato che in riferimento alle prestazioni occasionali in agricoltura e in virtù della specificità del settore, la piattaforma telematica è stata implementata tenendo conto delle differenti quantificazioni dei compensi dei lavoratori impiegati nell’agricoltura. L’inps aggiunge che gli operatori del settore agricoltura sono nella possibilità di poter operare come tutti gli altri utilizzatori e potranno quindi fare affidamento agli intermediari o del contact center.

Per chi volesse approfondire, si può rvolgere a Studio Borghi, studio specializzato in elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano. Lo studio si compone di esperti in materia di lavoro e consulenti professionisti che da oltre trent’anni prestano il loro servizio a supporto di grandi realtà aziendali.

Si ricorda inoltre che settimanalmente lo Studio pubblica sul proprio sito web news e circolari inerenti il mondo e la normativa del lavoro, aggiornamenti, approfondimenti, articoli. Per accedere al servizio, è necessario registrarsi e ricevere autorizzazione preventiva dallo Studio.

No Comments
Comunicati

Ulteriori chiarimenti in materia di distacco transnazionale

Nuovi chiarimenti riguardanti il tema del distacco transanzionale sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro nel caso in cui il distacco stesso interessi una pluralità di operatori economici e faccia riferimento agli stand temporanei in contesti come fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali.

Per ritenere che un distacco transanzionale sia lecito è fondamentale che vi siano in essere rapporti contrattuali ben definiti tra impresa straniera distaccante, soggetto distaccatario e destinario finale della prestazione. E’ inoltre fondamentale che rispetto a quanto precisato che vi sia un effettivo rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.

In riferimento allo stand temporaneo allestito in occasione di ferie, mostre, manifestazioni  commerciali ed eventi congressuali non può essere qualificato come sede o filiale in Italia dell’azienda straniera. In tali casi non è applicabile il D. Lgs. 136/2016. Il decreto, invece, è applicabile nell’ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive e invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero.

La normativa del decreto viene applicata senza alcuna eccezione, anche al di sotto degli 8 giorni, per i lavori di costruzione, montaggio e smontaggio, vale a dire per i lavori edili riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o eliminazione di edifici.

Per ulteriori informazioni riguardo alla tematica sopra esposta, è possibile scaricare l’intera circolare sul distacco transanzionale presente sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano con un team payroll e di esperti consulenti del lavoro a supporto delle strategie di business delle aziende clienti.

 

No Comments