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CNI: linee guida per il Coordinatore della Sicurezza.

Il 10.11.2015 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato la circolare n° 626, contenente le nuove linee guida per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

 

Scopo principale delle linee guida è quello di dare indicazioni relativamente alle modalità con cui, nella fase di realizzazione dell’opera, il coordinatore della sicurezza (CSE) deve svolgere  i compiti e le funzioni a lui designate dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 .

 

La funzione primaria del coordinatore della sicurezza è quella di “alta vigilanza” in termini di coordinamento delle imprese, ciò non implica una sua costante presenza in cantiere.

 

Le linee guida di fatto, individuano in modo specifico le circostanze per cui la presenza del CSE risulterebbe necessaria:

 

  • ingresso in cantiere di ulteriori nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
  • successive macrofasi di lavoro;
  • motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
  • eventuali richieste di integrazione della documentazione;
  • sostanziali modifiche dell’opera.

 

Al Coordinatore della sicurezza è permesso ricorre a collaboratori purché abbiano adeguate capacità e formazione cosi come stabilito dall’allegato XIV del D.Lgs.81/2008.

 

Le azioni che il Coordinatore per la sicurezza deve svolgere individuate dalle linee guida sono:

 

  • effettuare un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare la documentazione ricevuta (PSC e “fascicolo”) e controllare che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione;
  • in occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo ai costi della sicurezza;
  • effettuare “frequenti sopralluoghi in cantiere” per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”;
  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e l’idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS);
  • qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati avvisa per iscritto il Committente o il Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e, e comunica contestualmente alle imprese esecutrici o ai lavoratori autonomi il divieto di ingresso;
  • in caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori;
  • convocare una riunione di coordinamento preliminare con la presenza della direzione lavori, delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere per discutere dei contenuti dei piani di sicurezza e della programmazione dell’attività;
  • in caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto direttamente riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose;
  • in corso d’opera, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento  in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
  • aggiornare il “fascicolo”, e al termine dei lavori redigere il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico.

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Validità del corso per Coordinatore della sicurezza: solo il modulo giuridico può essere svolto online

In seguito alle nuove disposizioni del D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore dal 15/09/2015, il corso per “Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” può essere  svolto in modalità e-learning solamente per il modulo giuridico di 28 ore.

 

Gli altri moduli che costituiscono il programma didattico del corso per coordinatore sicurezza cantieri dovranno quindi essere effettuati obbligatoriamente con formazione in presenza e, in particolare, parliamo di:

  • Modulo Tecnico: 52 ore
  • Modulo Organizzativo: 16 ore
  • Modulo Pratico: 24 ore

 

Con riferimento alla normativa in oggetto, è l’art. 20 del D.Lgs. 151/2015, contenuto nel Capo III (razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro) a stabilire che “i corsi di cui all’allegato XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di aggiornamento possono svolgersi in modalita’ e-learning nel  rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011”

 

Alla luce di quanto detto, tutti i corsi per Coordinatore della sicurezza svolti in modalità e-learning oltre il modulo giuridico di 28 ore non sono più a norma di legge e la validità degli attestati è da considerarsi nulla.

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Disegno di Legge Europea 2014: le novità per la sicurezza nei cantieri

Con il nuovo Disegno di Legge Europea 2014, approvato recentemente dalla Camera, vengono  introdotte modifiche sostanziali in merito alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

 

Le novità che verranno apportate dal DDL europea 2014 al D.Lgs. 81/08 sono state necessarie per dare piena attuazione alla Direttiva Europea 92/57/CEE, in merito alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e far cessare la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato recepimento della  stessa.

 

Pertanto la XI Commissione Permanente per il lavoro pubblico e privato, ha sancito l’estensione  “ del campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili di durata inferiore ai dieci giorni, fatta eccezione per talune fattispecie di lavoro individuate dall’allegato X del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008…”.

 

L’art. 88 del D.Lgs 81/08 lettera g-bis, sarà quindi sostituito dall’art. 14 del DDL europea 2014 che comprende i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile specificati dall’allegato X del D.Lgs 81/08.

 

Per rendere effettivo questo cambiamento si dovrà quindi attendere l’approvazione del DDL da parte del Senato, prevista nei prossimi mesi.

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Il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Un ruolo fondamentale per la garanzia della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili è ricoperto dal Coordinatore per la Sicurezza. E’ la figura di coordinamento, appunto, tra i committenti, i progettisti, le imprese e i lavoratori impiegati nell’attività. Nello svolgere i suoi compiti, il CSE opera sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sono due ruoli distinti e possono pertanto essere ricoperti anche da due professionisti diversi.

Il “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” del D.Lgs. 8108 distingue infatti i compiti e le responsabilita delle due figure.

Il CSE in fase di progettazione:

  • Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
  • Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica […]. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[…].

Il CSE in fase di esecuzione:

  • Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento […] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento […] assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento […] e il fascicolo […] in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni […] alle prescrizioni del piano […] e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

corso online per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione su http://impresa8108.it/store/products/coordinatore-della-sicurezza-in-fase-di-progettazione-ed-esecuzione

 

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