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Il Datore di Lavoro e la delega di funzioni: il Ministero del Lavoro chiarisce la posizione del soggetto delegato.

Il 2 novembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n° 7/2015, fornendo chiarimenti in relazione alla possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni.

 

L’interpello è stato presentato dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco che nello specifico richiede “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di Lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.

 

L’art. 16 del Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) prevede la possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni, qualora non sia espressamente escluso, ad altro soggetto che sia in possesso degli stessi requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

 

Il decreto inoltre, mette dei limiti e delle condizioni alla delega, quali:

 

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  4. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

 

Affinché la delega sia valida legalmente  è necessario che abbia tutte le caratteristiche sopra elencate.

Il Ministero infatti trova risposta al quesito nelle lettera e. dell’elenco precendente, dove il legislatore del decreto in oggetto ha espressamente previsto che la “la delega sia accettata dal delegato per iscritto”, implicando così la possibilità del rifiuto della delega da parte del lavoratore.
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Corso per RSPP esterno: durata e programma didattico del modulo C.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è la figura di cui si avvale il Datore di Lavoro, per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori.

 

Nel caso in cui il RSPP sia esterno, deve eseguire i compiti riportati dall’art. 33 del Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs 81/08), quali:

 

  • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • promozione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

 

L’individuo che intenda ricoprire il ruolo di RSPP esterno deve possedere un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il percorso formativo stabilito dall’attuale normativa per ottenere l’attestato è strutturato su 3 moduli: A, B e C.

 

Il corso per RSPP modulo C è strutturato sulla base delle disposizioni stabilite dall’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006.

Nello specifico il corso riguarda la formazione su prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica, e psico-sociale, di organizzazione e di gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

 

Il corso costituisce un credito formativo permanente e la sua durata minima  è di 24 ore; è valido per tutti i macrosettori Ateco.

 

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Corso per RSPP modulo A: durata e programma didattico

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge un ruolo fondamentale, congiuntamente con il Datore di Lavoro, in merito alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 

Come stabilito dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, il RSPP, se esterno, svolge funzioni di tipo consulenziale, di collaborazione e di supporto verso il Datore di Lavoro in relazione all’individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salute degli ambienti di lavoro.

 

Chiunque voglia svolgere questo incarico deve essere in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, conformi alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

 

Per ottenere l’attestato è previsto un percorso formativo strutturato in 3 moduli: A, B e C.

 

Il corso per RSPP modulo A è il corso di base per lo svolgimento delle funzioni del RSPP ed ha una durata minima di 28 ore.

 

I contenuti minimi delle attività formative, sanciti dalla normativa vigente, sono:

 

  • l’approccio alla prevenzione attraverso il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza;
  • il sistema di gestione della sicurezza;
  • documento di valutazione dei rischi;
  • il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento;
  • i soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il DLgs 9 aprile 2008, n. 81: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali;
  • criteri e strumenti per la individuazione dei rischi;
  • la valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro;
  • il sistema pubblico della prevenzione;
  • la classificazione dei rischi in relazione alla normativa;
  • rischio incendio ed esplosione;
  • le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

 

La frequenza al corso per RSPP modulo A è valida per tutti i  macrosettori e rappresenta credito formativo permanente, non necessitando quindi di aggiornamento.

 

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Il decreto attuativo del Jobs Act e le novità per la salute e sicurezza sul lavoro

E’ stato approvato dal Governo lo scorso 11 giugno il decreto attuativo del Jobs Act (legge n. 183 del 10 dicembre 2014) che contiene, tra le altre cose, rilevanti novità in materia di miglioramento e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

  • miglioramento dell’iter di acquisizione delle informazioni per il calcolo del premio assicurativo INAIL, tramite appositi strumenti online sul sito dell’INAIL;
  • esonero per il datore di lavoro dalla trasmissione del certificato infortunio e del certificato di malattia professionale all’Inail;
  • introduzione di nuovi strumenti specialistici per la riduzione del rischio sul lavoro, dati ai datori di lavoro dall’Inail con l’ausilio di aziende sanitarie locali, attraverso il Coordinamento Tecnico delle Regioni;
  • dispensa per il datore di lavoro dalla comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza in caso di infortunio mortale o con diagnosi superiore a 30 giorni; questo obbligo ricade sull’INAIL;
  • abolizione dell’obbligo della conservazione del registro infortunio da parte del datore di lavoro;
  • possibilità per il datore di lavoro di svolgere i compiti relativi al primo soccorso ed alla prevenzione incendi, anche per le aziende con più di 5 dipendenti.

 

 

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Corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro: durata, contenuti e periodicità

Con l’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011, tra le altre cose, vengono stabilite le specifiche relative ai corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro e vengono definiti i dettagli in merito ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

 

In base a quanto sancito dall’Accordo, l’aggiornamento per l’RSPP ha periodicità quinquennale e una durata che varia a seconda della fascia di rischio dell’azienda:

 

  • Attività lavorative a Rischio Basso (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo): 6 ore
  • Attività lavorative a Rischio Medio (Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio): 10 ore
  • Attività lavorative a Rischio Alto (Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità, Servizi residenziali): 14 ore

 

Per quanto riguarda i contenuti, la normativa stabilisce che “i corsi di aggiornamento dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti” nei seguenti ambiti:

  • tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
  • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • tecniche di comunicazione volte a migliorare l’informazione e la formazione ai lavoratori.

 

L’Accordo inoltre autorizza l’ erogazione della formazione per l’aggiornamento anche in modalità e-learning, frequentando specifici corsi di aggiornamento RSPP online.

 

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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, chi è il datore di lavoro e quali sono i suoi obblighi?

In base alla definizione riportata dall’art.2 del Testo Unico della Sicurezza,  si intende per datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

 

Nello svolgimento della specifica attività professionale, il Datore di lavoro dovrà adoperarsi per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile (art. 2087 c.c.) ed adottare tutte le misure dettate:

 

  • dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
  • dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi;
  • dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

 

Tra gli obblighi del datore di lavoro, il Testo Unico della Sicurezza ne individua due indelegabili (art. 17 comma 1):

 

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Se non espressamente esclusa, la delega di funzioni è consentita in presenza delle seguenti condizioni (art. 16 D. Lgs 81/08):

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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RSPP Datore di Lavoro: in quali casi, requisiti e durata del corso

Con l’attuazione D.Lgs. 81/08 viene stabilito l’obbligo di istituire in tutti i  luoghi di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi. A capo di questo servizio c’è il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), figura nominata esclusivamente dal datore di lavoro.

 

Ma chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

  • Un consulente esterno
  • Il datore di lavoro stesso
  • Un dipendente dell’azienda

Qualora sia il Datore di lavoro stesso a ricoprire questo ruolo, l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi […]nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II.”

 

Allegato II D.Lgs. 81/08

  • Aziende artigiane e industriali  fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

 

Nel caso in cui l’azienda rientri tra quelle sopraelencate, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP deve essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e partecipare ad un corso per RSPP di durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del settore ATECO cui l’azienda appartiene.

 

Il corso di formazione deve rispettare tutti i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che ne disciplina la durata minima del corso in funzione del rischio (rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore), il programma formativo e l’obbligo di aggiornamento quinquennale.

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