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Il Datore di Lavoro e la delega di funzioni: il Ministero del Lavoro chiarisce la posizione del soggetto delegato.

Il 2 novembre 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n° 7/2015, fornendo chiarimenti in relazione alla possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni.

 

L’interpello è stato presentato dall’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco che nello specifico richiede “se esiste l’obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di Lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega”.

 

L’art. 16 del Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) prevede la possibilità per il Datore di Lavoro di delegare le proprie funzioni, qualora non sia espressamente escluso, ad altro soggetto che sia in possesso degli stessi requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

 

Il decreto inoltre, mette dei limiti e delle condizioni alla delega, quali:

 

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  4. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

 

Affinché la delega sia valida legalmente  è necessario che abbia tutte le caratteristiche sopra elencate.

Il Ministero infatti trova risposta al quesito nelle lettera e. dell’elenco precendente, dove il legislatore del decreto in oggetto ha espressamente previsto che la “la delega sia accettata dal delegato per iscritto”, implicando così la possibilità del rifiuto della delega da parte del lavoratore.
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Corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro: durata, contenuti e periodicità

Con l’Accordo Stato-Regioni del 21.11.2011, tra le altre cose, vengono stabilite le specifiche relative ai corsi di aggiornamento per RSPP Datore di Lavoro e vengono definiti i dettagli in merito ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

 

In base a quanto sancito dall’Accordo, l’aggiornamento per l’RSPP ha periodicità quinquennale e una durata che varia a seconda della fascia di rischio dell’azienda:

 

  • Attività lavorative a Rischio Basso (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo): 6 ore
  • Attività lavorative a Rischio Medio (Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio): 10 ore
  • Attività lavorative a Rischio Alto (Costruzioni, Industrie Alimentari, Tessili, Legno, Manifatturiero, Energia, Rifiuti, Raffineria, Chimica, Sanità, Servizi residenziali): 14 ore

 

Per quanto riguarda i contenuti, la normativa stabilisce che “i corsi di aggiornamento dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti” nei seguenti ambiti:

  • tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
  • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
  • sistemi di gestione e processi organizzativi;
  • tecniche di comunicazione volte a migliorare l’informazione e la formazione ai lavoratori.

 

L’Accordo inoltre autorizza l’ erogazione della formazione per l’aggiornamento anche in modalità e-learning, frequentando specifici corsi di aggiornamento RSPP online.

 

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I Corsi per RSPP Datore effettuati interamente online sono validi?

Durante la Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 è stato stabilito l’Accordi che chiarisce, per quanto riguarda la formazione per RSPP Datore di Lavoro,  che solamente i moduli 1 e 2 possono essere erogati in modalità e-learning.

Va quindi puntualizzato che non è possibile ricoprire l’incarico di RSPP con il solo attestato relativo ai moduli 1 e 2 online; la formazione deve essere necessariamente completata con i moduli 3 e 4, che devono essere effettuati obbligatoriamente con formazione in presenza.

Attestati e certificazioni per RSPP rilasciati a datori di lavoro, amministratori delegati e lavoratori autonomi a seguito di corsi in cui i moduli 3 e 4 sono stati erogati online sono da considerarsi non legalmente validi e quindi passibili di sanzione dagli enti di ispezione e controllo, in quanto non riconosciuti.
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Quando si parla di sicurezza sul lavoro, chi è il datore di lavoro e quali sono i suoi obblighi?

In base alla definizione riportata dall’art.2 del Testo Unico della Sicurezza,  si intende per datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

 

Nello svolgimento della specifica attività professionale, il Datore di lavoro dovrà adoperarsi per garantire la massima sicurezza tecnologicamente possibile (art. 2087 c.c.) ed adottare tutte le misure dettate:

 

  • dalle peculiarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi specifici;
  • dall’esperienza, in base alla quale dovrà saper prevedere le conseguenze dannose sulla base di eventi già verificatisi;
  • dalla tecnica, in base alle nuove conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

 

Tra gli obblighi del datore di lavoro, il Testo Unico della Sicurezza ne individua due indelegabili (art. 17 comma 1):

 

  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Se non espressamente esclusa, la delega di funzioni è consentita in presenza delle seguenti condizioni (art. 16 D. Lgs 81/08):

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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RSPP Datore di Lavoro: in quali casi, requisiti e durata del corso

Con l’attuazione D.Lgs. 81/08 viene stabilito l’obbligo di istituire in tutti i  luoghi di lavoro il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi lavorativi. A capo di questo servizio c’è il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), figura nominata esclusivamente dal datore di lavoro.

 

Ma chi può ricoprire il ruolo di RSPP?

  • Un consulente esterno
  • Il datore di lavoro stesso
  • Un dipendente dell’azienda

Qualora sia il Datore di lavoro stesso a ricoprire questo ruolo, l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi […]nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II.”

 

Allegato II D.Lgs. 81/08

  • Aziende artigiane e industriali  fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori

 

Nel caso in cui l’azienda rientri tra quelle sopraelencate, il datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP deve essere in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore e partecipare ad un corso per RSPP di durata variabile da 16 a 48 ore in funzione del settore ATECO cui l’azienda appartiene.

 

Il corso di formazione deve rispettare tutti i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, che ne disciplina la durata minima del corso in funzione del rischio (rischio basso 16 ore, rischio medio 32 ore, rischio alto 48 ore), il programma formativo e l’obbligo di aggiornamento quinquennale.

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