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Medico competente: in scadenza il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni all’INAIL.

Spetta al Medico Competente comunicare all’INAIL le informazioni in merito ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori presenti in azienda, così come stabilito dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008).

 

E’ stabilito dalla normativa attuale che l’invio delle informazioni all’INAIL avvenga in modalità telematica, utilizzando la piattaforma presente sul portale dell’Istituto, entro il 31 marzo 2016.

 

L’allegato 3b  del TUS, denominato “Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria”, contiene i contenuti minimi che il Medico competente deve comunicare come:

 

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • gli infortuni rilevati e correttamente denunciati;
  • i protocolli sanitari che sono stati utilizzati;
  • i dati identificativi del medico competente;
  • le malattie professionali (tra cui anche lo stress lavoro-correlato) segnalate dai lavoratori;
  • i rischi a cui vengono esposti i lavoratori durante lo svolgimento della loro mansione;
  • i giudizi di idoneità al lavoro stabiliti dal medico competente.

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Visita medica del lavoratore: il Ministero del Lavoro chiarisce chi può richiederla

Di conseguenza al quesito posto dalla CISL nazionale, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il suo parere relativamente alla possibilità del lavoratore di richiedere la visita medica da parte del Medico competente.

 

La richiesta della CISL nazionale ha l’obiettivo di verificare se, a richiedere la visita medica da parte del medico competente, può essere “esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo”.

 

Le modalità con le quali il medico competente deve svolgere la sorveglianza sanitaria, sono indicate dal comma 1 dell’art. 41:

 

    • nei casi stabiliti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs 81/08;

 

  • nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente in relazione ai rischi lavorativi.

 

 

Al comma 2, lettera c, dello stesso articolo è chiarito che, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria, è prevista anche la “visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”.

 

Il Ministero del Lavoro,ai sensi dell’attuale normativa, risponde al quesito con la pubblicazione dell’interpello n° 8/2015, spiegando che la richiesta della visita medica può essere inoltrata da qualsiasi lavoratore, a prescindere dal fatto che egli sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, ponendo come unico limite il fatto che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto relazionata ai rischi lavorativi.

 

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Sorveglianza sanitaria in azienda: il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità di svolgimento delle visite periodiche del Medico Competente

La CISL nazionale ha interpellato il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per fare chiarezza  sulle modalità con cui il Medico Competente è tenuto a svolgere le visite nei luoghi di lavoro, attività che fa parte dei vari obblighi in capo a questa figura (art. 25 del D.lgs 81/08), chiedendo se “egli è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione.”

 

L’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/08, sancisce che è compito del Medico Competente svolgere la visita nei luoghi di lavoro almeno una volta all’anno. Una periodicità diversa da quella annuale può essere deliberata sulla base della valutazione dei rischi e deve essere comunicata al Datore di Lavoro per essere inserita sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

 

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde al quesito della CISL con l’interpello n° 8/2015 del 2 novembre 2015, chiarendo che, dato che la visita del Medico Competente è strettamente collegata alla valutazione dei rischi, è necessario estenderla a tutti i luoghi di lavoro che possono essere rilevanti per la collaborazione tra Datore di Lavoro e il servizio di prevenzione e protezione, finalizzata alla “valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti del lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.”

 

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Primo soccorso: compiti e responsabilità degli addetti

Per primo soccorso si intendono tutte quelle azioni  che consentono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dei Soccorsi Qualificati ed è indispensabile per impedire che nell’evento vengano coinvolte altre persone e per evitare che le condizioni generali dell’infortunato peggiorino.

 

In igni azienda, il Datore di lavoro ha l’obbligo di designare e formare lavoratori addetti al primo soccorso (artt. 18 e 43 del D.Lgs. 8108): questi, in casi di emergenza, ancora prima di allertare il sistema di soccorso chiamando il 118, hanno il compito di effettuare una prima analisi dello stato in cui si trova l’infortunato, per cercare di comprenderne le condizioni generali.

 

La prima cosa da fare è la valutazione dello scenario che, se svolta correttamente, permette al soccorritore di individuare o sospettare il 90% delle lesioni e valutare coscientemente le condizioni del soggetto politraumatizzato e le eventuali manovre da effettuare.

 

Dalla valutazione della scena, è necessario acquisire le seguenti informazioni:

  • Come appare la scena?
  • Cosa ha colpito cosa e a che velocità?
  • Ci sono macchinari che continuano a funzionare?
  • La situazione può degenerare?

 

Le risposte alle domande sopra elencate sono necessarie ai fini della chiamata al 118, che deve essere effettuata per ricevere Soccorsi Qualificati e deve contenere le seguenti informazioni:

  • Località con riferimenti topografici
  • Numero di telefono da cui si chiama
  • Dinamica dell’evento
  • Condizioni dell’infortunato
  • Ogni altra informazione richiesta dall’operatore

 

E’ doveroso ricordare che da una mancata o insufficiente prestazione del soccorso derivano responsabilità penali; non è quindi possibile, abbandonare il soggetto infortunato, se non nel momento in cui interviene personale qualificato, ad esempio nei casi di consegna del paziente ai medici o al personale sanitario del pronto soccorso.
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Quali sono i corsi 8108 obbligatori per le imprese?

Vediamo che cosa richiede il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 8108), integrato dalle disposizioni della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, per tutte le attività che impiegano, oltre al Datore di Lavoro, almeno un lavoratore (inteso non solo come lavoratore dipendente ma anche come socio lavoratore, occasionale, collaboratore a progetto, stagista ecc).

  • Corso RSPP Datore di Lavoro: corso per Datori di Lavoro che possono ricoprire l’incarico di RSPP della propria attività. Il corso ha una  validità di cinque anni e una durata di 16, 32, 48 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto Antincendio: corso per Lavoratori nominati come Addetti alla Prevenzione Incendi. Il corso ha una validità triennale e una durata di 4, 8, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto al Primo Soccorso: corso per Lavoratori designati come Addetti al Primo Soccorso Aziendale. Il corso ha validità triennale e una durata di 12, 14, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso RLS: corso per Lavoratori nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il corso ha validità annuale ed una durata di 32 ore ed è obbligatorio per attività con più di un lavoratore;
  • Corso Base 8108: corso di formazione per Lavoratori sulla sicurezza 8108. Il corso ha validità quinquennale e una durata di 8, 12, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto).

Due semplici strumenti possono aiutarti nella rilevazione degli adempimenti 8108 per la tua attività:

  • con codiceateco.it è possibile individuare la fascia di rischio della tua attività, attraverso il codice Ateco;
  • con il check-up 8108, in due click riceverai la lista dei corsi e degli adempimenti obbligatori per la sicurezza 8108.
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Primo soccorso, a Roma evento del Centro Alfredo Rampi

L’11 giugno a Roma si è tenuta la manifestazione “Il Villaggio della Prevenzione e della Sicurezza“. L’iniziativa era volta alla diffusione delle nozioni di primo soccorso, grazie all’intervento di operatori della sicurezza ambientale e della protezione civile. L’evento è stato organizzato da INGV e dal Centro Alfredo Rampi, per poter determinare a che punto siamo in Italia con la diffusione delle pratiche di primo soccorso. Durante la giornata i rappresentanti della protezione civile, della Regione Lazio e della Provincia di Roma hanno fatto parte di un vero e proprio percorso tematico, lungo il quale è stato possibile visitare degli spazi didattici, interagendo con chi si occupa ogni giorno di pratiche di primo soccorso a Roma e nel Lazio.

Durante la mattinata ci sono stati due interventi da parte dell’INGV : “L’Italia dei rischi naturali – dalla conoscenza alla prevenzione” a cura del geologo Gianluca Valensise, Dirigente di ricerca dell’INGV e la presentazione da parte di Daniele Biondo, vice-presidente dell’Associazione, del libro edito da INGV “Conosco, imparo, prevengo“.

Nel pomeriggio è stata invece ricordata la vicenda di Vermicino, avvenuta 30 anni fa, che ha visto la morte di un bambino, Alfredino Rampi, all’interno di un pozzo incustodito. L’associazione ha preso il nome dal bambino vittima di questa tragedia, per ricordare che quella vicenda ha messo in luce proprio le mancanze che c’erano a livello di prevenzione e di gestione dei soccorsi. Da tali mancanze è partita l’opera dell’associazione che ad ora è diventata un punto di riferimento nazionale per la prevenzione dei rischi ambientali. Scopo del Centro Alfredo Rampi é quello di trasformare la protezione civile da strumento di intervento quando le tragedie sono già avvenute, in un vero e proprio mezzo di prevenzione e monitoraggio dei rischi del territorio.

Durante la giornata si sono svolti dei veri e propri corsi per i giovani da parte dei volontari della protezione civile sia per le pratiche di primo soccorso che per quelle antincendio.

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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2/2)

L’articolo 37 identifica i contenuti minimi previsti per la formazione di diversi soggetti tra i quali i lavoratori, gli RLS, i dirigenti e preposti. Partendo da queste ultime figure ricordiamo che il dirigente, persona che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa in quanto tali devono essere destinatari di appositi corsi di formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e comunque questi in generale, nei confronti degli altri lavoratori, hanno l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei lavoratori a loro sottoposti. Il dirigente ha infatti dovere di predisporre l’attività formativa e comunque di dare operatività alle proposte fatte dal responsabile del servizio di prevenzione protezione.

Il preposto, nuova figura formalmente introdotta da questo dettato normativo, ha un compito estremamente importante in quanto si trova ad essere il lungo braccio del datore di lavoro nei confronti dei propri colleghi ed essendo sempre presente in prima linea sarà il soggetto che ha il compito di ritornare al proprio dirigente o al proprio datore di lavoro le necessità formative che eventualmente individuerà nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro. I dirigenti ed i preposti hanno, per legge, un percorso formativo in comune stabilito dall’articolo 37 comma 7 che comunque non indica una durata minima pertanto l’importante è che vengano trattati i contenuti minimi con sufficiente profondamente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale per l’azienda e deve frequentare un corso RLS che ha durata minima di 32 ore si pone come obiettivo quello di permettere al lavoratore di raggiungere elevati livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così che questo soggetto possa visualizzare le problematiche inerenti è sicurezza ed eventualmente anche quelle più conflittuali (ricordiamoci che il RLS deve frequentare anche un modulo che riguarda gli aspetti della comunicazione aziendale) prima che possono degenerare e prima che diventino fonte di incidenti. Il RLS quindi attraverso un’adeguata formazione sarà quel soggetto in grado di far da tramite tra le maestranze ed il datore di lavoro e i dirigenti è proprio in virtù del adeguata formazione ricevuta sarà in grado di determinare se il tema oggetto di contestazione risulta essere una rimostranza fondata oppure semplice lamentela prima di collegamento con l’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi del RLS vige anche quello di frequentare un corso aggiornamento RLS con cadenza annuale secondo un programma avente una durata variabile in funzione del numero di lavoratori effettivamente presenti in azienda.

Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori che hanno l’importante compito di dover gestire una eventuale situazione di pericolo o di emergenza all’interno dell’azienda ed in particolare il richiamo due soggetti principali ovvero gli addetti al pronto soccorso dovranno frequentare un corso di primo soccorso e gli addetti alla gestione dell’emergenza per i propri che dovranno frequentare un corso antincendio. La durata di questi percorsi formativi è stabilita due dettati normativi ed in particolare per quanto riguarda primo soccorso di norma si deve frequentare un corso primo soccorso della durata di 12 ore mentre per quanto riguarda l’antincendio il decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede diverse tipologie di corsi in base alla classificazione dei rischi incendio che sia esso basso, medio oppure elevato. Nel primo caso si dovrà frequentare un corso antincendio di 4 ore (basso rischio) oppure 8 ore (medio rischio) oppure 16 ore (alto rischio).

I lavoratori sono infine l’ultimo anello di questa catena i quali comunque non possono rifiutarsi di partecipare all’attività formative in materia di igiene e sicurezza del lavoro predisposte dal datore di lavoro. Aspetto interessante riguarda l’informazione e formazione dei lavoratori somministrati e la relativa ripartizione degli oneri tra l’agenzia di somministrazione di lavoro e l’impresa utilizzatrice ricordando che l’agenzia di somministrazione di lavoro deve informare i lavoratori con il rapporto di lavoro somministrato sui rischi materia di sicurezza e igiene del lavoro derivanti in via generale dall’attività produttive sono destinati e deve formarli ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per svolgere l’attività per la quale vengono assunti. Tale obbligo può essere adempiuto dall’impresa utilizzatrice previa esplicita pattuizione nel contratto per prestazioni di lavoro somministrato.restano invece carico delle imprese utilizzatrici tutti gli obblighi di prevenzione protezione incluso sottoporre lavoratore che svolge mansioni rischio a specifica sorveglianza sanitaria a cura del proprio medico competente.

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