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Prevenzione incendi: nuova linea guida per gli edifici sottoposti a tutela

La recente pubblicazione della Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 3181 del 15 marzo 2016 da parte del Ministero dell’Interno si pone l’obiettivo di dare indicazioni nell’ambito della prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), aperti al pubblico e adibito a contenere attività contemplate dal punto 72 dell’allegato 1 al D.P.R n. 151 del 1° agosto 2011, come, ad esempio, mostre, archivi, gallerie, musei, esposizioni e biblioteche.

 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali peculiari degli edifici in oggetto possono comportare delle limitazioni nell’applicazione delle misure stabilite dalle regole tecniche per la prevenzione incendi e, in alcuni casi, per attuare queste ultime, sono indispensbili interventi troppo invasivi non compatibili con i vincoli storico-artistici posti sull’immobile.

 

Per questo motivo, la linea guida promossa dal Ministero dei Beni Culturali in accordo con il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi), ha l’obiettivo di fornire al progettista uno strumento di sostegno per l’individuazione delle misure di sicurezza antincendio richiedendo, in seguito ad una attenta valutazione dei rischi, all’istituto della deroga che permette l’adozione di misure alternative a quelle previste dalle regole tecniche.

 

Le soluzioni tecniche in deroga contenute nelle linea guida affidano la compensazione del maggior rischio di incendio, causato dal mancato rispetto delle regole tecniche, all’azione congiunta e complementare delle azioni conformi stabilite dal D.M. del 3 agosto 2015 e delle misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, per la salvaguardia degli occupanti e dei beni tutelati.

 

Questo è possibile perchè il D.M. del 3 agosto 2015, intitolato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, disciplina regole più flessibili che consentono al professionista di scegliere quale soluzioni adottare in base a valutazioni di tipo prestazionale.

 

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Prevenzione incendi: nuova linea guida per gli edifici sottoposti a tutela.

La recente pubblicazione della Circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco n. 3181 del 15 marzo 2016 da parte del Ministero dell’Interno si pone l’obiettivo di dare indicazioni nell’ambito della prevenzione incendi negli edifici sottoposti a tutela (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004), aperti al pubblico e adibito a contenere attività contemplate dal punto 72 dell’allegato 1 al D.P.R n. 151 del 1° agosto 2011, come, ad esempio, mostre, archivi, gallerie, musei, esposizioni e biblioteche.

 

Le caratteristiche morfologiche e strutturali peculiari degli edifici in oggetto possono comportare delle limitazioni nell’applicazione delle misure stabilite dalle regole tecniche per la prevenzione incendi e, in alcuni casi, per attuare queste ultime, sono indispensbili interventi troppo invasivi non compatibili con i vincoli storico-artistici posti sull’immobile.

 

Per questo motivo, la linea guida promossa dal Ministero dei Beni Culturali in accordo con il CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi), ha l’obiettivo di fornire al progettista uno strumento di sostegno per l’individuazione delle misure di sicurezza antincendio richiedendo, in seguito ad una attenta valutazione dei rischi, all’istituto della deroga che permette l’adozione di misure alternative a quelle previste dalle regole tecniche.

 

Le soluzioni tecniche in deroga contenute nelle linea guida affidano la compensazione del maggior rischio di incendio, causato dal mancato rispetto delle regole tecniche, all’azione congiunta e complementare delle azioni conformi stabilite dal D.M. del 3 agosto 2015 e delle misure aggiuntive, anche di tipo gestionale, per la salvaguardia degli occupanti e dei beni tutelati.

 

Questo è possibile perchè il D.M. del 3 agosto 2015, intitolato “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”, disciplina regole più flessibili che consentono al professionista di scegliere quale soluzioni adottare in base a valutazioni di tipo prestazionale.

 

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Ministero dell’interno: nuovo programma per il corso antincendio.

Il programma dei corsi base della prevenzione incendi è stato oggetto della circolare n°1284 emanata dal Ministero dell’Interno.

 

Essendo passati quasi 5 anni dall’entrata in vigore del DM del 5 agosto 2011 che norma le procedure ed i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero stesso, ed essendo cambiato lo scenario legislativo in materia di prevenzione incendi, il Ministero insieme agli ordini/collegi professionali regionali ha sentito l’esigenza di effettuare delle modifiche al DM sopra citato.

 

Innanzitutto è stato abrogato il numero massimo di partecipanti ai corsi base e a quelli di aggiornamento, stabilito oggi a 60 unità, fermo restando la necessità di mantenere intatta l’efficacia dell’attività formativa erogata e la scambievolezza tra il docente e gli allievi.

 

Per quanto concerne l’organizzazione degli eventi di formazione spetta al soggetto organizzatore individuare il corpo docente mentre, in capo al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.), resta la possibilità di proporre ai soggetti organizzatori i nominativi di dirigenti e funzionari dei ruoli tecnico-operativi del C.N.VV.F a cui, eventualmente, affidare l’incarico delle singole docenze.

 

In merito al programma del corso base di specializzazione in prevenzioni incendi è stato deciso di prediligere l’aspetto pratico.

Scopo del corso infatti è quello di fornire ai professionisti le principali indicazioni metodologiche per stabilire i requisiti di sicurezza antincendio peculiari ad ogni settore.

Il corso è strutturato in13 moduli ed ha una durata minima di 120 ore, l’Allegato I della circolare del Ministero stabilisce il numero minimo di lezioni e i relativi argomenti da sviluppare.

 

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Strutture sanitarie: come cambia la prevenzioni incendi con la nuova regola tecnica.

La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, facente parte del D.M. del 18 settembre 2002, ha subito alcune modifiche attuate nel 2015.

Gli Allegati I, II e III hanno subito i principali cambiamenti  ed è stata introdotta una nuova figura tecnica ideata per ricoprire un ruolo fondamentale nel processo di adeguamento delle strutture sanitarie con l’attuale normativa.

 

L’Allegato I, che rimpiazza il titolo III del D.M del 2002, elenca le indicazioni che devono essere adottate dalle strutture sanitarie di ricovero ospedaliero o residenziale con oltre 25 posti letto, già in essere all’entrata in vigore del decreto, e che non abbiano concluso l’adeguamento con la precedente normativa.

 

L’Allegato II surroga il titolo IV del precedente decreto e norma l’adeguamento di strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,  con una superficie compresa tra i 500 m2 e i 1.000 m2, e strutture superiori ai 1000 m2 già presenti sul territorio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

 

La nuova figura professionale introdotta è è individuata dall’Allegato III che integra il decreto del 2002 e introduce il titolo V ed è denominata “Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio”  

Il soggetto incaricato di ricoprire questo ruolo deve possedere un attestato di frequenza al corso base di specializzazione cosi come stabilito dal D.M del 5 agosto 2011.

I compiti che egli deve eseguire sono di pianificazione, coordinamento e verifica dell’adeguamento delle strutture sanitarie alla nuova normativa.
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CNI: corsi antincendio di 40 ore obbligatori per l’aggiornamento dei professionisti antincendio

I requisiti che i professionisti dell’antincendio devono avere per detenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sono stati individuati e pubblicati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) all’interno della recente Circolare n. 658.

 

E’ stabilito dall’art. 7 del D.M. del 5 agosto 2011 che ogni  professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno deve, nel quinquennio successivo all’iscrizione, effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione antincendio per una durata complessiva di 40 ore.

 

Dal momento che i primi cinque anni scadranno il 26 agosto 2016, il Consiglio ha ritenuto opportuno chiarire quali siano i requisiti necessari per la permanenza nell’albo del Ministero dell’Interno:

  • per i professionisti che avranno conseguito le 40 ore di aggiornamento obbligatorie inizierà un nuovo quinquennio, con conseguente azzeramento di tutti i crediti maturati;
  • i professionisti che non avranno completato l’aggiornamento entro i termini previsti saranno temporaneamente sospesi dagli elenchi del Ministero e saranno interdetti dall’esercizio delle prestazioni riservate ai professionisti antincendio.

 

E’ doveroso tenere presente che tutti gli atti rilasciati da Professionisti antincendio sospesi ed interdetti sono da considerarsi nulli.

 

I Professionisti che vogliono essere riammessi dovranno completare le 40 ore di aggiornamento antincendio obbligatorie.

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Norme UNI 10779 e UNI 9494-3 per la Sicurezza Antincendio

La Commissione tecnica “Protezione attiva contro gli incendi” dell’UNI ha recentemente pubblicato due norme importanti per la sicurezza antincendio: la nuova Uni 10779 e la Uni 9494-3.

La Uni 10779:2014, “Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio”, in sostituzione della vecchia edizione del 2007, viene applicata agli impianti da installare o da modificare in attività sia industriali che civili, a seguito della valutazione del rischio di incendio. La Uni 10779:2014 elenca i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti destinate all’alimentazione di apparecchi antincendio. Questi requisiti, in assenza di specifiche disposizioni legislative, definiscono quindi le caratteristiche che deve avere una rete di idranti e le modalità con le quali deve essere realizzata e gestita.

La norma Uni 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore” stabilisce le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore (SEFC).

In caso di incendio, i SEFC generano e mantengono al di sopra del pavimento uno strato libero da fumo ed eliminano i gas caldi rilasciati dall’incendio, favorendo l’evacuazione delle persone dalle strutture e limitando i danni degli edifici. La norma Uni 9494-3 si applica ai sistemi realizzati secondo le Uni 9494-1 e Uni 9494-2 e fornisce indicazioni sufficienti affinchè i SEFC siano sempre funzionanti, affidabili e mantenuti in stato di efficienza.

 

Visita la pagina dei nostri corso antincendio online

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La formazione degli addetti all’antincendio: disposizioni, validità e durata

Al Datore di lavoro spettano, tra gli obblighi previsti  in materia di sicurezza sul lavoro, quelli della valutazione del rischio incendio, finalizzata ad adottare, all’interno della propria azienda “idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori” (artt. 18 del D.lgs 81/08) e della designazione e formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi.

 

Al lavoratore che è stato nominato come addetto antincendio spetta il compito di attuare le misure di prevenzione e lotta agli incendi, evacuazione del posto di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di tutela degli altri lavoratori (art.43 del D.lgs 81/08).

 

La normativa vigente in materia di formazione antincendio è contenuta nell’Allegato IX del D.M. del 10 marzo 1998, che definisce i contenuti minimi e la durata dei corsi antincendio in relazione alla fascia di rischio della specifica attività lavorativa.

 

  • Il corso per Addetto antincendio rischio basso ha una durata complessiva di 4 ore e l’acquisizione delle competenze pratiche della lotta antincendio può avvenire anche online e/o avvalendosi di sussisidi audiovisivi;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio medio ha una durata complessiva di 8 ore, 3 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio;
  • Il corso per Addetto antincendio rischio alto ha una durata complessiva di 16 ore, 4 delle quali devono essere erogate obbligatoriamente in presenza di un formatore qualificato, per l’acquisizione delle competenze tecnico-pratiche della lotta antincendio in caso di rischio elevato. Il corso deve essere poi integrato da un esame di abilitazione alla mansione che dovrà essere sostenuto presso un Comando dei Vigili del Fuoco sul territorio nazionale.

 

Il corso antincendio ha una validità di tre anni, in seguito il personale addetto dovrà effettuare lo specifico corso di aggiornamento, sempre sulla base della fascia di rischio dell’attività lavorativa.

 

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Quali sono i corsi 8108 obbligatori per le imprese?

Vediamo che cosa richiede il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs. 8108), integrato dalle disposizioni della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, per tutte le attività che impiegano, oltre al Datore di Lavoro, almeno un lavoratore (inteso non solo come lavoratore dipendente ma anche come socio lavoratore, occasionale, collaboratore a progetto, stagista ecc).

  • Corso RSPP Datore di Lavoro: corso per Datori di Lavoro che possono ricoprire l’incarico di RSPP della propria attività. Il corso ha una  validità di cinque anni e una durata di 16, 32, 48 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto Antincendio: corso per Lavoratori nominati come Addetti alla Prevenzione Incendi. Il corso ha una validità triennale e una durata di 4, 8, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso per Addetto al Primo Soccorso: corso per Lavoratori designati come Addetti al Primo Soccorso Aziendale. Il corso ha validità triennale e una durata di 12, 14, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto);
  • Corso RLS: corso per Lavoratori nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Il corso ha validità annuale ed una durata di 32 ore ed è obbligatorio per attività con più di un lavoratore;
  • Corso Base 8108: corso di formazione per Lavoratori sulla sicurezza 8108. Il corso ha validità quinquennale e una durata di 8, 12, 16 ore a seconda della fascia di rischio dell’attività (rispettivamente per rischio basso, medio, alto).

Due semplici strumenti possono aiutarti nella rilevazione degli adempimenti 8108 per la tua attività:

  • con codiceateco.it è possibile individuare la fascia di rischio della tua attività, attraverso il codice Ateco;
  • con il check-up 8108, in due click riceverai la lista dei corsi e degli adempimenti obbligatori per la sicurezza 8108.
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Corsi antincendio Milano

OPS S.r.l. è un’azienda specializzata in corsi antincendio basso rischio e medio rischio. I corsi si svolgono principalmente in aula a Milano e Roma, con cadenza mensile, ma è prevista la possibilità di svolgere i corsi anche presso la sede del cliente previo raggiungimento di un adeguato numero minimo.

Il personale docente dei corsi ha un’esperienza di almeno 3 anni maturata in ambiti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Tutti i nostri docenti sono ampiamente competenti sulle tematiche connesse alla normativa antincendio come da D.M. 10/3/98.

In funzione della classe di incendio i nostri corsi hanno durata di 4 ore o di 8 ore e, in più, teniamo corsi di aggiornamento periodico per la formazione degli addetti.
Il nostro sito dedicato ai corsi antincendio contiene, oltre alle generalità aziendali, numerosi articoli e guide pratiche introduttive in ambito antincendio.

Per richiedere maggiori informazioni o per iscriversi a un corso a Milano, Roma o in sede, è presente un pratico modulo di contatto all’interno del sito stesso.

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Tutto quello che c’è da sapere sul corso antincendio: normativa, classificazione e didattica

In Italia, i temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori sono affrontati e disciplinati dal decreto legislativo n. 81 del 2008, detto anche Testo Unico. Tale decreto, che sostituisce la precedente normativa in materia, il decreto legislativo n. 626 del 1994, è entrato in vigore il 15 maggio 2008 e prevede, fra le altre cose, l’obbligo per il datore di lavoro di designare gli addetti antincendio. Tali addetti, come stabilisce lo stesso decreto legislativo 81/2008, devono frequentare un corso di formazione: corso antincendio, i cui contenuti sono elencati dal D.M. 10 marzo 1998, la normativa in materia di prevenzione incendi e protezioni antincendio nei luoghi di lavoro.
Gli addetti antincendio devono quindi frequentare corso antincendio, il quale si divide in tre tipologie: corso antincendio basso rischio, corso antincendio medio rischio e corso antincendio alto rischio. Questa differenza si basa su un’altra distinzione: il livello di rischio incendio presente nel luogo di lavoro.

Sono classificati come “luoghi di lavoro a rischio incendio basso”, e gli addetti antincendio devono quindi frequentare corso antincendio basso rischio della durata di 4 ore: quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Sono classificati come “luoghi di lavoro a rischio incendio medio”, e gli addetti antincendio devono quindi frequentare un corsi antincendio rischio medio della durata di 8 ore: quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Sono classificati come “luoghi di lavoro a rischio incendio alto”, e gli addetti antincendio devono quindi frequentare un corso antincendio rischio alto della durata di 16 ore: quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Il corso antincendio è strutturato in due parti: una pratica e una teorica, i contenuti del corso variano a seconda della tipologia, ma, in linea generale, tutti e tre trattano argomenti come la combustione, le sostanze estinguenti e le misure di prevenzione incendio e protezione antincendio.

Ricordiamo che tutti gli addetti devono, una volta designati, frequentare il corso di formazione. Gli addetti antincendio, per poter svolgere questa mansione all’interno dell’azienda, devono essere fisicamente e psicologicamente ideonei a svolgere l’incarico.

Al termine del ciclo didattico, gli addetti riceveranno un attestato di formazione comprovante l’avvenuta frequentazione del corso.

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Corso antincendio: obblighi e normativa

Quando si parla di salute e sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro si fa riferimento al d.lgs. 81/2008, il decreto legislativo che recepisce e integra il precedente d.lgs. 624/1994. Tale dettato normativo, all’art. 37 dispone che il datore di lavoro deve assicurare che “ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata”. A tal proposito, il D.M. 10 marzo 1998, all’art. 7, impone l’obbligo al Datore di lavoro di formare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e protezione antincendio. Obbligo ribadito dall’art. 46 del d.lgs. 81/2008 che sancisce espressamente l’obbligo di formazione antincendio. Gli addetti antincendio devono quindi frequentare corso antincendio, che, sempre il D.M. 10 marzo 1998, divide in tre tipologie a seconda del livello di rischio presente in azienda.

Il D.M. 10 marzo 1998 fa infatti una distinzione fra corso antincendio basso rischio, il quale ha una durata di 4 ore, corso antincendio medio rischio, il quale ha una durata di 8 ore, e corso antincendio alto rischio, il quale ha una durata di 16 ore.

A questo punto una domanda sorge: qual è il livello di rischio della mia azienda? Il D.M. 10 marzo 1998, all’Allegato I punto 1.4.4. “Classificazione del livello di rischio di incendio” definisce cosa si intendo per rischio incendio basso, medio e alto. A titolo esemplificativo, sono considerati a rischio incendio basso, e devono quindi frequentare corso antincendio basso rischio, quei luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e la possibilità di sviluppo di principi di incendio è scarsa.

I contenuti del corso antincendio sia basso che medio che alto sono definiti dal D.M. 10 marzo 1998, in generale, comunque, entrambe le tipologie di corsi antincendio prevedono la trattazione di temi quali: la combustione, le sostanze estinguenti, le misure comportamentali, l’evacuazione, la chiamata dei soccorsi e gli estintori.
I corso antincendio si dividono in parte teorica e parte pratica. Al termine del percorso formativo viene rilasciato agli addetti antincendio un attestato il quale conferma l’avvenuta frequentazione del corso. Nonostante la normativa in materia di corso antincendio non parli espressamente di aggiornamento periodico, l’art. 37 di cui abbiamo già parlato, impone un aggiornamento periodico della formazione, compreso l’antincendio.

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Corso antincendio per addetti alle emergenze

Con l’emanazione del decreto legislativo 81/2008 è stato dato un importante giro di vite al tema della sicurezza sul lavoro. Se prima si tendeva a chiudere un occhio, oggi non è più così, specie per quanto riguarda la formazione. Il d.lgs. 81/2008, ad esempio, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione e lotta antincendio. Tali lavoratori, una volta designati, devono frequentare un corso antincendio la cui durata vari a seconda dell’attività lavorativa svolta dall’azienda in cui essi operano.

Il decreto ministeriale 10 marzo 1998, infatti, divide le aziende in tre gruppi di rischi: basso, medio e alto, e a seconda del rischio impone che il lavoratore designato frequenti il relativo corso antincendio, che può essere o basso, o medio o rischio. Il motivo che sta alla base della differenza dei tre tipi di corsi antincendio risiede, come già detto, nella tipologia di attività svolta nell’impresa. Se il pericolo che nasca e si propaghi un incendio in un’azienda classificata come “ a rischio elevato” (ad esempio una CERCA) l’addetto antincendio debba ricevere una formazione destramente approfondita e precisa.

Come dicevamo, le tre tipologie di corso antincendio hanno una durata diversa: il corso antincendio basso rischio dura 4 ore, quello medio 8 ore e, infine, quello alto 16. I contenuti minimi del corso antincendio sono correlati alla tipologia di rischio. Comunque, tutti e tre i corso antincendio trattano temi che riguardano l’incendio, la prevenzione incendi, la protezione antincendio, le misure e le tecniche che bisogna adottare in caso di incendio, nonché le esercitazioni pratiche. Il corso antincendio si divide in due parti: una pratica e una teorica. L’obiettivo del corso antincendio è quello di addestrare gli addetti all’incendio in modo tale che essi siano in grado di attuare le misure di prevenzione incendi che gli sono state insegnate durante il corso, e spegnere un principio di incendio.

Ricordiamo che gli addetti antincendio, e quindi colore che dovranno frequentare il corso antincendio, devo essere fisicamente e psicologicamente idonei a volgere l’incarico. Devono cioè reggere le condizioni di sforzo fisico nonché emotivo cui potrebbero essere potenzialmente esposti.

Alla fine del ciclo didattico è previsto un test di verifica finale, superato il quale verrà rilasciato al corsista un attesto di avvenuta formazione.

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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2/2)

L’articolo 37 identifica i contenuti minimi previsti per la formazione di diversi soggetti tra i quali i lavoratori, gli RLS, i dirigenti e preposti. Partendo da queste ultime figure ricordiamo che il dirigente, persona che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa in quanto tali devono essere destinatari di appositi corsi di formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e comunque questi in generale, nei confronti degli altri lavoratori, hanno l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei lavoratori a loro sottoposti. Il dirigente ha infatti dovere di predisporre l’attività formativa e comunque di dare operatività alle proposte fatte dal responsabile del servizio di prevenzione protezione.

Il preposto, nuova figura formalmente introdotta da questo dettato normativo, ha un compito estremamente importante in quanto si trova ad essere il lungo braccio del datore di lavoro nei confronti dei propri colleghi ed essendo sempre presente in prima linea sarà il soggetto che ha il compito di ritornare al proprio dirigente o al proprio datore di lavoro le necessità formative che eventualmente individuerà nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro. I dirigenti ed i preposti hanno, per legge, un percorso formativo in comune stabilito dall’articolo 37 comma 7 che comunque non indica una durata minima pertanto l’importante è che vengano trattati i contenuti minimi con sufficiente profondamente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale per l’azienda e deve frequentare un corso RLS che ha durata minima di 32 ore si pone come obiettivo quello di permettere al lavoratore di raggiungere elevati livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così che questo soggetto possa visualizzare le problematiche inerenti è sicurezza ed eventualmente anche quelle più conflittuali (ricordiamoci che il RLS deve frequentare anche un modulo che riguarda gli aspetti della comunicazione aziendale) prima che possono degenerare e prima che diventino fonte di incidenti. Il RLS quindi attraverso un’adeguata formazione sarà quel soggetto in grado di far da tramite tra le maestranze ed il datore di lavoro e i dirigenti è proprio in virtù del adeguata formazione ricevuta sarà in grado di determinare se il tema oggetto di contestazione risulta essere una rimostranza fondata oppure semplice lamentela prima di collegamento con l’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi del RLS vige anche quello di frequentare un corso aggiornamento RLS con cadenza annuale secondo un programma avente una durata variabile in funzione del numero di lavoratori effettivamente presenti in azienda.

Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori che hanno l’importante compito di dover gestire una eventuale situazione di pericolo o di emergenza all’interno dell’azienda ed in particolare il richiamo due soggetti principali ovvero gli addetti al pronto soccorso dovranno frequentare un corso di primo soccorso e gli addetti alla gestione dell’emergenza per i propri che dovranno frequentare un corso antincendio. La durata di questi percorsi formativi è stabilita due dettati normativi ed in particolare per quanto riguarda primo soccorso di norma si deve frequentare un corso primo soccorso della durata di 12 ore mentre per quanto riguarda l’antincendio il decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede diverse tipologie di corsi in base alla classificazione dei rischi incendio che sia esso basso, medio oppure elevato. Nel primo caso si dovrà frequentare un corso antincendio di 4 ore (basso rischio) oppure 8 ore (medio rischio) oppure 16 ore (alto rischio).

I lavoratori sono infine l’ultimo anello di questa catena i quali comunque non possono rifiutarsi di partecipare all’attività formative in materia di igiene e sicurezza del lavoro predisposte dal datore di lavoro. Aspetto interessante riguarda l’informazione e formazione dei lavoratori somministrati e la relativa ripartizione degli oneri tra l’agenzia di somministrazione di lavoro e l’impresa utilizzatrice ricordando che l’agenzia di somministrazione di lavoro deve informare i lavoratori con il rapporto di lavoro somministrato sui rischi materia di sicurezza e igiene del lavoro derivanti in via generale dall’attività produttive sono destinati e deve formarli ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per svolgere l’attività per la quale vengono assunti. Tale obbligo può essere adempiuto dall’impresa utilizzatrice previa esplicita pattuizione nel contratto per prestazioni di lavoro somministrato.restano invece carico delle imprese utilizzatrici tutti gli obblighi di prevenzione protezione incluso sottoporre lavoratore che svolge mansioni rischio a specifica sorveglianza sanitaria a cura del proprio medico competente.

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Scelta e classificazione degli estintori di incendio

Molto spesso ci si trova, nell’ambito dell’esercizio della propria attività lavorativa, di fronte ad un quesito abbastanza tipico ovvero quello che riguarda la corretta scelta degli estintori di incendio da impiegare nel proprio ambito lavorativo. Il tema è di norma trattato nel corso antincendio che è obbligatorio in tutte le aziende.  Si deve innanzitutto precisare che la scelta dell’estintore di incendio più idoneo deve essere fatta in relazione a diversi fattori ma comunque in generale il numero e la capacità e distingue anche degli estintori devono rispondere ai valori indicati nell’allegato 5 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”), un testo di legge molto datato ma che ancora oggi, alla luce del decreto legislativo 106/2009, è ancora pienamente in vigore.

Circa la scelta ed il posizionamento degli estintori di incendio è bene tenere in considerazione una serie di fattori tra i quali possiamo identificare le dimensioni dell’edificio ove ha sede l’attività lavorativa, la destinazione d’uso dei locali, l’affollamento massimo, il specifico pericolo di incendio che emerge a seguito della consulenza sicurezza sul lavoro, le caratteristiche delle sostanze presenti e la loro quantità, etc, etc…

Dopo aver preso in considerazione questi specifici fattori sarà necessario comprendere con maggiore precisione la tipologia di materiali presenti così da poter regolare l’agente estinguete degli estintori sullo specifico rischio generato da dette sostanze. Vi sono infatti radicali differenze tra materiali solidi, materiali liquidi, gas, sostanze metalliche oppure attrezzature elettriche.

Oltre ad un attento esame del decreto ministeriale 10 marzo 1998 nel quale vi è stabilito che la scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro ci si può rifare a questa semplice guida valevole per la maggior parte delle attività di ufficio: per attività a basso rischio di incendio un estintore 34A – 144 B ogni duecento metri quadri circa può essere sufficiente a condizione che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintori non superi i 30 m.

Consigliamo pertanto di utilizzare estintori a polvere in quanto si prestano per la maggior parte degli usi da ufficio. Per quanto concerne la zona che contiene le apparecchiature elettriche dobbiamo ricordare il principio di funzionamento dell’estintore polvere e pertanto suggerire l’introduzione di bombole ad anidride carbonica che contengono appunto CO2 compresso e liquefatto. L’uso di questo specifico agente, come viene ha preso di norma nell’ambito del corso antincendio, vi permette di salvaguardare le attrezzature non danneggiate dall’incendio. Per attività a medio rischio oppure ad alto rischio ci si deve rifare necessariamente al certificato di prevenzione incendi che disporrà i punti più idonei nei quali collocare idranti, nastri, estintori di incendio.

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I corsi antincendio per la sicurezza sul lavoro e la formazione periodica degli addetti antincendio: il punto sulla normativa

L’attuale panorama normativo in materia di salute sicurezza sul lavoro, il decreto legislativo 81/2008 ricorda al datore di lavoro che in tutte le aziende devono essere designati uno o più addetti antincendio che abbiano seguito il corso antincendio previsto per legge. Detto corso di formazione a una durata minima di viene stabilita da un decreto ministeriale risalente all’anno 1998 ma che ancora pienamente in vigore e che suddivide le aziende italiane in tre diverse categorie o, meglio dire, classi di rischio incendio. In generale la maggior parte delle aziende italiane rientrano nell’ambito delle attività che devono seguire il corso antincendio basso rischio e quindi una formazione che ha una durata di quattro ore e che deve trattare alcuni aspetti generali quali ad esempio l’incendio la prevenzione e la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio. Terminati questi due argomenti introduttivi il corso antincendio verterà su tematiche un po’ più pratiche quale esempio gli estintori portatili e le relative istruzioni d’uso.

Alcune aziende italiane possono invece trovarsi nell’ambito delle attività a medio rischio e quindi dovranno seguire un corso di formazione della durata di otto ore con anche una parte di esercitazione pratica che viene di norma organizzata all’interno di un campo prove opportunamente attrezzato dove verrà dato fuoco ad un contenitore nel quale presente una piccola quantità di benzina. Compito della detta antincendio in corso di formazione sarà quello di intervenire a livello pratico per “domare” l’incendio innescato appositamente dal formatore. Le attività che rientrano nell’ambito di questo tipo di obbligo sono quelle soggette a certificato prevenzione incendi pertanto per comprendere se l’azienda rientra in questa specifica categoria è sufficiente verificare la presenza di questo documento all’interno dell’azienda.

Le altre attività che non rientrano in queste prime due categorie sono le attività ad alto rischi incendio ma sono solitamente aziende quali ad esempio casa di cura o teatri o in generale posti estremamente affollati nei quali le tematiche che vengono esposte nell’ambito dei corsi antincendio hanno effettivamente un’estrema di rilevanza per la salvaguardia numero molto ingente di persone. Ma gli obblighi formativi in materia di antincendio non si esauriscono con la prima formazione agli addetti perchè questi devono comunque frequentare, periodicamente e in generale con cadenza almeno triennale, un corso aggiornamento antincendio per recuperare in etichetta con una tematica estremamente importante è rivolta alla salvaguardia dell’incolumità le persone presenti sul luogo di lavoro.

Il corso antincendio è uno dei corsi previsti dall’attuale normativa in materia di salute sicurezza sul lavoro e deve essere svolto da professionisti della formazione in grado di comunicare e di insegnare correttamente le procedure da attuare in caso di emergenza. Circa il numero di addetti che devono frequentare i corsi antincendio, la normativa non aiuta molto datore di lavoro la scelta del numero dei partecipanti. In quest’ambito il ruolo del proprio consulente sicurezza è fondamentale per guidare datore di lavoro in un ambito normativo che è diventato territorio di professionisti anche in considerazione delle pesanti sanzioni di carattere penale cui va incontro in caso di omissione in toto o in parte gli obblighi di legge in materia di salute sicurezza sul lavoro. Per la scelta del numero degli addetti si  consiglia sempre il buon senso che prevede la formazione di numero minimo di lavoratori che sia compatibile o comunque in generale congrua con l’attività lavorativa svolta, con i turni e con i reparti presenti all’interno dell’azienda.

Per esempio si consiglia di formare almeno lavoratore per piano e comunque non meno di  due lavoratori per aziende che contano meno di 15 addetti e in generale un 10% della forza lavoro, sempre tenendo in considerazione le suddivisione per reparti e per piani, per aziende oltre numero sopraindicato. I corsi antincendio ricoprono pertanto ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza in azienda ci si deve ricordare che le sanzioni in caso di mancata formazione sono estremamente importanti pertanto è bene porre rimedio sin da  subito in quelle aziende che abbiano omesso, per qualsivoglia motivo, la frequentazione dei corsi antincendio da parte dei propri lavoratori.

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