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Durata incarico RLS: procedure per la gestione nel tempo del RLS aziendale

Come certamente noto alla maggior parte dei lettori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) deve necessariamente seguire un corso RLS della durata minima di 32 ore di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda. Quest’ultima affermazione rappresenta un primo scoglio applicativo in merito ad un corretto rispetto del testo di legge in quanto è pur vero che esistono alcune realtà lavorative nelle quali i profili di rischio sono talmente ridotti da rendere praticamente impossibile una trattazione degli argomenti specifici e riguardanti i rischi presenti in azienda per  12 ore. Pensiamo ad esempio ad un ufficio di piccole dimensioni in cui i profili di rischio sono oggettivamente riconducibili a poche tematiche classiche (video terminale e problemi posturali, stress e procedure da ufficio) la cui trattazione in 12 ore sarebbe eccessivamente prolissa.

Tralasciando questo specifico tema, un ulteriore aspetto di interesse per quanto riguarda il RLS è da ricercarsi nell’ambito del tema che regolamenta la durata dell’incarico del rappresentante stesso. Ancora oggi si trovano diverse aziende italiane che hanno in carica un rappresentante dei lavoratori per sicurezza aziendale eletto o designato prima dell’introduzione del decreto legislativo 81/2008. Questa situazione merita sicuramente una analisi in quanto una simile durata dell’incarico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrebbe portare a conseguenze per il datore di lavoro specie se il RLS stesso non dovesse mai aver seguito, nel corso degli anni (come imposto per legge) il corso aggiornamento RLS. Ricordiamo che è fatto esplicito obbligo a partire dall’introduzione del decreto legislativo 81/2008 l’obbligo aggiornamento annuale per il rappresentante dei lavoratori per sicurezza di andare mediante una frequentazione di appositi corsi aventi durata di 4 ore per le aziende da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore per aziende che contano oltre 50 lavoratori. Se è pur vero che un RLS di vecchia nomina potrebbe conoscere con estrema familiarità le diverse problematiche che si possono presentare all’interno di un’attività lavorativa si deve anche riconoscere che la mancanza di una rielezione formale con cadenza triennale andrebbe in contrasto con la libertà di scelta dei singoli lavoratori circa i soggetti volti a farne loro rappresentanza nei confronti del datore di lavoro che appunto uno degli obiettivi principali della figura del RLS.

Sempre sull’argomento che riguarda la durata dell’incarico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ci si deve rifare sostanzialmente al proprio contratto collettivo nazionale di lavoro che regolamenta questo specifico aspetto. Si deve tuttavia precisare che se il RLS fa parte delle RSU queste devono essere necessariamente rielette ogni tre anni e pertanto in occasione di tale rinnovo si procederà ad una nuova designazione del RLS mediante l’affissione in apposito albo sindacale, almeno tre mesi prima della decadenza triennale, di un documento che invita i lavoratori alle nuove elezioni RSU. La prassi da seguire è pertanto molto semplice ed in pratica consiste nel far frequentare al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale il corso di aggiornamento annuale per gli anni in cui è incarica, al termine del mandato triennale (si ricorda sempre una verifica nell’ambito del proprio contratto collettivo naturale di lavoro) si dovrà procedere ad una nuova elezione oppure ad una nuova designazione nell’ambito delle RSU. Se il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è in carica da un tempo superiore ai tre anni si deve immediatamente procedere ad una ulteriore elezione formale che potrà eventualmente portare alla rielezione del precedente RLS ma per non incorrere in sanzioni è necessario comunque seguire questa specifica procedura che rappresenta oggi la via più prudente per gestire questo aspetto. Se il RLS eletto o designato è un soggetto differente dal precedente dovrà seguire l’iter formativo adeguato ovvero seguire uno dei corsi RLS per la propria attività lavorativa.

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L’aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: comprendere il dettato normativo 81/2008 e s.m.i

Tra le tante modifiche introdotte dal testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i) spiccano gli aspetti della formazione e dei relativi aggiornamenti periodici con particolare riferimento all’obbligo di aggiornamento periodico della formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L’articolo 37 comma 11 stabilisce infatti che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche RLS) segua, con cadenza almeno annuale, un corso aggiornamento RLS la cui durata è variabile in funzione del numero di lavoratori presenti in azienda e di altri aspetti che andremo ad analizzare.

In particolare la prima ed importante suddivisione è tra aziende che contano tra i 15 ed i 50 lavoratori e le aziende che contano oltre 50 lavoratori. Per la prima tipologia vige un obbligo di aggiornamento annuale che deve essere compiuto mediante frequentazione di un corso la cui durata non deve essere inferiore alle 4 ore o comunque in linea con gli accordi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dello specifico settore in cui opera l’azienda, per la seconda tipologia la durata dei corsi di aggiornamento RLS non deve essere inferiore alle 8 ore annuali.

Ambito attualmente poco chiaro della normativa riguarda l’obbligo, presunto o stabilito per legge, di aggiornamento per le aziende che occupano fino a 15 lavoratori. Sebbene non esista formale obbligo così come stabilito nell’ambito dell’articolo 37 comma 11 si ritiene che in dette aziende ci si debba rifare ai casi previsti dall’articolo 37, comma 6 e cioè che la formazione debba essere eseguita in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi e che pertanto venga eseguita sulla base dei rischi contenuti nell’ambito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (in collaborazione con il RLS stesso). Questa linea guida è stata di recente consolidata anche da un’interpretazione del Ministero del Lavoro.

Circa i contenuti minimi che debbano essere trattati nel corso RLS per l’aggiornamento annuale ci troviamo nuovamente nell’ambito di un vuoto legislativo che, informalmente, lascia al datore di lavoro o al RLS stesso la scelta degli argomenti in relazione ai quali eseguire la formazione periodica (ciò a condizione che non sia stato stabilito nulla in sede di contrattazione collettiva nazionale, caso in cui si deve prendere in esame quanto stabilito dal proprio contratto di lavoro).

Un ulteriore argomento di difficile interpretazione riguarda la casistica in cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale non abbia seguito con rigoroso rispetto delle scadenze, nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo 81/2008, la formazione periodica imposta dal dettato normativo. In questo caso si ritiene di doversi rifare a quanto stabilito in altri ambiti della legge con particolare riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ove viene stabilito che il mancato aggiornamento nei termini previsti per legge comporta l’annullamento totale della formazione pregressa pertanto raccomandiamo con forza il rispetto delle scadenze e soprattutto di ricordare l’importanza del corso aggiornamento RLS che deve essere visto non come un mero adempimento normativo ma bensì come un momento di crescita personale e professionale per quanto concerne la padronanza delle proprie competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche alla luce di un testo di legge estremamente tecnico soggetto a diverse modifiche occorse dalla propria emanazione originale.

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