L’arbitrato e la conciliazione sono degli istituti estremamente importanti e ricorrere ad essi offre alle parti la possibilità di risparmiare tempo, denaro, energie nervose e fisiche. Decidere di non adire in giudizio ma “semplicemente” affidarsi ad un terzo, che può essere anche un giudice, come nel caso della conciliazione può portare maggiori benefici e rapidità di soluzione tanto al convenuto quanto all’attore. La conciliazione infatti è un istituto molto utilizzato in materia di lavoro. Il diritto in tale ambito prevede tre tipi di conciliazione: stragiudiziale, monocratica, sindacale. Ognuna di queste ha caratteristiche differenti ma la ratio legislativa che le sottende è la medesima per ognuna: quella di giungere alla composizione della lite nel modo più veloce e semplice possibile. Anche l’arbitrato come istituto presenta elementi giuridici e caratteristiche affini a alla conciliazione è anch’esso un istituto per la risoluzione delle controversie alternativo al procedimento giudiziario in cui le parti si affidano sempre a dei terzi, arbitri appunto, per dirimere la loro lite. Anche tale istituto è impiegato in ambito lavori stico con una certa frequenza. Ma sicuramente molto è impiegato per quanto riguarda controversie di diritto commerciale tanto che esiste anche un arbitrato internazionale nel caso una delle parti lese sia un’azienda o una persona fisica straniera.
Arbitrato e conciliazione: accordi tra parti lese
Spesso per risolvere controversie di tipo civile e commerciale si richiedono come metodo l’arbitrato e la conciliazione, soluzioni applicabili solo dalla Camera arbitrale.
Si può usufruire di questi due metodi di soluzione in caso di tensioni economiche tra un consumatore ed un’azienda, tra due aziende, o comunque tra due parti lesi che possono arrivare ad un compromesso economico.
È assolutamente vietato ricorrere all’arbitrato per questioni relative al diritto di famiglia, come l’affidamento dei figli o il sostentamento di essi.
L’arbitrato e la conciliazione sono applicabili con il seguente metodo.
Quando le parti lese fanno richiesta di arbitrato, la risoluzione del conflitto viene affidata ad un arbitro esterno, come sottolinea la parola stessa, per evitare coinvolgimenti nel vantaggio economico finale.
Il compito della persona esterna serve per riuscire ad accordare in maniera veloce le parti in causa, per arrivare ad una soluzione che porti un vantaggio per entrambe. Nel caso in cui la decisione finale non vada bene ad una delle due parti, ma nel contratto di collaborazione iniziale stipulato tra i due sia previsto un arbitrato, allora la decisione presa è valida anche se non vantaggiosa per tutti.
A differenza del primo, la conciliazione entra in causa quando si parla di accordi patrimoniali, una persona esterna in questo caso un giudice dovrà trovare un accordo tra le due parti in causa, e riuscire ad apportare un miglioramento ad entrambi. L’esito finale non ha valore giuridico, serve solo a giungere ad una rinegoziazione degli accordi patrimoniali.
Per risolvere problemi economici o patrimoniali tra due parti lese è buona norma chiedere l’arbitrato o la conciliazione come metodo di risoluzione.