La circolare n° 6/2016 è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro con lo scopo di dare delucidazioni in materia di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria previsti dalla legge n° 8/2016 emanata dal Governo.
In base al comma 2 dell’art. 2 della L. 67/2014 infatti, il Governo gode della delega per attuare modifiche in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio.
Lo scopo principale della circolare è quello di chiarire tutte le modifiche effettuate dal Governo, indicando gli illeciti oggetto di depenalizzazione e fornendo le prime indicazioni necessarie ad omologare il comportamento di tutto il personale ispettivo per garantire una corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Essa inoltre, ha l’obiettivo di specificare quali siano gli ambiti di applicazione esclusi da tale provvedimento, riportati nell’Allegato I del D.Lgs 8/2016.
Ed è proprio nell’Allegato sopra citato che troviamo il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/2008), che vede così espressamente esclusi dalla depenalizzazione nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
Si desume quindi che gli illeciti puniti con la sola sanzione pecuniaria, previsti dal D.Lgs. 81/2008, mantengono la stessa natura penale e continuano ad essere perseguiti secondo la normativa attualmente in vigore.
Corsi sicurezza su Impresa8108
No Comments Found