La riforma del lavoro voluta da Monti e Fornero apporterà delle modifiche alla flessibilità in entrata nel mercato del lavoro e darà il via libera alla flessibilità in uscita, grazie alla revisione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che prevede solo l’indennizzo in caso di licenziamenti per motivi economici ritenuti dal giudice ingiustificati. La riforma del lavoro andrà avanti nel suo iter, sotto la forma del disegno di legge, modalità che garantisce la discussione in Parlamento, come richiesto dal Pd, ma nel frattempo, è stata già approvata dal Consiglio dei Ministri ed ha incassato l’appoggio dei partiti e dei sindacati, nonostante l’importante ritocco dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Numerosi gli ambiti che saranno interessati dalla riforma. Per quanto riguarda i contratti di accesso al lavoro, il governo rafforza quelli di apprendistato. L’assunzione di nuovi apprendisti sarà collegata all’avvenuta stabilizzazione di quelli precedenti (50% nell’ultimo triennio), si prevede una durata minima di sei mesi per il contratto e si alza il rapporto tra apprendisti e lavoratori esperti. Si darà anche il via ad una stretta sulle partite Iva e sulle associazioni in partecipazione, consentite solo in caso di associazione tra familiari di primo grado (genitori o figli) e il coniuge. Viene introdotta una definizione più stringente di “progetto”, con la volontà di limitare i cosiddetti contratti co.co.pro. In questi casi, isognerà enfatizzare la componente professionale e limitare le mansioni ripetitive in modo tale che il lavoratore possa crescere professionalmente. Sarà vietato l’inserimento di clausole che permettono il recesso del contratto prima della fine del progetto. Se mancherà un progetto specifico e reale, il contratto a progetto verrà considerato di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda i licenziamenti, disciplinati dall’articolo 18, la riforma del lavoro Fornero prevede tre regimi sanzionatori per il licenziamento individuale illegittimo: il giudice sarà chiamato a disporre per la reintegrazione nel posto di lavoro, solo nel caso di licenziamento discriminatorio e in pochi casi di licenziamento disciplinare considerato ingiusto. Nel caso di licenziamento per motivi economici ritenuto scorretto dal giudice, il datore di lavoro potrà essere condannato al semplice pagamento di un’indennità, senza prevedere il reintegro del lavoratore. In questi due casi, l’indennizzo potrà variare tra le 15 e le 27 mensilità. Se il licenziamento economico è strumentale e il lavoratore riesce in qualche modo a provare che è invece di natura disciplinare o discriminatoria, il giudice potrà intervenire a tutela del lavoratore. Per favorire i giudizi sulle controversie in materia di licenziamento, è prevista l’introduzione di una procedura più veloce. L’indennità di mobilità e le diverse indennità di disoccupazione saranno sostituite da una nuova assicurazione sociale per l’impiego, denominata ASPI, destinata ad entrare a pieno regime nel 2017. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti, purché possano contare su 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di lavoro svolte negli ultimi due anni.
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