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L’autocertificazione nella sicurezza sul lavoro: DVR e idoneità tecnica

Per alcune tipologia di attività la normativa l’introduzione dell’autocertificazione per la sicurezza sul lavoro. In particolare sono due i casi in cui è possibile: redazione del DVR e idonieità tecniche.

Per la redazione del DVR l’art. 29 del DLgs 81/08 afferma che i datori di lavoro che occupano al massimo 10 dipendenti possono consegnare un’autocertificazione del DVR, che dovrà comunque rispettare tutte le procedure contenute nell’art. 6 comma 8 lettera f) del decreto:
Elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
Tutto ciò significa che ogni azienda dovrà compilare il DVR, se ha meno di 10 dipendenti potrà farlo tramite autocertificazione. In entrambi i casi andrà eseguita a monte un’attenta valutazione dei rischi, che andranno poi indicati nel DVR.

Per le idoneità tecniche l’art. 26 comma 1 del Dlgs 81/08 prevede che, in caso di assunzione di una ditta appaltatrice o di lavoratori autonomi, il datore di lavoro sia tenuto a verificarne l’idoneità tecnico-professionale. Tale verifica viene effettuata acquisendo il certificato di iscrizione alla camera di commercio e l’autocertificazione che ogni ditta appaltatrice o lavoratore autonomo deve possedere. Tale dichiarazione di idoneità tecnica può essere effettuata tramite un apposito modulo di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

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