In vista delle prossime scadenze della Tares si rende utile fare un pò di chiarezza per come procedere al calcolo della Tares.
Il modo per calcolare la tassa ricalca gli stessi criteri utilizzati per il calcolo delle precedente imposta (denominata TIA/TARSU).
La base imponibile per il calcolo dell’imposta è l’80% della superficie catastale dell’immobile. Sono poi necessari avere i segenti dati: – numero dei componenti del nucleo familiare – l’uso dell’immobile per cui viene effettuato il calcolo (uso domestico o non domestico) – la produzione media di rifiuti, dato statistico a livello nazionale.
Per procedere con il calcolo è comunque necessario attendere i regolamenti che i singoli Comuni dovranno emanare, in cui saranno riportati: – eventuali maggiorazioni – eventuali esenzioni – aliquota da applicare per il calcolo della Tares
Per effettuare il pagamento della Tares si potrà utilizzare uno dei seguenti strumenti:
- Bollettino posta
- Modello F24 riportate i codici tributi stabiliti dall’Agenzia delle Entrate e sotto riportati
- “3944” denominato “TARES – tributo comunale sui servizi art. 14, c. 13, d.l. n. 201 /2011 e succ. modifiche”
- “3950” denominato “TARIFFA – art. 14, c.29 d.l.n 01/2011 e succ. modifiche”
- “3955” denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201 /2011 e succ. modifiche”
In caso di pagamento in ritardo o di sanzioni a seguito di accertamenti dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- “3945” denominato “TARES – tributo comunale sui servizi art. 14, c. 13, d.l. n. 201 /2011 e succ. modifiche – INTERESSI”
- “3946” denominato “TARES – tributo comunale sui servizi art. 14, c. 13, d.l. n. 201 /2011 e succ. modifiche – SANZIONI”
- “3951” denominato “TARIFFA – art. 14, c.29 d.l.n 01/2011 e succ. modifiche – INTERESSI”
- “3952” denominato “TARIFFA – art. 14, c.29 d.l.n 01/2011 e succ. modifiche – SANZIONI”
- “3956” denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201 /2011 e succ. modifiche – INTERESSI”
- “3957” denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201 /2011 e succ. modifiche – SANZIONI”