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Modifica art. 2215 bis codice civile: conservazione digitale del libro giornale

l DDL Brunetta – Calderoli riguardante le disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con imprese e cittadini è finalmente giunto ad una svolta con la sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, anche se la sua entrata in vigore definitiva è subordinata al completamento dell’iter parlamentare.

All’interno del DDL appare una novità: la modifica del tanto criticato art. 2215 bis del codice civile, che complicava inutilmente la tenuta del libro giornale in modalità elettronica; l’art. 2215 bis imponeva che le scritture contabili all’interno del libro giornale dovessero essere “cristallizzate” (stabilizzate) ogni tre mesi attraverso l’apposizione di firma digitale e marca temporale. Ora si è giunti finalmente all’equità di trattamento per la tenuta e la messa in conservazione del libro giornale in formato cartaceo ed in formato digitale, sono stati infatti equiparati i termini per la stampa da un lato (che continua a rimanere annuale) e per la messa in conservazione digitale dall’altro (che da trimestrale diventa annuale).

L’ art. 2215-bis del Codice Civile, come aggiunto dall’art. 16, comma 12-bis del decreto legge 185/08 (convertito in Legge 2/2009) verrà pertanto modificato nei suoi commi 3 e 4 :
“3. Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta l’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
4. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all’atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al 3° comma.”
Inoltre viene aggiunto un nuovo comma 5 che recita testualmente: “Per i libri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura fiscale, il termine di cui al comma 3 opera secondo le norme in materia di conservazione digitale in esse contenute”.

Per maggiori info visita il sito www.archivium-srl.it

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