La legge quadro del volontariato è stata stipulata nel 1991 per stabilire i diritti dei volontari ma anche i doveri delle organizzazioni di volontariato che sono tenute assicurare i loro aderenti nel qual caso essi prestino delle attività. Questo infatti è l’unico modo per assicurare la loro responsabilità civile verso i terzi e per dare la migliore copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni.
Assicurare i volontari, quindi, non è solo un diritto ma un vero dovere previsto e imposto dalla legge. All’iscrizione al registro del volontariato viene persino verificato questo requisito in modo che, in caso di sinistro, non ci sia la possibilità di essere in assenza di assicurazione, causale che comporterebbe la responsabilità dei dirigenti che sarebbero chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale.
Le polizze assicurative di assicurazione per i volontari non rispondono a standard particolari ma viene valutato caso per caso: è il consiglio direttivo dell’associazione a studiare la copertura assicurativa più idonea per i propri volontari con buon senso e cura.
L’invito generale è quello di scegliere polizze che assicurino la massima garanzia possibile, sia dal punto di vista dei rischi coperti che dei massimali, in modo da tutelare al massimo l’interesse sia del volontario che dei dirigenti dell’associazione. Una insufficiente copertura assicurativa potrebbe causare danni a tutte le parti coinvolte.
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