In Italia negli ultimi anni le donazioni “post mortem” a favore di Onlus, sono aumentate del 10 – 15%, con lasciti di denaro, opere d’arte, gioielli, immobili, mobili o polizze vite, ma come funziona la successione ereditaria alle Onlus?
Un lascito alle Onlus rappresenta una vera e propria fonte di finanziamento importante per un’associazione senza fini di lucro, grazie alla quale ad esempio sostenere le spese per il mantenimento di persone bisognose, costruire un pozzo in un Paese povero, sostenere la spesa per l’acquisto di vaccini, aiutare la ricerca sulle malattie rare o quant’altro, ma come fare testamento e quindi come assicurare nella successione ereditaria dei beni alle Onlus?
Per lasciare in eredità una parte dei propri beni in beneficenza ad una Onlus, bisogna chiarire questa volontà nel testamento, che può essere:
- olografo, se scritto a mano con tanto di data e firma e conservato in casa da chi lo ha scritto, o affidato a un terzo, o a un notaio;
- pubblico, se redatto dal notaio dinanzi a 2 testimoni;
- segreto, se consegnato in busta chiusa ad un notaio.
Disposizioni testamentarie per le successioni alle onlus
Disposizioni testamentarie che possono essere revocate e cambiate più volte, disponendo a piacere dei propri beni, ad esclusione della quota legittima, riconosciuta per legge agli eredi legittimari, ossia i parenti stretti (il coniuge, i figli e in loro assenza i genitori), che cambia a seconda della composizione della famiglia. Ad esempio, nel caso ci sia 1 solo coniuge e 1 solo figlio, a entrambi va 1/3 del patrimonio, mentre nel caso non ci siano figli, al coniuge va la metà dei beni.
Esclusa la quota legittima, il resto rappresenta la quota disponibile – mai inferiore a ¼ del patrimonio – che può essere lasciata totalmente o in parte, ad altri soggetti e quindi che è possibile lasciare nella successione ereditaria alle Onlus
Da precisare a riguardo, che qualsiasi donazione alle Onlus tramite successione ereditaria è importante, indipendentemente dal suo valore e della sua tipologia. Che si tratti infatti di somme di denaro, di azioni, di titoli di investimento o ancora, di beni mobili come un’opera d’arte, gioielli, un mobile antico, un appartamento o una polizza sulla vita, si tratta comunque di un prezioso contributo, che consente ad una Onlus di raggiungere i suoi obbiettivi!
Lasciti a enti no profit o a enti pubblici, che è bene sottolineare non sono vincolati da alcuna imposta di successione: una condizione assolutamente privilegiata, specie considerando, che invece il coniuge ed i figli si ritrovano a fare i conti con una franchigia di ben un milione di euro ciascuno, oltre la quale versare un’imposta del 4%. Condizioni che mano a mano che la parentela diventa meno stretta e quindi ad esempio nel caso di fratelli e sorelle, vedono la franchigia scendere a 100mila euro, mentre l’aliquota per contro, sale addirittura al 6%.
Al momento l’esenzione dalle imposte di successione vale solo per le Onlus no profit italiane e per quelle dei Paesi dell’Ue, ma la Commissione europea sta valutando la possibilità di estendere tale esenzione alle organizzazioni no profit di tutti gli Stati membri.
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