Il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri attraverso l’interpello n. 2/2015, che richiede se un Ingegnere che esegue la propria attività nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, può diventare formatore nelle aree tematiche oggetto delle docenze in materia 8108, sulla base del titolo di studio e professionale in suo possesso, eventualmente integrando la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore.
Il Ministero del Lavoro conferma la validità dei requisiti già specificati dal Decreto interministeriale del 6 Marzo 2013, ai sensi del quale il formatore qualficato 8108 deve essere in grado di documentare il possesso di uno dei 6 criteri per ognuna delle tre aree tematiche definite dal decreto (area normativa giuridica/organizzativa, area rischi tecnici/igienico-sanitari, area relazioni/comunicazioni).
Pertanto, l’Interpello mette in evidenza che “l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.”
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