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Grate e inferriate per la sicurezza

I ladri non vanno mai in vacanza e non santificano di certo le feste.
Ecco quindi, a ridosso di Natale, Capodanno e con le settimane bianche quasi alle porte, scattare come da tradizione l’allarme furti nelle nostre abitazioni e nei nostri uffici.
Come difendersi allora da queste intrusioni indesiderate?
Anche in questo caso, come in tanti altri settori dell’economia e del commercio, la qualità paga, in tutti sensi…
Prodotti e servizi di buona fattura ci aiutano infatti a salvare preziosi, documenti e quant’altro ci sia di più caro.
Una soluzione, per dissuadere i malintezionati, è rappresentata dalle grate di sicurezza e le inferriate di sicurezza.
Se dotate di certificazione antieffrazione consentono davvero di dormire sonni tranquilli.
Ma la criticità di questi prodotti è legata all’impatto visivo. C’è infatti il rischio che grate di sicurezza e inferriate di sicurezza possano far assomigliare la vostra casa a una prigione o vi facciano sentire come dei reclusi.
Ci sono comunque delle soluzioni capaci di farvi “uscire dal bunker”.
E ci sono prezzi per grate e inferriate di sicurezza di buona qualità e a costi accessibili.
Entrano infatti in gioco la creatività e il design per poter integrare grate e inferriate nei diversi contesti architettonici, quali appartamenti all’interno dei condomini, delle ville padronali, delle villette a schiera, senza dimenticare quanto possa essere delicato intervenire nello stile di un palazzo storico. In questo caso può risultare preferibile installare grate e inferriate in ferro battuto magari con delle decorazioni studiate ad hoc.
I produttori e i distributori offrono un ventaglio di soluzioni fra le quali spiccano grate e inferriate a battente fisso, a battente mobile, scorrevoli e con snodo.
Per essere veramente a “prova di bomba”devono però essere dotate di serrature antiscasso e con cilindro europeo con 3 o 5 punti di chiusura a seconda della classe di sicurezza.

Fonte Mdb Group

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ALICE NEL PAESE DEI CALL CENTER, DI DALILA COVIELLO, EDITO DA NIKEDITRICE

‘Alice ha una laurea, un armadio pieno di speranze un po’ sbiadite, nel cassetto sogni e calzini spaiati. E, dettaglio non trascurabile, è una cittadina italiana, di quell’Italia da cui i suoi coetanei fuggono a gambe levate alla ricerca di un futuro migliore…’

Se ‘call center’ vi fa pensare alle telefonate moleste che ricevete quasi quotidianamente, o se magari è proprio il lavoro che fate per vivere mentre la vostra laurea ingiallisce appesa alla parete… questo è il libro che fa per voi.

Alice è una delle tante: una laurea, tanti sogni e lo scontro brutale con la realtà italiana. Per non arrendersi e salvaguardare la sua indipendenza, finisce in un call center e impara ad osservare e conoscere il microcosmo al suo interno, tra aspettative disattese, rabbia, rassegnazione, laureati e team-leader. Nel frattempo, non smette di mandare curriculum e sostenere improbabili colloqui..

Ironicamente pungente,questa storia vera sa far ridere ma anche riflettere: sia che siate laureati, sia che siate semplici ‘vittime’ delle telefonate dei call center, dopo questa lettura cambierete prospettiva, almeno un pò!

‘Alice nel paese dei call center’ è il primo libro di Dalila Coviello, edito da Nike Editrice e disponibile dal 16 Novembre.

Per maggiori informazioni o per prenotare la tua copia visita il sito: http://nikeditrice.com/catalogo/alice-nel-paese-dei-call-center/

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Come organizzare gli spazi e l’arredamento del ristorante

Oltre a proporre dei piatti di qualità e a selezionare uno staff cortese e preparato, un ristorante di successo dovrebbe anche avere un aspetto gradevole, affinché possa distinguersi tra i concorrenti. Per aspetto ci si riferisce all’organizzazione interna, all’igiene, all’atmosfera che si respira nel locale, ma soprattutto all’arredamento del ristorante. Riuscire a proporre ai clienti dei piatti ben preparati potrebbe richiedere alcuni giorni di tentativi, ma una scelta non accurata dell’arredamento e delle attrezzature del ristorante si ripercuoterebbe in maniera negativa per un periodo molto più prolungato.
La prima regola da seguire è quella di organizzare l’arredamento del ristorante creando dei piccoli spazi “privati” per ogni cliente o gruppo di clienti. Le sedie e i tavoli del ristorante non devono essere posizionati ne’ troppo distanti ne’ troppo vicini gli uni agli altri. Per creare spazi differenti si potrebbe giocare con le illuminazioni, utilizzando dei faretti a led facili da orientare, con gli specchi o con le piante, disponendole in modo tale da non intralciare il passaggio dei clienti e del personale.
L’arredamento del ristorante vero e proprio deve essere scelto in relazione ai colori e ai tipi di rivestimenti di pavimenti e pareti, per rendere l’ambiente il più caldo e accogliente possibile. Quindi, a meno che non si tratti di un particolare tipo di ristorante, come ad esempio di cucina macrobiotica o cucina etnica, l’unico obiettivo è quello di mettere il cliente a suo agio, cercando di trasmettergli una sensazione di calma e relax. Non si sta parlando di scegliere un arredamento per ristorante raffinato piuttosto che uno spartano (questo dipende molto dai gusti del proprietario), l’importante è che sia curato e soprattutto mantenuto pulito e in buono stato: avere davanti ai propri occhi delle sedie, dei mobili o dei divanetti per ristorante logori o usurati produrrebbe un effetto negativo, come è facilmente intuibile.
I colori delle pareti a tinte pastello sono da preferire al posto di quelli più sgargianti, per non infastidire gli occhi dei clienti e per evitare il rischio che possano stancare nel lungo periodo.
Il personale deve disporre di una divisa standardizzata (meglio ancora se suddivisa a seconda del ruolo che svolge ogni addetto), deve mantenere un atteggiamento cortese e disponibile e deve sempre prestare attenzione a mantenere il locale e il tavolo del cliente pulito ed in ordine.
Infine un consiglio sul logo e sulla grafica in generale, soprattutto quella utilizzata all’interno dei menù o sulle lavagnette appese nel locale: la parola d’ordine anche in questo caso sono semplicità e chiarezza, al fine di trasmettere un messaggio diretto, senza creare confusione.
Su AllForFood si possono acquistare direttamente online tutte le attrezzature professionale e l’arredamento necessario per allestire ogni genere di attività di ristorazione, dalla semplice pizzeria, al ristorante più ricercato.

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Palazzo Doria D’Angri: Meraviglia Architettonica Tutta Italiana

Chi si appresta a visitare l’ammaliante città partenopea, non può certamente prescindere dal recarsi nel sontuoso Palazzo Doria D’Angri, ubicato in posizione di privilegiata centralità strategica, precisamente in Piazza Sette Settembre, limitrofa alla Piazza del Gesù, a Palazzo Reale, al Teatro San Carlo, alla Chiesa di Santa Chiara, allo storico Bar Gambrinus. La tradizione lo lega saldamente alla Storia d’Italia, poiché il 7 Settembre 1860, Giuseppe Garibaldi ospitato in loco, affacciandosi dal balcone principale adiacente al suggestivo salone degli specchi, pronunciò il discorso ufficiale sull’annessione del Regno delle due Sicilie al novello Stato italiano, consacrando nei secoli la valenza simbolica di questo aristocratico edificio.

Oggi, rimasto intatto nel sua coreografica e affascinante imponenza con i suoi 1100 metri quadrati di superficie disponibile, si presta per essere adibito a innumerevoli possibilità di fruizione: congressi, conferenze, riunioni, eventi, cerimonie, feste, manifestazioni e comizi politici, zone museali, sede di scuole, accademie, università, mostre d’arte e iniziative culturali. Inoltre, essendo dotato di 9 eleganti stanze con bagno, può essere utilizzato anche come esclusivo alloggio dalla moderna e confortevole impostazione.

Sulle caratteristiche distintive riguardanti la struttura e le decorazioni è primario menzionare l’opera autorevole svolta dagli architetti Luigi e Carlo Vanvitelli, che all’epoca ne hanno acquisito la committenza del progetto, così come di quello sulla Reggia di Caserta, che offre interessanti parallelismi di somiglianza. Vanno poi citati altri rinomati professionisti dell’epoca del calibro di Fedele e Alessandro Fischetti, Desiderio Costantino, Girolamo Starace, Giacinto Diano, Gennaro Fiore e Francesco Longhetti, che hanno fornito la loro eccelsa competenza durante i lavori per modellare e decorare al meglio la magnifica location.

Di intensa spettacolarità sono l’affresco intitolato “L’allegoria con Mercurio, la Sapienza e la Poesia” con la sua radiosa luminosità che si trova nella volta del primo piano nobile e l’opera “L’allegoria dell’aurora” posta all’interno del salone degli specchi realizzata da Alessandro Fischetti e Desiderio e inserita sulla volta del boudoir fatto da Fiore in ornati di stucco in oro zecchino. Da ricordare il pregevole altare settecentesco appartenente alla cappella sita al secondo piano, rimasto ancora integro e in perfetta conservazione.

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Farmaco brevetto scaduto: la responsabilità del medico prescrittore

L’Avvocato Andrea Castelnuovo affronta alcuni aspetti di criticità sulla prescrizione del farmaco brevetto scaduto tracciando i profili di responsabilità del medico prescrittore.

Occorre verificare se la normativa sul farmaco generico presenti aspetti di criticità a carico del medico prescrittore: è vero che la prescrizione di un farmaco di carattere amministrativo che impegna seriamente il servizio sanitario nazionale e che legittima la consegna della somministrazione di un determinato farmaco che senza prescrizione non può essere assunto, ma non si può dimenticare che il fruitore di questa autorizzazione amministrativa è un paziente che ha il diritto di essere curato nel migliore dei modi possibili.

Se il codice comunitario dei medicinali del 2006 stabilisce le modalità con cui entra in commercio il farmaco generico, altre normative succedutesi nel tempo hanno stabilito il percorso che deve rispettare il medico quando si tratti di prescrivere un farmaco brevetto scaduto.

La prima norma che ha disciplinato il fenomeno è contenuta nell’articolo uno del decreto-legge 27 maggio 2005 n. 87 (convertito dalla legge 149 del 2005): “Il farmacista … è  obbligato  sulla  base  della  sua specifica competenza professionale  ad  informare  il  paziente dell’eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi  uguale  composizione  in  principi attivi,   nonchè   forma   farmaceutica,  via  di  somministrazione, modalità  di  rilascio  e  dosaggio  unitario  uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal  medico  l’indicazione  della non sostituibilità  del  farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del  cliente,  è  tenuto  a fornire un medicinale avente prezzo più basso  di  quello del medicinale prescritto”.

La norma era piuttosto semplice nella sua efficienza operativa: quando un medico prescrive un farmaco a brevetto scaduto e non apponga sulla ricetta la clausola della non sostituibilità (“sic volo”), il farmacista informa il paziente/cliente del fatto che esistono diversi preparati a base del medesimo principio attivo e, su richiesta dello stesso, gli fornisce quello che costa di meno.

Dunque abbiamo un professionista in camice bianco (il medico) al quale la norma attribuisce una facoltà, ossia la facoltà di scegliere se apporre o meno sulla ricetta la clausola di non sostituibilità.

Abbiamo poi un altro professionista in camice bianco (il farmacista) il quale, dopo aver informato il cliente, ha l’obbligo di legge di consegnargli il farmaco che al prezzo più basso. E’ evidente che se la legge attribuisce ad un soggetto la possibilità di scegliere tra varie condotte, gli attribuisce inevitabilmente anche la responsabilità di quelle scene: il medico si è rappresentato che esistono in commercio diversi farmaci aventi lo stesso principio attivo, uno dei quali è l’originator a brevetto scaduto e tutti gli altri bioequivalenti?  Ha valutato le ragioni scientifiche che, eventualmente e nel singolo caso, potessero far propendere per la scelta di un farmaco piuttosto che di un altro?

Ora, se il medico non sceglie per il paziente apponendo la clausola di non sostituibilità ad uno dei vari farmaci basati su uno stesso principio attivo, significa che dal suo punto di vista non esiste alcuna differenza tra l’una e l’altra scatola: sono fondamentalmente uguali, per quanto attiene al percorso terapeutico del paziente. Il che, nella stragrande maggioranza dei casi è vero.

Vedremo tra poco, ma è arcinoto ed esula dalle mie competenze meramente giuridiche per entrare in quelle più propriamente scientifiche, che esistono alcuni elementi che possono avere una influenza di carattere medico legale laddove si tratta di scegliere, a parità di principio attivo, un farmaco piuttosto che l’altro: se il farmaco di per sé o in relazione alla tipologia del paziente è un farmaco a indice terapeutico ristretto, probabilmente uno scarto importante nella biodisponibilità tra il farmaco A e il farmaco B potrebbe avere incidenza sull’efficacia della terapia.

Se il paziente ha una intolleranza o un’allergia, probabilmente per lui la questione degli eccipienti assume rilievo: se il mio paziente è celiaco o diabetico, forse è meglio che io mi rappresenti e che gli rappresenti, gestendola per lui e con lui, che esistono in commercio farmaci a base del principio attivo che gli utile che contengono glutine o zucchero tra gli eccipienti.

Se il medico si è rappresentato problema e l’ha gestito, ovviamente non incorrerà in alcuna responsabilità: ovviamente, stiamo dando per scontato che la scelta del farmaco (del principio attivo) sia corretta per il paziente, trattandosi qua di una responsabilità non per aver sbagliato completamente la terapia dando al paziente il principio attivo sbagliato, ma di indagare l’eventuale responsabilità per non aver gestito quale tra i vari preparati a base del medesimo principio attivo il paziente andasse ad acquistare in farmacia.

Se il medico non si è rappresentato il problema e quindi ovviamente non l’ha gestito lasciando che il paziente acquistasse in farmacia il farmaco con il prezzo più basso o, comunque, quello che il farmacista gli ha venduto o che egli stesso ha preferito acquistare in assenza della clausola di non sostituibilità apposta dal medico, è evidente che quella mancata scelta non possa che essere addossata al medico qualora comporti effetti pregiudizievoli per il paziente: caro dottore, non hai tenuto conto del fatto che sono allergico alle proteine della soia, non hai gestito il fatto che quel particolare farmaco avesse tra gli eccipienti proprio la soia, ho avuto una reazione anafilattica per l’esposizione all’allergene e quindi ritengo che questo danno sia ascrivibile alla tua responsabilità.

La regola è semplice e cristallina: se al medico è attribuita una facoltà di scegliere per il paziente (meglio, con il paziente) il farmaco adatto alle sue esigenze terapeutiche, il professionista è tenuto a utilizzare questo strumento con scienza e coscienza sulla base dei dati scientifici che la legge presume egli conosca pienamente.

Tutta questa problematica non è mutata, ma si è acuita, per effetto delle modifiche legislative intervenute nel 2012, quando il legislatore è intervenuto per ben tre volte sulla tematica della prescrizione del farmaco generico.

La prima norma che intervenute nel mese di gennaio 2012 ha apportato una modifica non sconvolgente ma mere specificazioni:

così dispone il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, con l’articolo 11, comma 12: Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo piu’ basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso.

Ciò che cambia, in effetti, è un dovere ancora più stringente per il farmacista che è obbligato a fornire il medicinale avente il prezzo più basso, salva diversa richiesta del cliente: nella norma del 2001, invece, il farmacista consegnava al cliente il farmaco meno costoso soltanto se questi gliene facesse richiesta: è una differenza che appare a prima vista di poco conto, ma in realtà rende il percorso ancora più netto rispetto prima.

Abbiamo un medico che ha una facoltà di scelta e un farmacista che non è alcuna, essendo tenuto per legge a dare il farmaco che costa meno.

Il cambiamento epocale è avvenuto invece pochi mesi dopo, quando l’articolo 15, comma 11-bis del DL n.95/2012 (convertito in legge 135 del 7/8/2012) ha introdotto un tema completamente nuovo nel nostro ordinamento che la prescrizione per principio attivo:

la norma di agosto 2012 stabilisce che il medico che curi un paziente,

1) per la prima volta, per una patologia cronica,

2) per un nuovo episodio di patologia non cronica

per il cui trattamento sono disponibili piu’ medicinali equivalenti, e’ tenuto ad indicare nella ricetta la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco.

Il medico ha facolta’ di indicare altresi’ la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e’ vincolante per il farmacista ove in essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità.

Con Nota del Ministero della Salute del 24/9/2012 si è chiarito che la ricetta risponde a legge se indica il solo principio attivo, ovvero il principio attivo + il nome di un medicinale a base di tale principio attivo. E che non è conforme a legge la ricetta che indichi soltanto il nome di uno specifico medicinale.

Inoltre, il Ministero afferma che la clausola di non-sostituibilità:

  • deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione.
  • non può fare riferimento alla presunta o dichiarata volontà del paziente
  • non può riferirsi, tautologicamente, a generiche valutazioni di ordine clinico o sanitario
  • deve succintamente indicare le specifiche e documentate ragioni che rendono necessaria la somministrazione al paziente di quel determinato medicinale, anziché un equivalente (ad esempio, accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo).

Il legislatore del 2012 è intervenuto una terza volta nello stesso anno, ulteriormente modificando (senza alcuno stravolgimento) la norma di agosto.

L’articolo 13 bis del decreto-legge 18/10/ 2012 n. 179 (convertito in legge 17/12/202 n. 221) sostituisce l’art 11 bis del DL 95 come segue:

“Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili piu’ medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest’ultimo.

L’indicazione dello specifico medicinale e’ vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita‘

L’indicazione e’ vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente”

non vi sono, come si vede, modifiche di eccezionale rilievo.

Effettivamente, con la norma di agosto 2012 il mondo sembra essere davvero cambiato, quanto meno per quanto riguarda i “nuovi” pazienti cronici, posto che per i “vecchi” pazienti cronici continua ad applicarsi la normativa del 2001 così come lievemente modificata a gennaio 2012 (per i vecchi pazienti cronici, quelli già in cura ad agosto 2012, non c’è l’obbligo di succinta motivazione a compendio della clausola di non punibilità, e non c’è l’obbligo della prescrizione per mero principio attivo).

Questa nuova modalità operativa nella prescrizione del farmaco brevetto scaduto è stata salutata, in linea molto generale, dalla classe medica con un certo sfavore, perché sembrava (sembra) che in qualche maniera vincoli il medico a rispettare percorsi burocratizzanti che conculcano la sua libertà di scienza e coscienza quando si tratta di prescrivere il farmaco al paziente.

Tuttavia, la regola è questa e deve essere rispettata e, per poterla rispettare, è necessario conoscerla.

Il fatto che la clausola di non sostituibilità oggi debba essere corredata di una sintetica motivazione non significa che non possa essere apposta, anzi significa che deve essere apposta in ragione delle numerose motivazioni che lo stesso ministero ha evidenziato all’attenzione della classe medica (e che oggi sono addirittura acquisite dai vari supporti e dalle varie piattaforme informatiche in base alle quali si emettono e compilano le ricette).

Ed allora, ecco alcune delle motivazioni che possono essere apposte a sostegno della clausola di non sostituibilità:

A: allergia;

C: celiachia;

L: paziente intollerante al lattosio;

F: paziente affetto da fenilchetonuria (no aspartame);

D: diabetico;

R: motivi religiosi;

C: motivi culturali

Più nel dettaglio: ipersensibilità, intolleranza, interazione o controindicazione ad eccipienti: a titolo esemplificativo:

  • parabeni
  • coloranti (ad esempio E102, E216, E218)
  • olio di arachidi non raffinato
  • intolleranza al lattosio, al glutine, all’aspartame nella fenilchetonuria
  • glucosio e saccarosio ai diabetici
  • interazione dell’alcool etilico con disulfiram e con metronidazolo
  • interazione del polipropilenglicole, controindicato nell’insufficienza renale, con disulfiram e metronidazolo

Obiettive difficoltà di assunzione

Ricomprende situazioni di difficile palatabilità o analoghe difficoltà,  con particolare riguardo all’ambito pediatrico.

Terapia complessa /Problematiche assistenziali

Difficile gestione del paziente in relazione al deficit cognitivo o sensoriale  o di particolare complessità della terapia che possano esporre i pazienti ad errori di assunzione per confusione tra confezioni
Se questo strumentario a disposizione del medico a tutela del proprio paziente e anche della propria responsabilità sia un sufficiente non sta a chi scrive giudicare.

Certo è che si potrebbero immaginare situazioni e contesti diversi: è da vent’anni che utilizzo quel particolare farmaco per i miei pazienti, ho una storia basata sull’evidenza che mi consente di ritenere che non vi siano particolari problemi o che comunque possano essere gestiti in un determinato modo, per quale ragione debbo di punto in bianco cambiare il farmaco ai pazienti che hanno avuto la sventura di ammalarsi dopo il 2012?

Sono, come debbo essere, un accanito lettore della letteratura scientifica, so riconoscere l’importanza degli studi clinici e della farmacovigilanza, so che studi e letteratura difficilmente contemplano differenze nella biodisponibilità (fatti salvi, ovviamente, quegli studi che indagano specificamente il tema della bioequivalenza): posso decidere, in scienza e coscienza, che il farmaco tradizionale che è stato usato negli studi e analizzato in letteratura sia quello che voglio dare al paziente e non anche uno che sia “solo” bioequivalente?

Posso valutare e decidere se un determinato produttore sia più affidabile di quello che ieri mattina ha immesso in commercio il farmaco che costa di meno?
Posso, ancora, tenere in considerazione che il mio paziente è una persona in difficoltà e che anche la sua percezione ha un rilievo nel percorso terapeutico, e che se gli cambio la pillola o la scatola probabilmente potrebbe avere la percezione che la vecchia terapia (che peraltro funzionava benissimo) in realtà non andava bene e che gli sto facendo sperimentare un qualche cosa di nuovo?

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Sostituibilità del farmaco: la responsabilità è del medico o del farmacista?

Non esiste un orientamento giurisprudenziale in base al quale valutare come un giudice potrebbe risolvere il problema di un paziente danneggiato da un farmaco sostituito dal farmacista in assenza dell’indicazione di non-sostituibilità.

L’Avv. Andrea Castelnuovo tratta l’argomento sostenendo che è possibile trarre principi ispiratori da casi analoghi.

Con la sentenza n. 8073 del 28 marzo 2008 la Corte di Cassazione ha risolto il seguente caso: i figli di una signora fanno causa ad un farmacista esponendo che la madre, dopo essersi sottoposta ad una delicata operazione chirurgica presso un ospedale, aveva trascorso un periodo di convalescenza presso un’altra clinica da dove era stata dimessa con la prescrizione di assumere, tra gli altri, un farmaco anticoagulante (il warfarin) in misura di “3/4 di compressa al dì”, mentre il medico di base, nel compilare la ricetta, le aveva invece erroneamente prescritto l’assunzione di 3 compresse al giorno.

È necessario rilevare che la clinica non intendeva certo dire “tre o quattro compresse“ ma “tre quarti di compressa”?

Sta di fatto che, sfortuna nella sfortuna, il farmacista aveva apposto sulla confezione del farmaco la scritta “1+1+1”, così inducendo la paziente ad un uso in sovradosaggio del medicinale.

Ebbene, la Corte ha respinto la domanda di risarcimento avanzata dai parenti della defunta contro il farmacista perché:

1) a fronte della precisa indicazione del medico, il farmacista non aveva certo il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto fosse effettivamente corrispondente alle particolari esigenze terapeutiche della paziente;

2) l’apposizione (meramente confermativa della dose prescritta dal medico) sulla scatola del farmaco della scritta “1+1+1” era irrilevante, poiché quel dosaggio ben poteva rientrare nell’ambito di una terapia di mantenimento, consentita nella misura massima di 15 milligrammi (corrispondenti, appunto, alle tre capsule).

Tutto bene per il farmacista, dunque, ma a noi interessa (anche) il medico: e purtroppo così la Corte conclude il suo ragionamento: “è impredicabile una qualsiasi forma di responsabilità in capo al farmacista, inspiegabilmente evocato in un giudizio di responsabilità che pur avrebbe avuto un ben preciso destinatario, in persona del medico di base autore della erronea prescrizione farmacologia”.

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Gaetano Carbonara, titolare e amministrazione Azienda Illuxit, parla dei nuovi servizi offerti ai clienti

Fin dal 1979 Illuxit opera nell’ambito delle onoranze funebri, godendo di una realtà imprenditoriale radicata e in costante progressione di sviluppo evolutivo. Il team dell’Illuxit si contraddistingue per l’impeccabile professionalità e l’assoluta etica e onestà. Nel tempo l’organizzazione e la gestione del brand sono state associate ad un vasto progetto di franchising, che dal 2012 è sfociato nella creazione di numerose sedi affiliate diffuse sul territorio nazionale e operative ai massimi livelli. 

Nell’illustrare la portata operativa aziendale Gaetano Carbonara, titolare e amministratore referente dell’agenzia, dichiara: “La consistente mole di acquisti e la fiducia conquistata con i fornitori consentono alla struttura di avere prezzi di fornitura decisamente inferiori a quelli che di prassi vengono applicati dal mercato, garantendo ai nostri affiliati una marcia in più sulla concorrenza di settore“. Descrivendo i principali servizi offerti spiega: “Ci occupiamo anche di tutte quelle pratiche, che gli eredi del defunto sono costretti ad espletare per non perdere beni e diritti connessi alla successione ereditaria e alla reversibilità delle pensioni, agevolandoli nel disbrigo delle questioni strettamente burocratiche in un momento così delicato e sofferto“.

E prosegue: “Tra i nostri servizi più innovativi abbiamo creato quello del cimitero on line: molte persone negli ultimi anni sono state costrette ad allontanarsi dalla loro terra e dai loro cari. Una volta distanti però si cerca comunque di mantenere il contatto con le proprie origini e per far questo il web è un ottimo mezzo. Un apposito sito on line consente anche a chi è distante di condividere un gesto o un pensiero con i propri cari e a chi è travolto da ritmi di vita impossibili e non ha il tempo materiale di recarsi fisicamente in cimitero, di dedicare un attimo oppure regalare simbolicamente un fiore al proprio caro defunto, restando seduto alla sua scrivania“.

Molto importante è l’assistenza psicologica offerta, sulla quale Carbonara dice: “La morte di una persona cara è sempre un evento tragico. Talvolta può essere ancora più traumatica e insopportabile, soprattutto se sono coinvolte persone molto giovani o bambini, ai quali è davvero difficile fare capire e accettare il dolore della morte. In questi casi è estremamente utile ricevere un aiuto psicologico tempestivo, altamente professionale e qualificato. Abbiamo un’equipe di medici specialisti referenziati, che collaborano con noi e possono fornire un sostegno di supporto per chiunque dei nostri clienti ne abbia la necessità“.

Commentando poi l’attuale situazione di mercato Carbonara evidenzia dati precisi e dettagliati: “Attualmente sono circa 6.000 le imprese funebri sul territorio italiano, con un numero di abitanti di circa 60.000.000, perciò un’impresa funebre ogni 10.000 abitanti. Direi, che ci sono ampi spazi vuoti, che con il nostro brand, il primo in Italia in franchising, possiamo colmare. Evidenzio, che le attuali imprese sono per la stragrande maggioranza ancora concepite con una formula di gestione inadeguata e ormai superata, direi obsoleta e non danno spazio alle innovazioni esistenti nel settore, che invece sono di primaria importanza per soddisfare appieno le esigenze clientelari odierne”.

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Creazione calendari, una guida pratica per realizzare il vostro prodotto perfetto

Se parliamo di marketing non possiamo non pensare al calendario. Da sempre rappresenta uno strumento perfetto per la visibilità del vostro brand e per incrementare il business. Se volete creare un calendario che davvero lasci il segno, dovete prestare attenzione a cosa volete stampare. La creazione calendari è facile ma occorre stare attenti al tipo di prodotto. Il web offre numerosi spunti. Fate una ricerca accurata e poi prendetevi tempo per fare le vostre valutazioni. Prima di tutto fate un brainstorming. Definite gli obiettivi e i contenuti. Un calendario non va realizzato con le fretta e senza una idea. Qualunque sia la vostra attività avete mille opportunità di realizzare qualcosa di veramente bello. Non perdete questa occasione!

 

Se potete confrontatevi anche con più persone. Chi vi è vicino vi può consigliare così evitate di fare errori che possono compromettere la riuscita del vostro calendario. Confrontate la qualità con il prezzo. Sul web i costi sono molto più vantaggiosi che nelle tipografie locali. Questo perché le grandi aziende possono contare sui grandi numeri e, quindi, ridurre i costi di stampa. Stabilite anche la distribuzione. Non è detto che i vostri calendari vadano solo alle persone che conoscete. Anzi, sfruttate questa occasione per farvi conoscere. Un calendario che è sotto gli occhi di potenziali clienti ha ottime possibilità di trasformare potenziali clienti in clienti effettivi. Testi, immagini, forme, carta, colori. Potete giocare su tanti aspetti.

 

L’importante è realizzare un prodotto che catturi l’attenzione di chi lo vede. È poi opportuno trovare fornitori in grado di soddisfare anche i più capricciosi bisogni. Sul web l’offerta è varia. Affidatevi ad esperti e ad aziende che ci lavorano da tempo. Valutate la serietà del sito, eventuali recensioni o commenti di chi ha già acquistato. Potete anche contattare telefonicamente o via e-mail chi vi sembra realizzi prodotti di qualità a prezzi competitivi.

 

I calendari sono utilissimi per aumentare la visibilità del vostro brand e stampare online è facile. Cosa aspettate?

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Il Levante international film festival 2014 diventa “Mystic”

La dodicesima edizione dedicata alla spiritualità

(20 novembre – 22 dicembre)

 

Torna a fine novembre a Bari il Levante International Film Festival: la dodicesima edizione sarà dedicata alla spiritualità e ai rapporti tra il cinema contemporaneo e l’evoluzione artistica, scientifica e tecnologica dell’intero pianeta.

“Mystic” è il titolo che gli organizzatori hanno scelto per questo viaggio tra arte e cultura con cinque diverse location principali – Cinema Splendor e Galleria, Cineporto, Mediateca regionale, Biblioteca De Gemmis – e un programma di proiezioni, seminari, workshop, dibattiti con registi di fama internazionale, critici, filosofi, teologi e guide spirituali.

Tanti gli ospiti, come  i registi Silvano Agosti e Louis Nero, il teologo ed esorcista padre Michele Bianco, lo scrittore Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, l’arcivescovo di Bari, Francesco Cacucci, il paesaggista Donato Forenza, il filosofo Diego Fusaro, il giornalista e scrittore James Ulmer.

Per Finestra a Levante quest’anno il Festival vuole omaggiare la Polonia attraverso la figura di Kryzstof Kieślowski, con una rassegna curata in collaborazione con la Camera di Commercio Italo Orientale, l’Ambasciata di Polonia e l’Istituto di Cultura polacca in Italia. In partnership con la Mosfilm di Mosca il festival, in occasione del 90esimo anniversario della più grande casa di produzione europea, dedicherà due giorni alla proiezione di lungometraggi, alla presenza di ospiti di prestigio, come la responsabile della Divisione internazionale della Mosfilm, Elena Orel.

Il Liff è organizzato in collaborazione con Apulia Film Commission e Circuito d’Autore. Partner storici si confermano: Regione Puglia, Provincia, Comune di Bari, Camera di Commercio di Bari, Camera di Commercio Italo Orientale, Università di Bari, Accademia di Belle Arti.

 

Maggiori informazioni: http://www.limbo7.com/

 

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Il bel cantante Luca Maris possibile partecipante alla prossima edizione Sanremese

Il poliedrico artista Luca Maris è senza dubbio uno dei principali esponenti dell’attuale panorama della musica d’autore, con importanti collaborazioni al suo attivo, tra cui quella con il maestro Tony Esposito, icona della sonorità partenopea nel mondo. Le sue opere sono già state tradotte con successo in spagnolo, inglese e portoghese.

 

Il suo percorso sempre in continua evoluzione si prospetta ricco d’interessanti iniziative, che Maris rivela con entusiastico trasporto: “Attualmente sto lavorando per la preparazione del mio nuovo cd, che racchiude una piccola raccolta del mio passato discografico più recente. Al suo interno verrà inserito un brano, che mi piacerebbe cantare in occasione della prossima edizione del Festival di Sanremo, mio sogno prediletto fin dall’infanzia. Per me poter partecipare alla famosa kermesse canora sarebbe anche un simbolico atto di riscatto e di rivalsa da una tremenda situazione che ho attraversato in passato e mi ha segnato fortemente, il coma. Vorrei regalare quest’emozione di gioia a mia madre Rosa, per farle versare lacrime di felicità e dimenticare quelle versate con estrema sofferenza, per la paura di perdermi durante il periodo della malattia“.

 

Riguardo il pezzo da lui composto, che preferisce e considera più significativo dice: “Il brano da me cantato, al quale mi sento più legato e del quale ho scritto testo, musica e arrangiamento porta il titolo di -Tu che sei l’unica-. Ho voluto dedicarlo alla persona più importante in questa fase della mia vita professionale, che è la mia produttrice discografica Ines Diaz, una professionista e una donna di straordinaria umanità, umiltà, piena di valori e principi veri, quelli di altri tempi, assai difficili da trovare oggi in giro. Grazie al suo prezioso supporto e sostegno, che mi accompagna da vari anni, posso dedicarmi completamente alla mia immensa passione per la musica“.

 

Per Maris “La musica è l’essenza del vero amore, che non è quello fisico, perché non la si può toccare, ma solo percepire. La mia principale fonte ispiratrice è la ricerca spirituale di me stesso e delle persone che mi circondano, in mezzo alla natura o in città, nelle cose semplici della vita e del vivere quotidiano più genuino, immediato e spontaneo“.

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mce saudi e mce asia i due nuovi appuntamenti del 2015 di mostra convegno expocomfort

MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT,  la manifestazione biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili, brand  di Reed Exhibitions ha lanciato due nuovi progetti internazionali per il 2015:

MCE SAUDI, 4/6 MAGGIO 2015 a Riyadh

MCE SAUDI – in calendario dal 4 al 6 maggio 2015 presso il RICEC – Riyadh International Convention & Exhibition Center a Riyadh, organizzata da Reed Sunaidi Exhibitions,  joint-venture del Gruppo Reed Exhibitions da anni presente nel paese – intende offrire alle aziende italiane e internazionali un’occasione unica per presentarsi in un mercato dove la domanda di tecnologie avanzate nei comparti delle energie rinnovabili, della ventilazione, del condizionamento e acqua calda sanitaria, prevede un trend di crescita soprattutto per lo sviluppo dell’edilizia residenziale sempre più attenta al comfort e all’efficienza energetica.  Tutti i dettagli su:  www.mcexpocomfort.it e www.mcexpocomfort-saudi.com.

MCE  ASIA,  2/4 SETTEMBRE 2015 a Singapore

MCE ASIA, in programma dal 2 al 4 settembre 2015 presso il Marina Bay Sands di Singapore, si svolgerà  in contemporanea con Building Eco Xpo (BEX) Asia, organizzata da Reed Exhibitions Ltd, la più importante manifestazione business to business dedicata a tutte le tecnologie d’avanguardia del comparto dell’edilizia sostenibile del sud-est asiatico.  MCE ASIA insieme a BEX ASIA 2015 presenteranno – agli operatori professionali di tutti i paesi del Sud Est Asiatico – un quadro a 360 gradi dei prodotti e delle soluzioni in materia di efficienza e risparmio energetico per la filiera dell’edilizia, dall’involucro ai rivestimenti, dagli impianti per la climatizzazione e ventilazione a quelli per la gestione intelligente delle risorse idriche. Tutti i dettagli su: www.mcexpocomfort.it e www.mcexpocomfort-asia.com.

 

MCE – Mostra Convegno Expocomfort

Mostra Convegno Expocomfort è la manifestazione internazionale biennale rivolta ai settori dell’impiantistica civile e industriale: riscaldamento, condizionamento dell’aria, refrigerazione, componentistica, valvolame, tecnica sanitaria, ambiente bagno, trattamento dell’acqua, attrezzeria, energie rinnovabili e servizi. Mostra Convegno Expocomfort è una manifestazione fieristica di proprietà di Reed Exhibitions, il leader mondiale nell’organizzazione di fiere, saloni specializzati e congressi che gestisce oltre 500 eventi in 40 Paesi che hanno registrato più di 6 milioni di partecipanti nel 2013. Reed Exhibitions conta 34 sedi a disposizione di 43 settori industriali e una rete di uffici e promotori che si estende in tutto il mondo. Ideata nel 1960 come prima mostra specializzata in Italia, MCE è da oltre 50 anni leader di settore grazie alle comprovate capacità di seguire l’evoluzione dei mercati di riferimento creando momenti di incontro, confronto e dibattito tecnico, culturale e politico.

Ufficio Stampa: Flaminia Parrini, Reed Exhibitions Italia, tel.+39 02/43517038, [email protected].

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Il farmaco generico e le norme sulla responsabilità nella prescrizione

Questioni giuridiche sulla responsabilità nella prescrizione dei farmaci con focus sul farmaco no brand. Parla l’Avvocato Andrea Castelnuovo.

Per effetto dell’articolo 1-bis del decreto-legge 27 maggio 2005 n.87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005 n. 149), tanto per complicare inutilmente la vita agli operatori, ciò che in tutto il mondo viene chiamato “medicinale generico” in Italia deve essere definito “medicinale equivalente”, che probabilmente al nostro legislatore pareva una formula più politicamente corretta.

È ben strano, tuttavia, che lo stesso legislatore pochi mesi più tardi, quando emana il codice comunitario dei medicinali di cui adesso andiamo discutere, continui a utilizzare la definizione di “generico” in luogo di “equivalente”, pur ricordando nel medesimo articolo 8 che la legge del 2005 obbliga a chiamarlo equivalente!

L’articolo 6 del D.Lgs. n. 219/2006 (il Codice comunitario dei medicinali) stabilisce che “Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria” da parte dell’EMA.

L’articolo 8 stabilisce la procedura per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio di un farmaco “innovatore”: alla domanda occorre allegare, per quanto qui ci interessa i risultati: l) delle prove farmaceutiche (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche); 2) delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche); 3) delle sperimentazioni cliniche.

Lo stesso Codice, con l’articolo 10, prevede la “domande semplificate di AIC per i medicinali generici” e stabilisce che in deroga all’articolo 8, comma 3, lettera l), il  richiedente  non  è  tenuto  a  fornire  i risultati delle prove precliniche  e  delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il   medicinale  è  un  medicinale  generico  di  un  medicinale  di riferimento  che  è autorizzato  o  è  stato  autorizzato  a norma dell’articolo 6  da  almeno  otto  anni  in  Italia o nella Comunità europea.

Il quinto comma dell’articolo 10 definisce medicinale generico “un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità.

La norma dice che “i vari sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o derivati di una sostanza attiva sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano, in base alle informazioni supplementari fornite dal richiedente, differenze significative, né delle proprietà relative alla sicurezza, né di quelle relative all’efficacia” e che “le varie forme farmaceutiche orali a rilascio immediato sono considerate una stessa forma farmaceutica”.

Non è mia intenzione invadere il campo scientifico dei farmacologi, ma occorre ricordare che gli studi di bioequivalenza vengono effettuati su (pochi: il minimo è 12) volontari sani, maschi, che assumono una sola dose del farmaco di riferimento, vengono poi sottoposti a wash-out, assumono poi una dose del farmaco test e via incrociando.

Insomma, si potrebbe dire che è una inevitabile fictio iuris quella in base alla quale si estendono gli effetti degli studi di bioequivalenza agli effettivi pazienti che assumeranno farmaco, ma è una finzione (scientificamente fondata, beninteso) della quale non si può non tener conto.

Ora uno studio del genere è certamente funzionale allo scopo, ma non possiamo dimenticare che la platea dei destinatari effettivi finali del farmaco immesso in commercio non è costituito da maschi sani, giovani, che assumono una sola dose di farmaco, perfettamente controllati in un laboratorio: è facile invece che quel farmaco venga assunto da pazienti cronici che lo prendono tutti i giorni, in combinazione con tanti altri farmaci per tutte le altre patologie di cui i pazienti (soprattutto quelli anziani, cioè la maggior parte) sono affetti; e teniamo anche in considerazione che può capitare che magari ogni tanto il paziente si induca in errore e prenda due volte lo stesso farmaco semplicemente perché si ritrova in casa due scatole diverse contenenti compresse di colore forma diversa, anche se contengono lo stesso principio attivo.

E magari può capitare, in letteratura i casi sono già evidenti, che il marito assuma l’farmaco della moglie e viceversa solo perché il blister è esattamente identico, visto che il produttore è lo stesso.

La tematica dei farmaci LASA (look alike – sound alike) è di una certa complessità, esistono normative ministeriali ben fatte e sicuramente efficaci, ma tuttavia bisogna considerare che il fruitore del prodotto farmaceutico non è sempre un raffinato latinista, non è quasi mai un professore di farmacologia, molto spesso non è neppure un medico! E che pertanto occorre in qualche maniera guidare il paziente per mano nel percorso quotidiano di assunzione di diversi farmaci cercando di evitare il più possibile che l’errore accada e che le cattive abitudini prendano il sopravvento (sappiamo tutti quanto la complicazione e la confusione contribuiscano in maniera significativa all’abbandono delle terapie e quindi alla sostanziale inefficacia delle stesse).

In un ipotetico paese di Bengodi, nel quale non esistono problemi di natura finanziaria, la tematica del farmaco generico semplicemente non esisterebbe: non esiste un’esigenza naturale o scientifica di avere a disposizione più d’un farmaco con la medesima composizione qualitativa e quantitativa di principio attivo, perché il paziente ha la semplice esigenza di avere il farmaco giusto per la propria patologia, prescritto da un medico che non abbia alcun tipo di influenza che non sia quella della pura scienza, il tutto (ovvio) pagando meno possibile…

In buona sostanza, il farmaco generico è un tema di natura legale e finanziaria e non anche, non solo, di natura scientifica.

Non siamo nel Bengodi, però, da noi la spesa farmaceutica è importante e viene sostenuta in grandissima parte dal servizio sanitario nazionale con denaro pubblico, sicché i criteri di razionalizzazione della spesa e di risparmio (e di “non spreco”, soprattutto) sono fondamentali e non possono essere ignorati, anzi.

Il farmaco generico fa risparmiare, questo è il punto fondamentale ed è il leitmotiv di tutta la questione.

L’affermazione è vera, ma bisogna intendersi sul suo significato e la sua portata: è vero che se l’ordinamento non consentisse ai produttori di farmaci generici di ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio dei loro preparati bioequivalenti una volta che il farmaco di riferimento abbia perso il brevetto (posto che, come tutte le invenzioni industriali assistite da brevetto, anche i farmaci dopo un certo lasso di tempo perdono la tutela brevettuale), i produttori dei farmaci originali con tutta probabilità non avrebbero alcun incentivo ad abbassare i prezzi.

È ormai da quasi 15 anni, infatti, che il prezzo del farmaco generico più economico disponibile sul mercato costituisce il c.d “prezzo di riferimento” o “prezzo di rimborso”: l’articolo 7 della Legge 405 del 2001 dispone infatti che i medicinali a brevetto scaduto sono rimborsati al farmacista dal SSN fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale.

Questo vuol dire che se il medico prescrive al paziente un farmaco a brevetto scaduto (stiamo parlando, naturalmente, di farmaci di fascia A), il servizio sanitario rimborsa al farmacista non il prezzo di quella confezione ma un prezzo virtuale che il prezzo di riferimento, cioè quello del generico più economico: se dunque il paziente, a fronte di una prescrizione del medico priva della clausola di “non sostituibilità” di cui diremo, riceve dal farmacista il farmaco branded o il generico X o il generico Y, ciò che lo Stato paga è solo è semplicemente il “prezzo di riferimento”, e se la scatola che il paziente compra in farmacia costa di più di questo prezzo di riferimento sarà il paziente a doversi far carico del sovrapprezzo. È il cosiddetto co-payment.

Dunque, stando così le cose, il fatto che il medico prescriva il farmaco branded o il farmaco generico non ha alcuna rilevanza sotto il profilo del costo a carico del servizio sanitario nazionale, perché lo Stato paga sempre comunque un prezzo virtuale che è il più basso sul mercato.

Il risparmio indotto dall’esistenza sul mercato dei farmaci generici è, dunque, un risparmio a livello macroeconomico, perché la spinta concorrenziale impone ai produttori dei farmaci branded che abbiano perso il brevetto di allineare al ribasso i propri prezzi per restare sul mercato e non farsi completamente eliminare dai produttori dei farmaci generici.

Non si spiega, alla luce di queste semplicissime considerazioni, perché non sia ancora sopita la diatriba che riguarda il rapporto tra farmaco griffato e farmaco generico sotto il profilo del risparmio per il servizio sanitario nazionale: probabilmente è una diatriba mal impostata, perché ciò che fa risparmiare non è la scelta che il paziente faccia tra la scatola che non preveda un co-payment e quella che lo preveda, ma è a monte, nella scelta del medico tra il prescrivere nell’ambito della classe/categoria terapeutica un farmaco a brevetto ormai scaduto oppure un farmaco non ancora genericato.

Certo, non si può sottacere che anche la quota che il paziente paga di tasca propria incide sul complesso della spesa farmaceutica ed è giusto che i farmacoeconomisti tengano conto anche di questo aspetto: ma è senz’altro sbagliato sostenere sic et simpliciter che vi sia un risparmio per il servizio sanitario se il paziente si faccia consegnare in farmacia una scatola piuttosto che l’altra.

Se sussistono valide ragioni cliniche per indirizzare il medico a prescrivere un farmaco nuovo o un farmaco vecchio a parità di prestazione terapeutica, si può condividere che le Asl ed in genere il sistema del servizio sanitario (così come le società scientifiche nel redigere le linee guida ed i protocolli) indichino al prescrittore una scelta quale preferenziale rispetto all’altra.

Ciò che invece davvero non convince, sotto il profilo giuridico, è la spinta verso l’una o l’altra prescrizione laddove si tratti di scegliere, a fronte della scelta di prescrivere al paziente una determinata molecola, la scatola griffata o la scatola del genericista X o del genericista Y.

Per rendere il ragionamento ancora più chiaro, in soldoni: se il paziente ha bisogno di una statina e io, che sono il suo medico, ritengo che possa essere utilmente trattato con una statina a brevetto scaduto, gliela prescrivo e posso scegliere se prescrivergli la semplice molecola (sicché il farmacista gli consegnerà, salvo diversa richiesta del paziente, il farmaco generico che costa di meno) oppure se prescrivergli un particolare farmaco a base di quel principio attivo (apponendo cioè sulla ricetta la clausola di non sostituibilità, che può essere apposta tanto al farmaco branded quanto al generico). Se invece ritengo che questo paziente abbia bisogno di una particolare statina ancora tutelata da brevetto, gliela prescriverò.

Ebbene, per quanto riguarda l’aspetto della responsabilità, è evidente che quel medico dovrà poter sostenere in base a dati scientifici, evidenze cliniche, studi e letteratura la propria scelta per una delle varie ipotesi (farmaco nuovo, farmaco brevetto scaduto, quel particolare generico, il griffato).  Se invece la ragione della scelta di un farmaco piuttosto che dell’altro sta semplicemente nell’aspetto finanziario, sarà ben difficile difendere l’operato di quel medico, laddove ovviamente la prescrizione non abbia ottenuto i risultati sperati o, peggio, abbia aggravato la situazione del paziente o comunque sia stata terapeuticamente inefficace.

Se tutto va bene, ovviamente, non viene neppure a sorgere una questione di responsabilità professionale. Ricordiamoci sempre che la responsabilità è una responsabilità per danno, non per mera condotta.

Per quanto riguarda la scelta se apporre o meno la clausola non sostituibilità in favore di una formulazione che costi più del prezzo di riferimento, è chiaro che il medico dovrà anche tener conto del fatto che il paziente possa o non possa sostenere la spesa per il co-payment, ma qui si tratta di non accedere a soluzioni semplicistiche che conculchino il diritto dovere del medico di prescrivere secondo scienza e coscienza, e il diritto del paziente ad avere da parte del medico la migliore delle prescrizioni senza che l’aspetto finanziario sotteso alla ricetta prevalga sull’aspetto scientifico e quindi terapeutico.

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Differenziare serve: sale al 93,8% il recupero dei rifiuti raccolti

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  • 13 Novembre 2014

Presentata a Ecomondo la quinta edizione di “Sulle tracce dei rifiuti”: il report Hera per scoprire dove va a finire la raccolta differenziata

Tracciare la filiera del riciclo, dare garanzie sull’effettivo recupero dei rifiuti, rendere chiaro il processo che si attiva grazie allo sforzo dei cittadini nel fare la raccolta differenziata. Sono questi gli obiettivi di “Sulle tracce dei rifiuti”, il report con cui il Gruppo Hera illustra ogni anno i dati sull’effettivo avvio a recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato. Il report, giunto alla quinta edizione, è stato presentato oggi a Rimini a Ecomondo, la più importante fiera dedicata al mondo del riciclo e alle energie rinnovabili.

 

Secondo i dati contenuti in “Sulle tracce dei rifiuti”, in Emilia-Romagna e nel Nord Est, i risultati parlano chiaro: nel 2013 è stato recuperato il 93,8% di verde, organico, carta, plastica, vetro, legno, metallo e ferro. Un dato in leggero miglioramento rispetto al 2012, quando si è recuperato il 93,5%.

 

Dall’analisi dei dati, anche quest’anno verificati dall’ente di certificazione indipendente DNV-GL, si nota subito che il materiale che si può recuperare totalmente è il ferro: se ne raccolgono 2,3 kg per abitante e il 100% viene reimmesso sul mercato o trasformato per il riuso nelle industrie metallurgiche o nelle acciaierie. Anche del verde si recupera tantissimo: nel 2013 nel territorio gestito da Hera il 96,6% di sfalci e potature hanno trovato nuova vita negli impianti di compostaggio producendo fertilizzanti e terricci o, in misura minore, in impianti a biomasse producendo energia rinnovabile. Il legno è stato recuperato per il 97,3% (sui 18,1 kg raccolti per abitante) ed è servito a produrre pannelli, cippato o pellet. La plastica, in particolare, viene recuperata all’87% (nel 2012 era all’84,9%), mentre il recupero della carta viaggia ora intorno al 93,8% (sui 61,6 kg raccolti per abitante). L’organico si attesta al 91,5% (con 48 kg annuali per abitanti), il vetro al 94,1%. Infine, i metalli come gli imballaggi in alluminio, acciaio e banda stagnata, al 94%.

 

Il miglioramento della percentuale di rifiuti recuperati è legata anche ai buoni progressi della raccolta differenziata: nelle province dell’Emilia-Romagna servite da Hera il dato ha già raggiunto nei primi 9 mesi del 2014 il 54%, in aumento di oltre un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2012 e di oltre 10 punti percentuali sopra la media nazionale (43,3%).

 


 

“Il report che abbiamo presentato oggi è unico in Italia: è una finestra di trasparenza verso i cittadini, che si aggiunge alla rendicontazione che il Gruppo porta avanti da anni con il Bilancio di Sostenibilità e con il report In Buone Acque sulla qualità dell’acqua del rubinetto” ha commentato Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera. “I risultati positivi sui quantitativi recuperati e sulla differenziata dimostrano l’impegno sempre maggiore del nostro Gruppo nel migliorare l’efficienza di tutta la filiera del riciclo, settore chiave della green economy. A questi numeri siamo arrivati anche grazie a oltre 2 miliardi di euro di investimenti negli ultimi 12 anni: uno sforzo importante che vale 800 milioni di euro all’anno di indotto solo per la parte generata da Hera. Abbiamo inoltre dotato il territorio di impianti come i biodigestori, che recuperano la frazione organica e producono energia elettrica, e di impianti di selezione a lettura ottica per i rifiuti secchi. La tecnologia, da un lato, e lo sforzo dei cittadini, dall’altro, sono quindi gli ingredienti chiave per una ricetta vincente, che proietta il territorio gestito da Hera tra quelli più virtuosi in Europa nella gestione dei rifiuti”.

 

Tutti i dati sono disponibili on line nella sezione dedicata www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti.

 

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Moda Autunno 2014: i collant

Qual è l’accessorio più trendy di questo autunno? L’estate è finita e così anche le settimane della moda, quindi è tempo di aggiornare i nostri armadi. Per farlo basta un accessorio: i collant.

L’autunno è al massimo del suo splendore e i nostri armadi si popolano di capi più pesanti e adatti alle temperature più rigide che ci aspettano nei prossimi mesi. Chi vuole sentirsi femminile anche in questo periodo fa scorta di collant, un capo sia amato che odiato da donne e ragazze. Le collezioni autunno-inverno 2014-2015 hanno mostrato qualcosa di diverso dai modelli banali a cui eravamo abituate: collant colorati e divertenti, ben lontano dai tradizionali modelli nero o marrone.

Bordeaux, giallo senape e verde bosco: i colori della stagione autunnale ritornano grazie ai collant proposti dall’azienda Zohara Thights, leader nel mercato dei collant e dei leggins orginali e insoliti, famosa tra le donne italiane per le grafiche esclusive, la qualità dei materiali utilizzati e il comfort elevato.

“Pensiamo che l’essenza e l’unicità delle donne passa anche dagli abiti e dagli accessori che sceglie, quindi perché non mettere le gambe in primo piano?” afferma Lee Lachovich, owner del brand. “Quest’anno vogliamo osare: e non parliamo solo di ragazze giovani, ma anche donne che vogliono sentirsi eleganti e raffinate con un tocco di originalità. Le nostre collezioni sono pensate per tutte le donne, perché tutte hanno diritto a sentirsi uniche!”

Non solo colori originali e divertenti, ma anche disegni esclusivi: i collant e leggings Zohara Thights sono impreziositi da grafiche uniche, create con la collaborazione di artisti internazionali ed acquistabili online o negli shop, sia nella versione da 20 o in quella da 120 denari.

 

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La musica è finita: le ex discoteche vanno in vendita sul web

Se negli anni ’80 e ‘90 andare in discoteca era un must, ora i tempi delle strobosfere sono solo il ricordo di un passato fuori moda e i locali che le ospitavano, spesso enormi, rimangono vuoti e finiscono in vendita sul web. Fra le pagine di Immobiliare.it (http://www.immobiliare.it) è possibile trovare ex discoteche o sale da ballo offerte in ogni parte d’Italia.
I proprietari tendono a disfarsene per via dei costi ingenti, in termini di tasse e manutenzione, legati a queste strutture. In alcuni casi le cifre richieste arrivano a contare sei zeri: a Milano, ad esempio, si vende l’ex Zoe Club, discoteca storica per gli appassionati di musica metal e rock in Italia, per cui vengono richiesti 1.350.000 euro. E sempre per una somma milionaria viene venduta una ex discoteca di Ostuni, l’Albatros, locale cult della zona fin dagli anni ’80, ora in totale stato di abbandono. Molto probabilmente una richiesta di 1.200.000 euro può essere giustificata anche dalla fama della cittadina del Salento, meta preferita per le vacanze in Puglia.
Di annunci curiosi ce ne sono molti: a Bassano del Grappa si vende lo Shindi, una discoteca in auge fino agli anni 2000, ora usata come piano bar, costruita in una villa che a metà ‘800 ospitava un centro termale e ha ancora un pozzo di acque sulfuree funzionanti; in questo caso non è dato sapere il prezzo. O ancora, a Roma si vende l’ex Marron Glacè, un discoclub latinoamericano con decori alquanto particolari e retrò, sagome di ballerini e palme di plastica comprese.
Nelle località di mare non mancano quelle che un tempo erano il tempio delle nottate estive all’insegna delle luci psichedeliche e della musica dance: a Taggia, in Liguria, si vende una discoteca praticamente di fronte alla spiaggia, con tanto di vetrate sul mare, per cui si propone un’eventuale riconversione in gelateria. In Sicilia, a Giardini Naxos (ME), località rinomata per i suoi locali notturni e per le discoteche fra le più grandi dell’isola, si vende Il Sestante, locale ora aperto solo saltuariamente, ma un tempo luogo di ritrovo di molti appassionati della dance music.
A Ostia (RM) è in vendita quella che viene descritta come l’unica discoteca del posto, il Disco Krystall, ancora ben tenuta e completa di arredamenti: in questo caso si può acquistare la proprietà per 270.000 euro.
Accanto a questi locali, ancora in piedi e ben tenuti, ve ne sono altri che versano in stato di abbandono, ma che conservano piccoli segni di un passato musicale e danzante: è il caso, per esempio, di un capannone totalmente abbandonato in provincia di Sondrio, in vendita per 400.000 euro, che ha ancora intatto un sobrio bancone zebrato, un tempo postazione del DJ.

A quello delle discoteche sembra essere legato il destino dei night club, anch’essi passati di moda, forse per altri motivi: uno dei più noti di Milano, in zona Ripamonti, chiuso da circa un anno, ora è in vendita con arredi compresi per 329.000 euro; stesso destino per L’Etoile, night club e sala ballo a San Felice Circeo, in provincia di Latina, per il quale bastano 90.000 euro.
Coscienti del fatto che il loro vecchio uso difficilmente potrebbe suscitare l’interesse dei compratori, nella quasi totalità degli annunci si propongono nuove attività da poter intraprendere negli immobili che un tempo ospitavano i giovani danzanti: tra le diverse opportunità che chi mette in vendita le ex discoteche suggerisce ai possibili acquirenti, per invogliarli all’investimento, troviamo ristoranti, pub e addirittura parcheggi, depositi e supermercati.

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Come viaggiare in India da sola. Un libro per viaggiatrici


In India. Cronache per veri viaggiatori di Raffaella Milandri (edito da Ponte Sisto, 2014) è un libro ricco di bellissime immagini e di storie incredibili ma vere. E conferma, con tre libri in tre anni, -“Io e i Pigmei” (Polaris, 2011), e “La mia Tribù” (Polaris 2013) la Milandri come valida autrice di peculiari opere che parlano di viaggi, ma anche popoli indigeni e diritti umani. L’India viene raccontata da angolazioni originali e innovative, grazie al modo di viaggiare della Milandri, in solitaria-questa volta con un autista sikh- e fuori dalle rotte conosciute ai turisti. Il libro, illustrato da bellissime foto, offre consigli di viaggio e riflessioni sull’India “vera”, ma racconta anche una ardua e ostinata ricerca della verità celata nelle foreste indiane.La Milandri diventa immancabilmente una acuta testimone di realtà diverse e inesplorate.  Confida l’autrice del libro Raffaella Milandri, in merito alle difficoltà incontrate durante le sue esplorazioni: “Il mio vantaggio più grande? L’essere donna. Il mio svantaggio più grande? L’essere donna” L’esperienza della viaggiatrice è un racconto avvincente, commovente e terribilmente vero. Edito da Ponte Sisto, il libro contiene consigli per i viaggiatori e per le donne in viaggio.

Chi è Raffaella Milandri

Dice Raffaella Milandri : “Viaggiare non vuol dire visitare luoghi, ma percepire l’animo dei popoli”. Scrittrice, fotografa e attivista per i diritti umani dei popoli indigeni, è viaggiatrice solitaria ed è stata accolta da tribù nei più remoti angoli di mondo. La Milandri si dedica alla scrittura, alla fotografia e ai reportage, intesi come strumento di sensibilizzazione e divulgazione sul tema dei diritti umani e delle problematiche sociali. Dice di sè: “Amo le persone semplici, e sono fiera di essere una di loro”. Raffaella Milandri si impegna in campagne informative e lancia appelli e petizioni attraverso conferenze, filmati, libri e interviste diffusi su media e social network. Varie le partecipazioni televisive e radiofoniche in Italia , numerosi gli articoli sui suoi viaggi, su quotidiani e riviste. I suoi viaggi in diretta su Facebook sono un evento mediatico molto seguito. Dal 2010 è membro adottivo della tribù dei Nativi Americani Crow, in Montana.

Libri pubblicati

Io e i Pigmei.Cronache di una donna nella Foresta, Polaris 2011. Pagg: 192 + 32 tavole a colori  

Il sorprendente viaggio di una donna, attivista per i diritti umani, alla scoperta dei Pigmei odierni: chi sono e quali sono le straordinarie tradizioni di questa cultura millenaria? Qual è il devastante impatto del “Progresso” su questo popolo pacifico e in profonda armonia con la natura? Dice l’autrice: “Mi sono trovata di fronte ad una realtà cruda e drammatica: nessuno protegge il Popolo della Foresta, che è vittima insieme alla Foresta stessa. I Pigmei , oggetto di una sistema­tica discriminazione da centinaia di anni, ora rischiano di scomparire. Per sempre. “

La mia Tribù.Storie autentiche di Indiani d’America, Polaris 2013. Pagg: 320 + 16 tavole a colori  

E’ un libro sugli Indiani d’America ardito, brillante e provocatorio, che narra due viaggi paralleli tra i nativi dell’Ovest americano. Il primo è un viaggio nel passato custodito negli archivi statunitensi: ricco di rivelazioni, porta alla luce gli aspetti più controversi del lungo conflitto tra Uomini Bianchi e Uomini Rossi, dall’epopea della Frontiera fino ai giorni nostri. Il secondo viaggio è nel presente, seguendo il filo conduttore delle affascinanti esperienze dell’autrice: le emozioni, gli incontri, le testimonianze, le amicizie con i Nativi Americani, e l’adozione nella tribù dei Crow. Il volume alterna sapientemente il passato e il presente, riuscendo a creare una struttura letteraria coinvolgente e appassionante, arricchita da numerose immagini.

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Più garanzie ai clienti: ecco le iniziative dei negozi tarantini

Ieri sera si è tenuta una riunione fiume di una delegazione di commercianti per mettere in programma iniziative tese ad offrire più qualità e più garanzie ai clienti

In un mercato sempre più globalizzato in cui le informazioni appaiono frammentate, salvo poi scoprire a proprie spese la verità in una trasmissione televisiva o sui giornali, i commercianti hanno il compito dovere di tranquillizzare i propri clienti. Il consumatore ha il diritto di conoscere, di sapere. Per questo serve maggiore trasparenza, dialogo. Ma occorre anche una politica diretta ad offrire maggiori garanzie che si prenda cura del rispetto dei diritti del consumatore.

Per questo ieri sera una delegazione di negozi Made in Taranto si è riunita per affrontare il tema della sicurezza, della qualità, delle garanzie da offrire ai clienti.

Già qualche settimana fa gli stessi negozi hanno inteso rilanciare il commercio a Taranto sotto la stella delle buone pratiche che, in altre parti del mondo, stanno dando risultati positivi in termini di sviluppo e offerta. E lo hanno fatto con la sottoscrizione di uno speciale disciplinare di qualità fondato sul rispetto di una serie di ben tredici principi. Tra questi: l’obbligo di tenere ben curata e ordinata la merce esposta così come le condizioni generali del negozio, la maggiore cura del cliente in ogni fase, il personale commerciale sempre formato e competente, prodotti originali, prezzi e servizi chiari, operazioni promozionali trasparenti, gestione garantita del reso.

Ma i commercianti vogliono puntare ancora più in alto. Vogliono puntare alla qualità assoluta, per la quale i clienti si sentano sicuri di fare la scelta giusta perché di fronte hanno persone affidabili, serie, competenti, professionali. Questi commercianti vogliono anche offrire il proprio contributo alla città e al territorio con azioni di promozione e di marketing territoriale, per le quali chiedono un incontro con il Sindaco al fine di concertare iniziative comuni.

Le iniziative programmate sono diverse: si comincia con un accordo con enti terzi che si facciano garanti della effettiva Alta Qualità nei confronti dei clienti, si prosegue poi con l’apertura a maggiori controlli e test di eccellenza da parte di enti accreditati che ne attestino la valenza senza soluzioni di continuità. Infine si pensa già di richiedere un incontro con il Sindaco perché gli stessi negozi diventino parte attiva delle attività di promozione del territorio e di diffusione del bello che c’è.

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Mercatini, benessere e lusso: un Natale esclusivo a Firenze!

La piazza della Basilica di Santa Croce si arricchisce di chalet di legno e dà il via ai tipici Mercatini di Natale in cui potrete trovare addobbi, decorazioni, illuminazioni e tentazioni eno-gastronomiche per tutti i gusti!

Inoltre dall’11 al 14 Dicembre visitate il mercato dedicato al regalo all’interno della Fortezza da Basso, in cui è presente una sezione dedicata ai più piccoli ideale per chi viaggia con la famiglia.

In tutte le guide più famose non possono mancare cenni alle molteplici attività che si possono svolgere nei mesi più freddi a Firenze. Musei, Teatri e gli immancabili Mercatini di Natale raccontano al meglio le attrazioni delle Festività che insieme agli scenari architettonici e storici di Firenze la rendono davvero suggestiva.

Regala un soggiorno benessere a Firenze, prenota il Pacchetto Natale con accesso alla SPA del Golden Tower, cinque stelle situato nella centrale Piazza degli Strozzi, vicino alla rinomata Via de’ Tornabuoni.

Che sia per un Natale in coppia a Firenze o un week end dedicato al benessere in una delle città più belle del mondo, scegli di soggiornare in uno degli hotel più esclusivi della città. Chi prenoterà una camera Classic presso il Golden Tower Hotel 5 stelle avrà diritto ad un free upgrade in camera Deluxe, ma non solo sfiziosi dolcetti tipici natalizi, fragole e champagne vi attenderanno al vostro arrivo.

Approfitta della partenza comoda nel pomeriggio entro le h.14:00 e soggiorna a Firenze! Vantaggi e sorprese inclusi nel prezzo.

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Raccolta fondi Croce Rossa Monza Il 7 Novembre presso Ristorante Il NOBLE Via Gerardo dei Tintori 18 Monza

Il 7 Novembre, a partire dalle ore 19.00, presso Il Ristorante Il Noble – in Via Gerardo dei Tintori 18 a Monza – si terrà la serata solidale per la raccolta fondi a sostegno delle attività di Croce Rossa Comitato Locale di Monza.

 

Alla cena solidale saranno presenti numerosi ospiti istituzionali e le associazioni del territorio.

Per intrattenere i commensali si terranno interessati iniziative come l’asta benefica con numerosi premi fra i quali le tele della pittrice LeoNilde Carabba (artista monzese i cui quadri sono oggi esposti in tutto il mondo) e l’esibizione dei vice campioni nazionali di ballo da sala.

 

Il Ristorante Il Noble, del Gruppo Love&Passion, donerà a Croce Rossa Comitato Locale di Monza una parte dell’incasso.

 

Partner della serata: Ristorante Il Noble, ACSM AGAM l’energia che unisce.

 

Il Gruppo Love&Passion da sempre sostiene progetti di sensibilizzazione, perché stare vicini a chi soffre anche con piccoli contributi è di assoluta importanza. Salvatore Butticè titolare de il Noble Restaurant e il Noble bistro racconta così il loro contributo “per noi è una questione di principio essere attenti al territorio e al sociale con responsabilità, l’unico modo non é parlarne ma agire”.

 

Il Gruppo Love&Passion nasce nel 2007 dalla visione dei fratelli Butticé Salvatore, Vincenzo e della sorella Antonella, con l’obiettivo di costruire un nuovo modo di far ristorazione tenendo come base salda l’amore per il cibo di qualità e la passione per il servizio.  www.loveandpassionsrl.com

 

 

 

Per Informazioni:

 

Ufficio Stampa Artémida

Emanuela Lodolo

E-mail: [email protected]

Tel: 02.45482672

Cell: 333.2648370

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“Spoleto Incontra Venezia”: Ha Presentato Le Sue Opere Uniche L’artista Toni Zarpellon

La grande mostra di “Spoleto incontra Venezia” si è conclusa di recente con ottimi riscontri di pubblico e critica. L’evento curato dal Professor Vittorio Sgarbi e diretto dal manager produttore Salvo Nugnes, è stato allestito dal 28 Settembre al 24 ottobre 2014 all’interno di due pregiati edifici veneziani di nobile origine, il Palazzo Falier e Palazzo Rota-Ivancich. Nel selezionato novero degli artisti scelti per partecipare all’importante iniziativa, il pittore Toni Zarpellon ha ricevuto positivi apprezzamenti con la sua originale espressione stilistica.

Sul concetto di arte Zarpellon afferma “Io concepisco l’arte e il mio percorso artistico come un cammino di rinascita, con la scoperta di una centralità spirituale e fisica per ridare il senso alla realtà circostante. Il senso di vuoto e la mancanza di consapevolezza della realtà sono legati alla struttura e allo spazio mentale nei quali deve essere ristabilito un equilibrio di armoniosa rinascita, seppur con tutte le inquietudini e i disagi interiori presenti”. E aggiunge “L’arte deve evolversi verso nuovi mondi. Deve avvenire una rivolta di ribellione e rifiuto contro l’omologazione e l’appiattimento standardizzato dell’arte, in ogni sua forma ed espressione, per generare un nuovo rapporto dialettico con il mondo”.

Il noto imprenditore Renzo Rosso, storico fondatore e patron della Diesel, appassionato estimatore di Zarpellon, con cui è legato anche da amicizia di lunga data, dice “Le sue opere sono molto forti e caratteristiche, emerge sempre il profondo e radicato rapporto con la terra d’origine e gli ambienti in cui è cresciuto. L’arte di toni è davvero unica nel suo genere, non ha riferimenti copiativi né imitazioni. Ci accomuna l’eclettico spirito di creatività. Ogni anno mi dona un suo quadro, di cui vado molto fiero per la sincera amicizia, che ci unisce da tanto tempo”.

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Convertitore DC/DC step-down sincrono da 2A fornisce un’efficienza del 93% a 2MHz e funziona con ingressi da 3,0V a 42V

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  • 13 Novembre 2014

Linear Technology Corporation presenta l’LT8609, un regolatore di commutazione step-down sincrono da 2A con tensione di ingresso massima di 42V. La topologia con rettificatore sincrono fornisce un’efficienza del 93% con una frequenza di commutazione di 2MHz, mantenendo il rumore di commutazione lontano dalle bande di frequenza critiche, come la radio AM e fornendo al tempo stesso una soluzione estremamente compatta. Il funzionamento Burst Mode® mantiene la corrente di riposo sotto i 2,5µA in condizioni di standby senza carico, rendendo questo dispositivo ideale per i sistemi always-on. Il range di tensioni di ingresso da 3,0V a 42V rende l’LT8609 ideale per le applicazioni automotive che richiedono la regolazione in condizioni di avviamento a freddo e sequenze di arresto-avvio con tensioni di ingresso minime di soli 3,0V e sovratensioni transitori superiori a 40V. Gli switch interni da 3,5A possono fornire fino a 2A di corrente di uscita continua con correnti di carico di picco di 3A.

L’LT8609 mantiene la tensione di dropout a livelli minimi di soli 200mV (a 1A) in qualunque condizione, rendendo il dispositivo ideale per le applicazioni con avviamento a freddo, come quelle del settore automotive. La modulazione di frequenza ad ampio spettro e le speciali tecniche di progettazione offrono il funzionamento a basse interferenze elettromagnetiche (EMI) per ridurre al minimo i problemi negli ambienti automotive e industriali. Inoltre, un on-time minimo veloce di soli 45ns consente una frequenza costante di 2MHz che passa da un ingresso a 16V a un’uscita a 1,5V. Il package MSOP dell’LT8609 con caratteristiche termiche avanzate e l’elevata frequenza di commutazione consentono l’uso di condensatori e induttori esterni di piccole dimensioni, fornendo una soluzione compatta ed efficiente dal punto di vista termico.

L’LT8609 utilizza switch di alimentazione interni (superiore e inferiore) ad alto rendimento, dotati di diodo di boost, oscillatore e circuito logico e di controllo integrati in un unico die. Il funzionamento Burst Mode con basso ripple fornisce un rendimento elevato a correnti di uscita ridotte, mantenendo il ripple di uscita al di sotto dei 10mVPK-PK. Grazie alle speciali tecniche di progettazione e a un nuovo processo ad alta velocità, il rendimento rimane elevato in un ampio range di tensioni in ingresso, mentre la topologia della modalità di corrente dell’LT8609 fornisce una risposta rapida in caso di corrente transitoria e assicura un’eccezionale stabilità del loop. Altre caratteristiche sono la compensazione interna, l’indicatore power good, il soft-start, la tracciatura e la protezione termica.

L’LT8609EMSE è disponibile in un package MSOP-10 con caratteristiche termiche avanzate, al prezzo unitario di $ 2,65. L’LT8609IMSE è una versione per applicazioni con temperature industriali, testata e garantita per il funzionamento con temperature di giunzione comprese tra -40° C e 125° C e disponibile a un prezzo di partenza unitario di $2,92. I prezzi si riferiscono a quantità di 1000 pezzi. Tutte le versioni sono disponibili a magazzino. Per maggiori informazioni, visitare la pagina www.linear.com/product/LT8609

 

 

Riepilogo delle caratteristiche: LT8609

 

  • Ampio range di tensioni di ingresso: da 3,0V a 42V
  • Corrente di uscita continua di 2A con picco di 3A
  • Bassissima corrente di riposo con funzionamento Burst Mode®: IQ da 2,5μA con regolazione da 12VIN a 3,3VOUT, ripple di uscita < 10mVP-P
  • Funzionamento sincrono ad alta efficienza a fSW = 2MHz: 93% di efficienza a 1A, 5VOUT da 12VIN
  • Rapido tempo minimo di accensione: 45ns
  • Modulazione di frequenza interna ad ampio spettro per ridotte interferenze elettromagnetiche (EMI)
  • Basso dropout in qualsiasi condizione
  • Tensione di uscita minima di 0,8V
  • Consente l’uso di induttori di piccole dimensioni
  • Regolabile e sincronizzabile: da 200kHz a 2,2MHz
  • Funzionamento in current mode
  • Soglia precisa per pin di attivazione da 1V
  • Compensazione interna
  • Soft-start e tracciatura uscite
  • Package MSOP a 10 conduttori compatto con funzionalità termiche avanzate

 

I prezzi indicati sono solo a scopo di bilancio e possono variare in base a dazi, imposte, tasse e tassi di cambio locali.

 

Linear Technology

 

Inclusa nell’indice S&P 500, Linear Technology Corporation da oltre trent’anni progetta, produce e commercializza un’ampia gamma di circuiti integrati analogici ad alte prestazioni per le principali aziende di tutto il mondo. I prodotti Linear Technology rappresentano un “ponte” tra il mondo analogico e l’elettronica digitale per le soluzioni del settore industriale, automotive e delle comunicazioni, i dispositivi di rete, i computer, la strumentazione medicale, i prodotti di largo consumo e i sistemi militari e aerospaziali. Linear Technology produce inoltre sistemi di power management, conversione dati e condizionamento dei segnali, circuiti integrati RF e per interfacce, sottosistemi µModuleÒe dispositivi di rete con sensori wireless. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.linear.com

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Nasce Tasty Maremma, il portale e-commerce dedicato ai sapori della tradizione

Tasty Maremma – Prodotti tipici toscani è il nuovo portale e-commerce che vi permette di gustare sulle vostre tavole i sapori e le bontà della cucina tradizionale maremmana.

Per offrirvi solo il meglio sono state visitate numerose piccole realtà della Provincia di Grosseto, territorio che offre da sempre grandi eccellenze gastronomiche.

Su Tasty Maremma potremo trovare, ad esempio l’olio toscano, una selezione di ottimi vini toscani bianchi e rossi, birra artigianale chiara e rossa, dolci tipici toscani, prodotti da una piccola azienda di Massa Marittima, ma non solo. Lo store, infatti, è in continuo aggiornamento e nuovi prodotti saranno presto disponibili per voi.

 

Uno dei prodotti di punta che troverete è senza dubbio l’olio toscano proveniente dal territorio di Seggiano e unico olio della Provincia che può fregiarsi dell’importante riconoscimento del marchio DOP (Denominazione Origine Protetta).

L’olio toscano di questo territorio è ottenuto da olivi della cultivar Olivastra Seggianese, una cultivar autoctona che nasce in un territorio compreso fra Seggiano, Castel del Piano ed Arcidosso, che ha sviluppato una notevole resistenza alle basse temperature dell’inverno amiatino. Si distingue per la dimensione contenuta ed il colore delle sue olive, tra il rossastro ed il violaceo durante la fase di crescita e nere al momento della maturazione.

L’olio toscano che ne deriva presenta degli elementi distintivi e particolari, come ad esempio il sapore e l’aroma, fruttato, ma con una base dolciastra, dalla quale si sviluppano un amaro e un piccante ben dosati.

 

Per tutte le aziende produttrici di olio toscano, ma anche per tutte le altre realtà del territorio che vogliono farsi conoscere, è possibile pubblicizzare i propri prodotti tipici, ottenendo la possibilità di essere inseriti sul catalogo online di Tasty Maremma, visitando il sito www.tastymaremma.com e inviando successivamente una mail all’indirizzo [email protected]

 

 

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Il Turismo Equestre per una nuova economia

E’ sotto il brand di FieraCavalli che la collaborazione fra l’Ente Fiera e E.A.R.T.H. Academy (Accademia europea che si occupa di Sviluppo Rurale) darà vita, il 7 e l’8 novembre, all’unico Workshop del settore  in cui le imprese avranno l’opportunità di proporre i loro pacchetti di Turismo Equestre e Ruralità a Tour Operator del mercato statunitense, canadese, russo, del nord Europa e dell’est europeo. Ma per essere ancora più vicini alle esigenze di un mondo della comunicazione che cambia a ritmi sempre più frenetici, l’appuntamento si arricchisce della presenza dei Blogger (Gruppo Rural Pride), perché non basta essere sul web per avere una visibilità sul mercato. Le aziende devono creare connessioni e valore attraverso lo scambio e l’interazione con gli utenti e gli altri blogger del settore. Happy Bio, B2B, Scuderie Didattiche al Mare, Concept Store, davvero tante le iniziative che questa edizione del Workshop ci riserverà. Appuntamenti frizzanti e coinvolgenti con quel tocco in più che li renderà davvero speciali. Venerdì 7 novembre, alle ore 17.00, un gruppo di Stabilimenti Balneari organizzerà un “HAPPY BIO”, un’idea di come interpretare un nuovo stile di vita, proponendo una degustazione di prodotti biologici del Territorio e presentando il progetto “SCUDERIE DIDATTICHE AL MARE”. Un progetto per far felici i bambini e contenti i genitori: tante splendide ore con l’amico cavallo! Il pomeriggio continua, viaggiando dal mare ai monti attraverso le colline, con le proposte di Turismo Equestre delle Regioni italiane e degustazioni guidate dei prodotti tipici, raccontati attraverso la storia e le tradizioni che rispecchieranno ancor di più il Territorio, fatto di antichi saperi e di attualissimi sapori.

 “Riteniamo che il settore del Turismo Equestre – sottolinea Armando Di Ruzza, project manager di FieraCavalli – sia una grande opportunità per sviluppare economia ed occupazione nel Mondo rurale, nell’ottica di un futuro in cui si competerà sulle esperienze che le imprese sono in grado di realizzare per i propri ospiti/turisti. Esperienze che, coinvolgendo con forme fantasiose il consumatore, rappresentano la forma più evoluta del valore economico. Entrare in questa logica significa dar vita a partnership pubblico-privato per trovare soluzioni di interazione efficaci fra gli attori della filiera Territorio. Il Workshop sarà anche un “concept store”, uno spazio per stimolare dibattiti, idee e buone pratiche con un “taglio” concreto ed operativo sia per quanto riguarda il tema trattato sia per quanto riguarda le modalità di gestione.”

“Le imprese devono creare con i propri ospiti un rapporto emozionale e coinvolgente – termina  Fausto Faggioli, presidente di E.A.R.T.H. Academy –   e in quest’ottica esperienziale l’impresa non propone soltanto servizi, ma anche una filosofia di vita. L’obiettivo è emozionare, sorprendere, in sintesi stimolare la sfera emotiva del consumatore e arricchire in tal modo il valore offerto. Questa è “la strada” di un futuro che, grazie a queste sinergie, diventerà una grande opportunità di economia territoriale, in cui gli incontri in Fiera saranno elementi essenziali per comunicare anche il messaggio EXPO 2015 “Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita”. Raccontare un Territorio significa coglierne ogni elemento, valorizzarne ogni dettaglio, capirne l’essenza ed ecco come il Turismo Equestre, i Prodotti Tipici, l’Ambiente, le Strutture ricettive, gli Eventi diventano tutti espressione di un’unica Realtà che deve essere comunicata con entusiasmo ed emozione.”

 

 

 

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Luca Maris: Da Cantante Di Provincia Ad Artista Di Fama Nazionale

Luca Maris cantante, autore, compositore, arrangiatore, produttore tra pop e arrangiamenti classici, tra elettronica e lirica, tra citazioni colte e ironia. Napoletano con radici ben salde nella musica italiana a tutto tondo mantiene comunque forti i contatti con la sua identità originaria.

Nel raccontare i suoi esordi nel mondo musicale spiega: “I miei esordi risalgono all’età di 8 anni ad Afragola in provincia di Napoli, aprendo alcune feste di piazza, che organizzavano i vari comitati di zona. Spesso aprivo io l’evento musicale interpretando canzoni classiche napoletane. In una di queste performance canore subito dopo di me si esibì il grande Mario Merola, che prima di salire sul palco mi fermò e mi disse: ‘Ragazzo sei stato proprio bravo, continua così che ce la farai. Per me quello è stato un giorno memorabile e un momento davvero speciale, che ancora oggi porto nel cuore con intensa emozione’“.

Nel commentare la fortunata collaborazione nata con Tony Esposito dice: “La collaborazione con Tony è nata perché l’ho fortemente voluta e cercata e lui generosamente mi ha accontentato. Infatti, fin da bambino sono sempre stato un suo grande fan. Per incontrarlo andai a un suo concerto e a fine serata quando lo vidi, che accoglieva i fan nel camerino per le foto e gli autografi mi presentai anch’io e gli manifestai il mio desiderio di avere da lui lezioni di percussioni. Tony mi diede poi appuntamento per approfondire il discorso percependomi molto deciso e determinato allo studio musicale. Da lì è iniziato tutto il nostro percorso insieme, che negli anni ci ha portato a fare numerosi concerti in giro per il mondo. Inoltre, abbiamo fatto insieme televisione, teatro, radio, videoclip musicali, conferenze stampa e tante altre importanti iniziative in ambito nazionale e internazionale“.

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Il segreto del successo delle vendite temporanee

Negli ultimi tempi, complice il perdurare della crisi economica, negozi ed esercizi commerciali registrano un progressivo calo degli acquisti. È una tendenza che interessa generalmente tutte le aree merceologiche: le abitudini dei consumatori sono cambiate e nemmeno saldi di fine stagione, outlet e mercatini dell’usato sembrano essere in grado di invertire il trend negativo e di incrementare gli incassi in modo profittevole.

Il consumatore moderno infatti è sempre più attento: cerca la qualità al miglior prezzo e utilizza svariati canali per conoscere e acquistare il prodotto interessato. Sono quindi necessarie nuove metodologie di vendita, in linea con strategie capaci di comprendere e soddisfare le esigenze del consumatore di oggi.

La soluzione consiste nel seguire l’esempio di una strategia che arriva dagli Stati Uniti e che ha fatto registrare ottimi successi in ogni ambito merceologico: l’organizzazione di vendite temporanee attraverso l’allestimento di Temporary Shop.

Già da alcuni anni Temporary Shop e Temporary Store si stanno diffondendo anche in Italia, soprattutto nelle grandi città dove un evento come la vendita straordinaria ha la possibilità di raggiungere ottimi risultati. Ora la tendenza comincia a interessare anche i centri più piccoli.

Si tratta di creare nuovi spazi di vendita dove l’attenzione venga focalizzata su alcuni prodotti specifici. Tali prodotti vengono presentati in modo persuasivo e in contesti curati sotto l’aspetto del design. Il fattore determinante è però il periodo limitato nel tempo in cui tale vendita viene effettuata: solitamente la durata è di alcuni mesi ma non sono rari i casi di temporary shop aperti solo per qualche giorno.

Il segreto sta nel curare l’iniziativa nei minimi dettagli: dalla scelta della posizione ideale all’allestimento interno del negozio temporaneo, dall’ideazione e diffusione del piano marketing all’espletamento delle pratiche amministrative legate alle varie normative locali in materia di commercio.

Individuare la location perfetta è fondamentale: la superficie di vendita va allestita in modo tale da poter accogliere il numero di persone desiderato, presentare un design accattivante, essre visibile e facilmente raggiungibile. Non è da meno poi la promozione dell’evento, attraverso una campagna pubblicitaria pianificata attentamente.

I negozi temporanei hanno successo perché giocano sulla psicologia legata all’acquisto: la disponibilità limitata nel tempo di un prodotto e l’idea di base che si tratti di un evento unico e irripetibile stimolano il processo d’acquisto suggerendo al consumatore la necessità di un’occasione da cogliere al volo.

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Vacanze in Sardegna 2015: perché scegliere una casa in affitto

È vero, l’estate è terminata anche se il sole che sta continuando a baciare la Sardegna di certo non lo conferma, eppure c’è già chi ha cominciato a pensare alle prossime vacanze in Sardegna 2015. Oltre ai tanti turisti affezionati all’isola che ormai non rinunciano da anni ad un tuffo nel suo meraviglioso mare, ce ne sono altrettanti che attendono di visitarla per la prima volta, con la certezza che non ne rimarranno affatto delusi.

Con i suoi quasi 2000 chilometri di coste stupende e una situazione climatica che può vantare temperature miti e sole per almeno 7 mesi all’anno, la Sardegna è una di quelle mete che almeno una volta nella vita bisognerebbe visitare. Ma non c’è soltanto il mare a renderle giustizia, bensì le zone montuose dell’interno, le tradizioni, la flora, la fauna, l’archeologia, l’enogastronomia…ogni aspetto di quest’isola presenta qualcosa di magico e inaspettato che merita di essere scoperto.

Ma quale soluzione abitativa scegliere per vivere in completo relax queste tanto desiderate vacanze in Sardegna? Le case in affitto rappresentano sicuramente un alloggio comodo ed economico, adatto ad ogni tipo di esigenza. Appartamenti Sardegna per quelle coppie che amano la praticità, ville con giardino per chi ama trascorrere parecchio tempo all’aria aperta o magari viene in vacanza in compagnia del proprio animale domestico, ville con piscina per chi vuole quel dettaglio di lusso che al tempo stesso rende divertente il tempo trascorso in casa, ville direttamente sul mare per chi la spiaggia vuole praticamente viverla dalla mattina alla sera.

Sono tante le agenzie di case vacanza in Sardegna che offrono prezzi e pacchetti interessanti: dalla nave inclusa al posto letto extra, dai servizi agli sconti sulla durata del soggiorno. Alcune agenzie, come la Explore Sardinia che da oltre dieci anni propone centinaia di case vacanza in Sardegna, propongono interessanti offerte Sardegna 2015 per chi prenota le vacanze con largo anticipo.

C’è da scommettere che anche per la prossima estate 2015 la Sardegna farà parlare di se e farà sognare le centinaia di migliaia di turisti che non vorranno perdersi lo spettacolo.

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La nuova legge del 2014 sul rimborso del farmaco off label

L’Avv. Andrea Castelnuovo affronta il tema della prescrizione del farmaco off label parlando della nuova legge introdotta nel 2014.

Nel 2014 è entrata in vigore una nuova norma che modifica sensibilmente tutta la tematica della prescrizione del farmaco off label: il Decreto Legge 36 del 20 marzo 2014 (ampiamente, anzi clamorosamente, modificato dalla legge di conversione del 16 maggio) ha introdotto dopo l’articolo 4 di cui abbiamo parlato, il nuovo comma 4 bis all’art 1 della legge 648 del 1996 che così dispone: 4-bis. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell’ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell’elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell’ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tal caso l’AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni».

Questa norma si inserisce nell’ambito di una riforma della normativa sugli stupefacenti per effetto di una pronuncia della corte costituzionale che aveva dichiarato costituzionalmente legittime alcune norme, e prende la stura dalla nota vicenda (assurta all’onor di cronaca) dei farmaci per il trattamento delle maculopatie con iniezioni intravitreali.

Il caso fu, ed è, di notevole interesse scientifico, legale e poi anche giudiziario visto che sono ancora in corso i procedimenti che lo hanno ad oggetto. Ecco che cosa successe.

Dopo le limitazioni all’utilizzo di farmaci off label previste dalla Finanziaria 2007, con determinazione del 23 Maggio 2007 l’AIFA inserì il bevacizumab nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del SSN, ossia la fascia H, per il trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare.

Il bevacizumab era ed è un farmaco utilizzato off label dagli oculisti per il trattamento della AMD, e la sua rimborsabilità si contrapponeva alla non-rimborsabilità di due farmaci on label, specificamente autorizzati per la degenerazione maculare correlata all’età: il pegaptanib (immesso in commercio in Italia nell’ottobre 2006) e il ranibizumab (è un frammento anticorpale del bevacizumab, con alcune modifiche nella sequenza aminoacidica che ne aumentano il legame al VEGF, la cui commercializzazione è stata approvata dall’EMA il 30 gennaio 2007).

Il trattamento intravitreale con bevacizumab era da ritenersi doppiamente off label: 1) il bevacizumab, un anticorpo direttamente correlato al ranibizumab, è autorizzato per il trattamento del cancro colorettale e del carcinoma mammario metastatico, e 2) non ne è prevista la somministrazione per via intravitreale.

Sta di fatto che il ranibizumab è molto più economico rispetto ai due farmaci on label, il che sembra esser stata la vera ragione per cui l’Agenzia per due anni ha consentito che il farmaco off label, di fatto, fosse l’unico effettivamente utilizzabile ed utilizzato.

Solo con la Determinazione del 4 marzo 2009 l’AIFA ha modificato la Determinazione del 23 maggio 2007, quale inevitabile conseguenza del fatto che ai due farmaci approvati per quell’indicazione terapeutica, già in classe C, con Determinazioni del 4 dicembre 2008, , e’ stata attribuita la classe H. Nella parte motivazionale della Determinazione, si legge che stante la normativa (legge 648) “il farmaco non possa più essere inserito nella lista per le indicazioni per le quali esistono farmaci approvati e che vada quindi regolarizzata la posizione del «bevacizumab (Avastin)» rispetto ai due nuovi farmaci rimborsati per tale indicazione”.

L’AIFA ha dunque limitato l’erogabilità del bevacizumab (già inserito nell’elenco ex legge n. 648 per il trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare) per le seguenti indicazione terapeutica: 1) trattamento delle maculopatie essudative non correlate all’età e 2) trattamento delle maculopatie essudative correlate all’età già in trattamento con bevacizumab; trattamento del glaucoma neovascolare. Criteri di esclusione: degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all’età, maculopatie non essudative e patologie oculari non caratterizzate da neovascolarizzazione.

La determinazione AIFA 4 marzo 2009 è stata annullata nel maggio 2010 dal TAR del Lazio ritenendola illegittima nella parte in cui manteneva “la rimborsabilità di “Avastin“ per le Maculopatie essudative correlate all’età, già in trattamento con il principio attivo “bevacizumab” per “violazione dell’art,1 della legge n.648/1996, che consente l’utilizzazione di farmaci “off label“ (e cioè al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate) in casi eccezionali in cui non si rinvengono alternative terapeutiche valide per il trattamento di una determinata patologia, prevedendone altresì la rimborsabilità a totale carico del S.S.N.”

Oggi, dopo che il problema avuto altre vicissitudini anche di carattere giudiziario, il legislatore ha ritenuto di risolvere la questione inserendo il nuovo comma quattro bis nella legge 648.

Dobbiamo osservare che, tuttavia, la questione della legittimità dei trattamenti off label resta aperta, posto che la legge 648 si occupa di off label sotto il profilo della rimborso mentre la legge 94 si occupa del diverso profilo della “legalità” della prescrizione, secondo parametri che non necessariamente coincidono.

E il nuovo comma 4 bis modifica ed integra il disposto della legge 648, ma non incide sui paletti di legalità fissati dalla legge 94: mi pare, leggendo il testo delle due norme in maniera sinottica, che dal punto di vista della legge Di Bella la mancanza di un’alternativa on label continui a rimanere uno dei parametri per cui la prescrizione off label sia legittima mentre, sotto il profilo della legge 648 ossia della rimborsabilità del farmaco, questo paletto può venire a mancare per effetto del nuovo comma quattro bis.

Siamo alle solite: il doppio binario tra normativa che stabilisce regole di condotta normativa che ad oggetto gli aspetti finanziari ed economici si va divaricando sempre di più e la distanza talvolta pare incolmabile. La legge stabilisce delle regole per prescrivere un farmaco al di là dell’indicazione terapeutica prevista dalla AIC e tra queste regole c’è quella per cui non posso prescrivere in questo modo se esiste un farmaco approvato per quella particolare patologia, dall’altra parte abbiamo una norma di carattere finanziario che stabilisce che un farmaco può essere rimborsato dal servizio sanitario nazionale anche se approvato per un’indicazione terapeutica diversa rispetto a quella per cui viene prescritto, ed in questo bailamme non si capisce con quanta serenità il medico possa procedere e con quanta efficienza il servizio sanitario possa dispensare.

È anche di un certo interesse comparare il testo originario del decreto legge di marzo con quello che abbiamo appena riportato essere il testo definitivo risultante dalla legge di conversione. Il testo originario, che oggi ovviamente non è più in vigore essendo sostituito dalla legge che ha convertito il decreto, era il seguente, e stabiliva una procedura assai più complessa:

4-bis. Nel caso in cui l’AIC non comprenda un’indicazione terapeutica per la quale si ravvisi un motivato interesse pubblico all’utilizzo, l’AIFA può registrarla, previa cessione a titolo gratuito al Ministero della salute dei diritti su tale indicazione da parte del titolare dell’AIC.

Qualora il titolare dichiari di volerla direttamente registrare, sono definiti con l’AIFA i termini e le modalità di avvio degli studi registrativi relativi alla medesima indicazione. Nel caso in cui il titolare si opponga immotivatamente alla registrazione dell’indicazione terapeutica di interesse pubblico ne viene data adeguata informativa nel sito istituzionale dell’AIFA.

4-ter. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell’ambito dei farmaci autorizzati, l’indicazione terapeutica per la quale sia stato avviato l’iter di registrazione ai sensi del comma 4-bis può essere inserita provvisoriamente nell’elenco di cui al precedente comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del SSN nel caso in cui, a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA, tenuto anche conto dei risultati delle eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell’ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, nonché della relativa onerosità del farmaco autorizzato per il SSN il farmaco sia sicuro ed efficace con riferimento all’impiego proposto rispetto a quello autorizzato. In tal caso AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti ed assume tempestivamente le necessarie determinazioni.

4-quater. L’inserimento provvisorio ai sensi del comma 4-ter è disposto in attesa che siano disponibili i risultati delle sperimentazioni cliniche condotte sul farmaco e diviene definitivo previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA.

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La normativa di riferimento per i farmaci off-label

L’Avv. Andrea Castelnuovo fa chiarezza su quale sia la normativa che disciplina i farmaci off label.

Essenzialmente l’off label è disciplinato da tre fonti normative: la Legge 8/4/1998 n. 94, la Legge 23/12/1996 n. 648 e il Decreto Ministeriale 8/5/2003.

L’art. 3 della Legge 94, meglio nota come “legge Di Bella”, (rubricato “Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate”) stabilisce le seguenti regole:
A) il medico, nel prescrivere un medicinale prodotto industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio;
B) in singoli casi il medico – sotto la sua diretta responsabilità – può impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un’indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata (oppure riconosciuta agli effetti della 648 del 1996, di cui diremo), alle seguenti condizioni:
1. previa informazione del paziente,
2. previa acquisizione del consenso del paziente,
3. se il medico ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali on-label, ossia per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione,
4. purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.
La legge dispone che in nessun caso il ricorso (anche improprio) del medico alla facoltà di curare con farmaci off label può costituire riconoscimento del diritto del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del SSN, al di fuori dell’ipotesi disciplinata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
Il quinto comma dell’articolo 3 prevede che la violazione, da parte del medico, di queste disposizioni sia oggetto di procedimento disciplinare, e che in caso di violazione la sanzione minima irrogabile sia la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.

La legge 23/12/1996 n. 648 stabilisce che, qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale:
1. i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale,
2. i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica
3. i medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata (off label, cioè), inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall’AIFA

Il D.M. 8/5/2003 regolamenta l’uso compassionevole del farmaco assicurando ai pazienti l’accesso a terapie farmacologiche sperimentali con oneri a carico delle imprese produttrici, cui il medico può chiedere il farmaco.
L’autorizzazione è rilasciata – quando non esista valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi, o di malattie rare o di condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita – se:
a) il medicinale sia già oggetto, nella medesima specifica indicazione terapeutica, di studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase terza o, in casi particolari di condizioni di malattia che pongano il paziente in pericolo di vita, di studi clinici già conclusi di fase seconda;
b) i dati disponibili sulle sperimentazioni di cui alla lettera a) siano sufficienti per formulare un favorevole giudizio sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale richiesto.

Su questa normativa di base, sono intervenute due norme contenute nelle leggi finanziarie per il 2007 ed il 2008. Iniziamo da quest’ultima.
L’art 1 comma 349 della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) pone un parametro importante alla discrezionalità della valutazione con cui l’AIFA inserisce i farmaci nell’elenco di cui alla legge 648 (farmaci off label a totale rimborso): la Commissione tecnico-scientifica dell’AIFA valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

L’art. 1 comma 796 lettera Z, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha sostanzialmente vietato l’off label sistematico in sede ospedaliera a spese del SSN: la facoltà di fare off label secondo la legge 94 “non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presìdi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.
C’è da dire che l’AIFA ha aggiornato con Determinazioni 29/5/2007 e 16/10/07 l’elenco dei farmaci di cui alla legge 648/96 ponendo particolare riguardo ai settori dell’oncologia e della pediatria, i quali maggiormente avrebbero risentito di un’interpretazione restrittiva della norma contenuta nella Legge Finanziaria.

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MarcoPolo B2B, il portale che lancia la tua azienda all’estero

Nasce MarcoPolo B2B, il web export manager che permette alle aziende di sviluppare il proprio business e dominare i mercati esteri.

Padova, 31/10/2014 – Sono ufficialmente aperte le registrazioni a MarcoPolo B2B (www.marcopolob2b.it), il nuovo portale business to business nato per permettere alle aziende italiane di vendere i prodotti MADE IN ITALY in tutto il mondo.

MarcopoloB2B.it nasce dall’esperienza di un team di professionisti del web marketing: ricalcando le orme di altri portali mondiali, e visti la forte vocazione esportatrice e l’ apprezzamento del brand “made in italy” nel mondo, l’obiettivo è quello di offrire uno strumento efficace alle migliaia di piccole aziende che non dispongono di struttura e risorse per proporsi nel mercato mondiale.

Iscrivendosi gratuitamente al portale, le aziende potranno creare una vetrina personalizzata, nella quale esporre virtualmente la propria merce, rendendola visibile a migliaia di potenziali clienti in tutto il mondo, e potendo allo stesso tempo accedere alle richieste di acquisto di buyers internazionali.

Il made in Italy conosce moltissimi estimatori al di fuori dei confini nazionali per la qualità dei prodotti e la cura nei dettagli: ecco perché il suo sviluppo e la sua valorizzazione non possono prescindere dai mercati esteri.

Perché iscriversi? Grazie a Marco Polo B2B ciascuna azienda potrà migliorare ed ottimizzare la propria visibilità nel web, ottenendo maggiori contatti da parte di grossisti e clienti esteri interessati alla nostra produzione nazionale, trovando dei potenziali partners in mercati in rapida e costante ascesa. Le aziende iscritte saranno sottoposte ad un processo di certificazione e verranno tutelate nella compravendita, permettendo in maniera seria ed efficace di aumentarne le opportunità commerciali.

Le aziende italiane vogliono giustamente valorizzare il proprio prodotto ed aumentare il fatturato; la resistenza di piccoli e medi imprenditori a sfruttare la redditizia strada del commercio elettronico è tuttavia il primo ostacolo che si frappone fra successo economico ed azienda stessa.

Il servizio di e-commerce offerto da Marco Polo B2B permette di ampliare i propri orizzonti commerciali, facendo affidamento su una piattaforma gestita da professionisti del settore, che potranno offrire strumenti adeguati per lo sviluppo del business nei mercati mondiali .

Marco Polo B2B

via IV Novembre, 10

35010 Limena (PD)

Web Site: www.marcopolob2b.it

E-mail: [email protected]

 

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L’OFF LABEL e la responsabilità nella prescrizione del farmaco

L’Avv. Andrea Castelnuovo parla delle questioni giuridiche sulla responsabilità nella prescrizione del farmaco con un focus sull’off label.

Di norma il medico deve utilizzare e prescrivere i farmaci secondo le indicazioni terapeutiche per le quali è stata autorizzata la sua immissione in commercio.
Esiste però la possibilità di farne uso per trattare patologie diverse o con modalità di somministrazione o posologia differenti (in questo si sostanzia l’off label), ma dobbiamo sapere che per esercitare legittimamente questa pratica – che si ispira alla teorica della libertà di cura – la legge stabilisce precisi paletti.

Questi paletti vennero posti dal legislatore, colmando il precedente vuoto normativo, quando si trattò di disciplinare la sperimentazione ufficiale del c.d. Multitrattamento Di Bella.

Negli anni ‘90 accadde che numerosi malati terminali di cancro, pazienti trattati secondo il “protocollo” del M.D.B., ricorsero ai Pretori (oggi il Pretore non esiste più, in quanto le funzione di quel giudice sono state attribuite alla competenza del Tribunale), chiedendo al giudice di ordinare alla ASL di somministrare loro gratuitamente la somatostatina. Come noto, quel farmaco era gratuitamente prescrivibile in fascia A per alcune malattie quali l’acromegalia ma non per i tumori, ed era reperibile solo con difficoltà nelle farmacie italiane al costo di £ 500.000 circa a dose. Le ASL sostenevano che sarebbe stato anomalo porre a carico del SSN l’impiego sistematico di farmaci per indicazioni diverse da quelle approvate con il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Ebbene, molti Pretori stabilirono che la richiesta dovesse essere accolta in quanto volta alla tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione, quindi ordinarono in via d’urgenza alle ASL di somministrare gratuitamente il farmaco allorché, in presenza di sindromi di particolare gravità, esso apparisse l’unico potenzialmente efficace in assenza di ogni altra valida alternativa terapeutica.

Come sappiamo, la sperimentazione ufficiale sul M.D.B. diede esito negativo, ma il decreto legge n° 23 del 1998 (convertito nella Legge 94) che introdusse la sperimentazione, è rimasto a dare una disciplina dell’off label. Infatti, pur riguardando precipuamente le sperimentazioni cliniche in campo oncologico, introduce «altre misure in materia sanitaria», e nel preambolo si fa certo riferimento al «multitrattamento Di Bella», ma anche, in via generale, all’impiego di medicinali per indicazioni terapeutiche non autorizzate. Ne consegue che, pur trovando la propria essenziale ragion d’essere nell’esigenza di «disciplinare, in via eccezionale, la sperimentazione clinica del multitrattamento Di Bella» e di dare risposta ai problemi correlati, il predetto decreto-legge non si limita a tale vicenda, per cui non vi è discriminazione oggettiva a danno dei farmaci che compongono detta terapia.

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