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L’INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001

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  • 25 Agosto 2011

Dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 121/2011 che estende la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 121/2011, viene recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all’ambiente.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste dal nuovo articolo 25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001, oltre ai reati nel trattamento dei rifiuti, sono applicabili anche in caso di violazioni ai nuovi articoli del codice penale introdotti: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis); “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art. 733-bis).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), si applicano all’Ente le sanzioni pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di ottocento quote (da 38.700 a 1.239.200 Euro).
Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate sanzioni interdittive, previste dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi.

Il decreto legislativo n. 121/2011 ha previsto anche l’applicazione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dall’attività, ma solo nell’ipotesi in cui l’Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:
a) “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Per la violazione dell’articolo 727-bis è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (da 64.500 a 387.250 Euro).
Per la violazione dell’articolo 733-bis è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (da 38.700 a 387.250 Euro).

L’inserimento dei reati ambientali, nel testo del decreto legislativo n. 231/2001, impone alle Aziende un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di eventi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sull’immagine aziendale.

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Sapra evidenzia “Anche i lavoratori hanno i loro obblighi in materia di sicurezza aziendale”

Sapra Sanità, centro sanitario polispecialistico con autorizzazione in materia di medicina del lavoro, interviene in una tematica estremamente delicata, fulcro della sua attività sul territorio italiano da anni, quella della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. “si deve ricordare che la sicurezza scaturisce dalla sinergia tra titolare, dipendenti e RSPP”.

Generalmente si ritiene che sia dovere delle aziende prendere tutte le misure necessarie affinché un luogo di lavoro possa essere ritenuto oggettivamente sicuro e a norma, nel rispetto dell’ampia legislazione in materia. Questo ovviamente è un dato di fatto indiscutibile. Le aziende devono per legge valutare e riconoscere i rischi e conseguentemente adottare tutte le contromisure necessarie al fine di eliminarli o quanto meno ridurli il più possibile.

Tuttavia l’ottemperanza di certi obblighi non riguarda esclusivamente l’azienda e i suoi proprietari. Un atteggiamento corretto, diligente e informato viene richiesto a tutti coloro che prestano il loro operato all’interno dell’impresa, siano essi dipendenti o collaboratori. L’articolo 20 del D.Lgs. 81/08 descrive in modo proprio e approfondito i doveri che ciascun lavoratore deve adempiere, primo fra tutti il prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di quella di tutti coloro con cui si condivide lo spazio lavorativo.

Ovviamente il datore di lavoro dovrà fornire un’adeguata formazione in merito, ma la negligenza non è mai ottemperata. Atteggiamenti che mettono in pericolo la propria o altrui incolumità sono punibili e un dipendente ne può essere ritenuto penalmente responsabile se sussistono tutti i presupposti informativi imposti dalla legge.

Sapra Sanità sottolinea come, parlando dei doveri di un lavoratore, si debba parlare di obbligo di diligenza, o meglio di rispetto delle regole di tecnica e di esperienza insite al tipo di mansione, ovvero al tipo di prestazione dovuta, e in cui rientrano anche quelle preventive poste dalla legislazione e le misure che, secondo la particolarità del ruolo, l’esperienza e la tecnica, il titolare predispone, in base all’art. 2087 c.c., al fine di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

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Quante aziende devono ancora attivarsi in materia di Stress lavoro correlato?

Manca poco più di un mese alla scadenza dei termini per la messa in regola di aziende di ogni livello e dimensione in materia di stress lavoro correlato. Dai dati statistici nazionali emerge che molte imprese private e pubbliche devono ancora intraprendere la giusta strada forse perché sperano in un ulteriore rinvio.

Sapra Sanità sottolinea, ancora una volta, come lo stress lavoro correlato abbia provocato a livello europeo una perdita di produttività stimata intorno ai 77 miliardi di euro, gravando sull’economia con costi pari a 44 miliardi di euro per il solo trattamento dei casi depressivi più gravi. “Da ciò si deve evincere la necessità di tutelarsi, tutelare la propria azienda e i propri lavoratori: infatti lo stress è un fenomeno che colpisce circa il 22% della popolazione attiva e si attesta al secondo posto dopo i problemi associati all’apparato muscolo scheletrico, nella classifica inerente i problemi di salute legati all’attività lavorativa”.

Se è vero che non esiste per così dire uno “stressometro” che quantifichi in modo oggettivo i livelli di stress all’interno di un’azienda, oggi ci sono però gli strumenti idonei e necessari per valutare le fonti di rischio e l’entità degli effetti sui lavoratori. Migliorare l’ambiente, le cause di tensioni prolungate, il rapporto con i colleghi e la dirigenza sono tutti interventi mirati a ridurne le cause e le conseguenze. Un lavoratore stressato è molto meno produttivo, fa più assenze e di conseguenza è un danno enorme per le imprese di oggi che devono seguire ritmi vertiginosi, inoltre poter verificare se sussistano o meno fonti di stress consente anche di distinguere chi se ne approfitta da chi invece è realmente stressato.

In quest’ottica la valutazione stress lavoro correlato diventa un’arma di produttività  per l’impresa e i costi da sostenere vengono conseguentemente visti in modo diverso: non sono più un inutile spesa ma un investimento per il futuro e lo sviluppo dell’economia aziendale.

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