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Garante Privacy: trattamento dati personali e videosorveglianza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, il Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali definisce i principi generali relativi al trattamento dei dati personali e sistemi di videosorveglianza.

Nello specifico, “la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l’utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali”. Viene considerato dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica identifica o identificabile.

I sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati solo se rispettano i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. Devono essere installati nel rispetto non solo della protezione dei dati personali, ma anche di altre disposizioni dell’ordinamento, come ad esempio l’ordinamento civile e penale in riferimento alle interferenze nella vita privata o sul controllo a distanza dei lavoratori.

Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve essere fondato sulla base dei presupposti di liceità dettati dal Codice sulla privacy e prevede la tutela sia dei soggetti pubblici sia di quelli privati ed economici.

Tutti i sistemi informatici utilizzati devono essere conformati in origine affinché non vengano utilizzati in maniera irregolare i dati relativi a persone identificabili. Si tratta questo del principio di necessità che prevede, appunto, una configurazione attenta dei sistemi informativi e dei programmi informatici, così da ridurre al minimo l’utilizzo dei dati personali, come previsto dall’articolo 3 del Codice privacy.

L’attività di videosorveglianza deve essere, inoltre, effettuata garantendo il principio di proporzionalità, sia nella scelta della modalità di ripresa che di dislocazione, ma anche durante le fasi relative al trattamento dei dati che devono essere comunque sempre utilizzati senza andare oltre le finalità precedentemente dichiarate.

Ad ogni modo, il sistema di videosorveglianza viene utilizzato per proteggere l’incolumità degli individui, anche per quanto riguarda la sicurezza urbana e pubblica; per proteggere la proprietà; rilevare, prevenire e controllare le infrazioni svolte da soggetti pubblici e per acquisire delle prove.

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Prevenzione incendi e assistenza antincendio: le misure di sicurezza

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 stabilisce i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

In particolare, nell’allegato I vengono fornite le linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, tra cui l’adeguatezza delle misure di sicurezza. In materia di prevenzione incendi e assistenza antincendio, le attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Vigili del Fuoco devono essere adeguate a quanto previsto dalla normativa vigente.

Si fa riferimento, nel dettaglio, alle vie di esodo, ai mezzi e impianti per lo spegnimento, alla rivelazione e allarme antincendio e all’informazione e formazione. Per quanto riguarda le vie di esodo è opportuno che venga garantita una riduzione del percorso di esodo, che ci sia una protezione lungo le vie di esodo, che venga installata un’ulteriore segnaletica e che sia un potenziamento dell’illuminazione e una limitazione dell’affollamento.

Per quel che riguarda, invece, i mezzi e impianti di spegnimento, è necessario realizzare ulteriori approntamenti e installare impianti di spegnimento automatici. Per la rivelazione e allarme antincendio, è opportuno prevedere l’installazione di un sistema di allarme più efficiente e la riduzione della distanza tra i dispositivi per la segnalazione manuale.

Nei piccoli luoghi di lavoro, inoltre, è necessario risistemare tutte le attività per far in modo che in caso di incendio questo possa essere rilevato da tutte le persone presenti nel medesimo luogo.

Per quel che riguarda, infine, l’informazione e formazione, predisporre di un programma di controllo e manutenzione del luogo di lavoro ed emanare specifiche disposizioni per far sì che ci sia la giusta informazione sulla sicurezza antincendio, anche secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Infine, è necessario controllare che vengono garantiti corsi di aggiornamento a tutto il personale che utilizza materiali facilmente combustibili o sostanze infiammabili.

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“Sicurezza al… lavoro”, un’iniziativa dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il Dipartimento per la diffusione della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblicando un opuscolo dal nome “Sicurezza al… Lavoro”.

L’opuscolo nasce con l’intento di sensibilizzare datori di lavoro e lavoratori sul tema della sicurezza sul lavoro, attraverso la diffusione capillare delle regole della prevenzione.

L’intervento dei Vigili del Fuoco nel settore della sicurezza sul lavoro si traduce non solo in termini di assistenza antincendio, ma anche di gestione delle emergenze e di interventi per il primo soccorso. L’opuscolo informativo è stato realizzato prendendo in considerazione i settori lavorativi dove generalmente si registra il maggior numero di incidenti, ossia agricoltura, edilizia e servizi.

La particolarità dell’iniziativa consiste nel fatto che il materiale informativo è stato tradotto in 6 lingue per favorire la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro anche tra la popolazione straniera residente in Italia.

Hanno collaborato, oltre che i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, anche il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Fondo Europeo per l’Integrazione, i Centri Territoriali Immigrati e gli Sportelli Unici delle Prefetture. L’iniziativa coinvolge l’intero territorio nazionale.

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