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Per la Regione Veneto l’applicazione del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001 rappresenta uno strumento di garanzia e di trasparenza dell’operato degli OdF accreditati

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  • 20 Gennaio 2016

Tenuto conto delle profonde trasformazioni che il sistema della formazione professionale ha subito in questi ultimi anni, sono state aggiornate dalla Regione Veneto le procedure per l’accreditamento e per la verifica dei requisiti per il mantenimento dello stesso che in sintesi sono:

non concedere o non confermare l’accreditamento in capo ad un ente che abbia in comune con un altro ente accreditato il rappresentante legale;

prevedere per gli enti già accreditati e a quelli che fanno istanza di accreditamento il requisito del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Detta previsione consente un maggior

controllo pubblico sugli organismi di formazione e l’allineamento con quanto già disposto dal sistema di accreditamento ai servizi al lavoro con DGR n. 2238/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.3)”;

richiedere agli enti già accreditati e a quelli che fanno istanza di accreditamento, l’adozione di un Modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, fatte salve le esclusioni di legge.

L’applicazione del Modello di cui al D.Lgs. 231/2001 rappresenta uno strumento di garanzia e di trasparenza dell’operato degli OdF accreditati per migliorarne l’organizzazione e l’efficacia di funzionamento. Tale requisito sarà previsto anche dal modello di accreditamento dei Servizi al lavoro.

Nella Regione Veneto sono iscritti attualmente nell’elenco regionale degli OdF, (istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e successive modifiche e integrazioni), 460 OdF, per un totale di n. 529 sedi operative accreditate. I soggetti inseriti nella lista degli accreditati per i Servizi al Lavoro in ambito regionale (Art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3) sono circa 480 di cui il 35% (Enti accreditati ai Servizi al Lavoro ex L.R. n. 3/2009) risulta essere accreditato anche alla Formazione Professionale di cui alla L.R. n. 19/2002. Per informazioni visitate mog231

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Modelli organizzativi e di gestione: il loro ruolo nell’organizzazione aziendale

Pare opportuno premettere che una consulenza modello 231 è un intervento molto articolato e complesso che prevede nel tempo costanti attività di monitoraggio e aggiornamento tuttavia non presenta problematiche insormontabili, specie per professionisti della consulenza 231. La prima fase è naturalmente la più dispendiosa, in quanto comporta la costruzione e l’applicazione dello specifico modello organizzativo 231, adattato in funzione della tipologia di ente e dell’ambito di operatività. Le attività e produzioni previste possono essere così sommariamente individuate:

  • analisi dell’organizzazione e strutturazione dell’ente, con costruzione di una mappa del rischio inerente i possibili reati applicabili all’azienda;
  • progettazione degli interventi necessari per l’adeguamento della struttura al modello;
  • progettazione dei sistemi di controllo preventivi, con individuazione dello specifico Organismo di Vigilanza;
  • redazione di un Manuale del modello organizzativo 231, comprensivo del Codice Etico, dei protocolli di gestione volti a programmare specifiche attività di formazione e procedure decisionali interne all’ente, il sistema sanzionatorio interno.

Una volta costruito il modello organizzativo, questo va adottato praticamente dall’ente attraverso atti formali di carattere amministrativo, così come si procederà alla nomina dei componenti dell’organismo di vigilanza. Al fine di garantire trasparenza ed efficacia al modello, tale organismo prevede tra i membri anche la presenza di professionisti del settore esterni all’ente e che spesso coincidono anche con coloro che hanno costruito il modello organizzativo stesso.
La fase successiva dunque riguarderà sostanzialmente tutte quelle attività volte alla gestione del modello (controlli attraverso opportuni interventi di audit, formazione del personale, applicazione del sistema sanzionatorio interno) e al suo costante aggiornamento in funzione di modifiche dell’assetto aziendale, di miglioramenti del modello stesso e soprattutto della legislazione inerente la responsabilità amministrativa degli enti che è in costante trasformazione e ampliamento.

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L’INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001

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  • 25 Agosto 2011

Dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 121/2011 che estende la responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 121/2011, viene recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all’ambiente.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste dal nuovo articolo 25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001, oltre ai reati nel trattamento dei rifiuti, sono applicabili anche in caso di violazioni ai nuovi articoli del codice penale introdotti: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis); “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art. 733-bis).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), si applicano all’Ente le sanzioni pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di ottocento quote (da 38.700 a 1.239.200 Euro).
Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate sanzioni interdittive, previste dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi.

Il decreto legislativo n. 121/2011 ha previsto anche l’applicazione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dall’attività, ma solo nell’ipotesi in cui l’Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:
a) “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Per la violazione dell’articolo 727-bis è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (da 64.500 a 387.250 Euro).
Per la violazione dell’articolo 733-bis è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (da 38.700 a 387.250 Euro).

L’inserimento dei reati ambientali, nel testo del decreto legislativo n. 231/2001, impone alle Aziende un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di eventi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sull’immagine aziendale.

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