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Sim aziendali, controlli e tutela privacy

Con la newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018 il Garante per la Privacy ha reso noto che in riferimento all’argomento delle sim aziendali il datore di lavoro può, attraverso un opportuno sistema di controllo del traffico telefonico aziendale, nel rispetto di precise misure a tutela della riservatezza dei dipendenti.

Allo scopo esclusivo di ridurre i costi dell’azienda e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, l’azienda può trattare alcuni dati desunte dalla fatturazione relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali. In particolare, il Garante ha prescritto che le informazioni sul traffico telefonico vengano trattate solo se necessario, pertinenti e non eccedenti. Rispetto ai numeri delle chiamate in uscita e, laddove consentito nei casi in entrata, viene attuato il mascheramento delle ultime quattro cifre.

Qualora si dovessero verificare consumi eccedenti e anomali, la società provvederà a inviduarne le cause e dove necessario, sottolineerà al diretto interessato l’esigenza di rientrare nei costi aziendali, tenendo comunque conto che i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari. I dati, sulla base del Codice sulla Privacy, potranno essere conservati entro un limite di tempo di sei mesi e non più di un anno. La società dovrà rendere noto adeguatamente ai propri dipendenti e utilizzare un codice disciplinare interno, specificando le condizioni di utilizzo delle sim telefoniche aziendali.

Per approfondire la news, è possibile collegarsi al sito di Studio Borghi, studio paghe milano, esperto nel mondo dell’elaborazione delle buste paga e della consulenza del lavoro.

Si ricorda ai lettori che settimanalmente vengono pubblicate sul portale dello Studio paghe le ultime news e circolari in materia di lavoro e di amministrazione del personale dipendente.

 

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Novità: Inail, comunicazione d’infortunio

Un nuovo adempimento sulla comunicazione d’infortunio, annunciato dall’Inail con circolare del 12 ottobre 2012 n. 42, impone al datore di lavoro di far presente all’INAIL anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno dell’evento, entro 48 ore la presentazione del certificato medico.

Ulteriori precisazioni e chiarimenti sono stati forniti dall’Inail. Noi di Studio Borghi, esperto in paghe e contributi Milano, vi precisiamo le principali.

La comunicazione vale ai fini puramente statistici. Perciò in caso di infortuni oltre i 3 giorni dovrà essere inviata la denuncia d’infortunio, la quale assolve alla comunicazione ai fini statisitici. Il servizio online è stato integrato con la nuova comunicazione che riporta i dati statistici dell’infortunio senza l’indicazione delle retribuzioni. Dalla piattaforma online sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e accedere all’area “Comunicazioni inviate”,ricercare la comunicazione inoltrata e usare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della segnalazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/Comunicazione d’infortunio”.. Certamente, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro, in caso di infortunio, i riferimenti del certificato medico a lui rilasciato comprensivo di numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Nel caso invece in cui il lavoratore dipendente non disponga di numero identificato apposto sopra il certificato medico, sarà tenuto a fornire al proprio datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Si ricorda infine che l’omissione o il ritardo nell’adempimento prevedono sanzioni amministrative pecuniarie a partire da € 548 fino a un massimo di 1972,80 €.

Per chi volesse approfondire tale informativa, è possibile scaricare il formato in pdf dal sito ufficiale di Studio Borghi, studio di outsourcing payroll e consulenza del lavoro a Milano, nell’area riservata alle circolari mensili in materia di lavoro. Sul sito vengono aggiornate con cadenza settimanale tutte le informative principali per le aziende in materia di lavoro.

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In arrivo il decreto sul distacco dei lavoratori nell’Unione Europea

Nel Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco transfrontaliero (ovvero meccanismo in base al quale le imprese presenti nel territorio di uno stato membro prestano servizi tramite i propri lavoratori nel territorio di un altro stato membro) e modifica il regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI).

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono la riduzione del distacco abusivo, attraverso cui si realizza la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e pratiche di concorrenza sleale e l’agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri nell’accertamento dell’autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione dei distacchi abusivi.

Il decreto legislativo individua una serie di elementi fattuali utili a verificare l’autenticità del distacco e prevede, innovando rispetto a quanto attualmente previsto, che nel caso in cui il distacco transnazionale risulti non autentico il lavoratore distaccato è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del distaccatario. Disciplina le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia e dispone che tali condizioni di lavoro devono essere corrispondenti a quelle dei lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività e prevede che in caso di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’impresa distaccante, l’utilizzatore sia solidalmente responsabile. Inoltre impone l’obbligo all’impresa distaccante di comunicare il distacco dei suoi lavoratori in Italia almeno 24 ore prima dell’inizio, fornendo una serie di informazioni relative, tra l’altro, all’impresa distaccante, all’impresa distaccataria, all’identità ed al numero dei lavoratori distaccati e alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco. Infine stabilisce le disposizioni  che disciplinano la cooperazione tra Stati nell’attività di verifica dell’autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi, e che prevedono l’utilizzo al fine della piattaforma informatica europea IMI, veicolo per lo scambio di informazioni tra le Autorità dei diversi Stati membri e per la trasmissione di atti o provvedimenti che le Autorità di uno Stato chiedono vengano notificati o eseguiti nel territorio di un altro Stato membro.

Fonte: Consiglio dei Ministri

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L’unità mobile di Sapra Sanità presenta il progetto di medicina del lavoro in viaggio per l’Italia

Tra le innumerevoli iniziative che Sapra Sanità, centro polispecialistico Toscano, ha attivato in materia di Medicina del lavoro per incontrare le esigenze delle aziende, l’unità mobile rappresenta di sicuro uno degli strumenti più apprezzati.

L’attività svolta da Sapra Sanità in Medicina del lavoro, nel supportare le aziende nelle valutazioni e adeguamenti, sta riscuotendo sempre maggiore successo e non solo a livello locale, dove ovviamente il centro sanitario offre il più valido supporto per l’effettuazione di visite di controllo, ma anche in ambito nazionale grazie al servizio di unità mobile: un vero e proprio ambulatorio su quattro ruote che consente l’esecuzione degli accertamenti direttamente in loco.

La possibilità di raggiungere l’azienda in qualunque parte d’Italia e l’autonomia, che l’attrezzatura di questo camper dà ai medici competenti, hanno fatto si che la medicina del lavoro di Sapra implementasse ancora di più le sue prestazioni in tutto il Paese. Sono stati sufficienti 4 mesi per decretare il successo di questo progetto pensato e realizzato per soddisfare le richieste di aziende e datori di lavoro.

Gli accertamenti periodici, ordinari e straordinari rappresentano gli elementi fondamentali nell’espletamento delle pratiche relative alla medicina del lavoro e alla sorveglianza sanitaria. La possibilità di avere a propria disposizione un’unità mobile perfettamente attrezzata consente a Sapra di offrire il migliore dei servizi anche a quelle aziende che non hanno locali idonei  all’effettuazione di queste visite. Così si ovvia al problema degli spostamenti dei lavoratori che risulterebbe doppiamente oneroso per le aziende sia per i costi dei viaggi che per il tempo perso a livello produttivo: infatti in questo modo i lavoratori sospenderanno la loro attività per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della visita.

Ogni giorno lo staff di Sapra è dunque pronto per raggiungere qualunque parte d’Italia, dalla più vicina alla più lontana intervenendo prontamente e in modo professionale laddove se ne presenti la necessità.

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Quante aziende devono ancora attivarsi in materia di Stress lavoro correlato?

Manca poco più di un mese alla scadenza dei termini per la messa in regola di aziende di ogni livello e dimensione in materia di stress lavoro correlato. Dai dati statistici nazionali emerge che molte imprese private e pubbliche devono ancora intraprendere la giusta strada forse perché sperano in un ulteriore rinvio.

Sapra Sanità sottolinea, ancora una volta, come lo stress lavoro correlato abbia provocato a livello europeo una perdita di produttività stimata intorno ai 77 miliardi di euro, gravando sull’economia con costi pari a 44 miliardi di euro per il solo trattamento dei casi depressivi più gravi. “Da ciò si deve evincere la necessità di tutelarsi, tutelare la propria azienda e i propri lavoratori: infatti lo stress è un fenomeno che colpisce circa il 22% della popolazione attiva e si attesta al secondo posto dopo i problemi associati all’apparato muscolo scheletrico, nella classifica inerente i problemi di salute legati all’attività lavorativa”.

Se è vero che non esiste per così dire uno “stressometro” che quantifichi in modo oggettivo i livelli di stress all’interno di un’azienda, oggi ci sono però gli strumenti idonei e necessari per valutare le fonti di rischio e l’entità degli effetti sui lavoratori. Migliorare l’ambiente, le cause di tensioni prolungate, il rapporto con i colleghi e la dirigenza sono tutti interventi mirati a ridurne le cause e le conseguenze. Un lavoratore stressato è molto meno produttivo, fa più assenze e di conseguenza è un danno enorme per le imprese di oggi che devono seguire ritmi vertiginosi, inoltre poter verificare se sussistano o meno fonti di stress consente anche di distinguere chi se ne approfitta da chi invece è realmente stressato.

In quest’ottica la valutazione stress lavoro correlato diventa un’arma di produttività  per l’impresa e i costi da sostenere vengono conseguentemente visti in modo diverso: non sono più un inutile spesa ma un investimento per il futuro e lo sviluppo dell’economia aziendale.

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