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Feste private a Roma, i pro e i contro delle location

Organizzare delle feste private a Roma potrebbe essere più difficile rispetto alle altre città. La questione non ruota attorno a Roma in quanto tale, bensì in quanto metropoli. Molto banalmente, l’offerta è enorme, e quindi chi organizza potrebbe avvertire un minimo di disorientamento. Da qui a compiere una scelta sbagliata il passo è breve, con tutto ciò che ne consegue per la qualità della festa in sé.

D’altronde, organizza eventi, a prescindere dalla tipologia cui fanno riferimento, presenta le sue difficoltà. In un certo senso, sono necessarie competenze, persino quando si parla di feste private. Un primo passo è conoscere le implicazioni delle varie location a disposizione. Benché ognuna sia diversa dall’altra, possono essere facilmente raggruppate in categorie circoscritte, e analizzate più in generale.

Feste private a Roma: le location

Quali location per le feste private a Roma? Esploriamo le varie possibilità.

  • Abitazioni adibite a residenza. La prima location che viene in mente è l’abitazione privata. In questo caso si parla di festa di appartamento. Certo è una soluzione praticabile e praticata. E’ quella che costa di meno (anzi, non costa affatto). Tuttavia, gli apparentamenti non sempre sono compatibili con il concetto di festa. Senza contare l’oggettivo rischio di subire lamentele da parte dei vicini. Il problema più importante è però la capienza. Gli appartamenti in media sono troppo piccoli per ospitare molti invitati.
  • Locali. E’ la soluzione più sbrigativa. I locali sono fatti apposta per gli eventi. I problemi, però, non mancano nemmeno in questo caso. In primo luogo, i costi lievitano, se pensate a una festa veramente privata, in quanto devono giustificare un’occupazione totale del locale. In secondo luogo, l’offerta – come dicevamo – è imponente, a Roma perlomeno, e scegliere potrebbe risultare complicato. Alcuni locali, comunque, sono più piccoli e pensati appositamente per fare da sfondo a delle feste private, siano esse una tantum e non collegate a nessun evento particolare, o successivi a una cerimonia.
  • Ville attrezzate. E’ una soluzione particolare, che è emersa solo negli ultimi tempi. Per ville attrezzate si intendono le ville gentilizie, in passato adibite a residenza, ristrutturate e ripensate per ospitare eventi. Molto spesso vantano le dimensioni medie, non troppo grandi da risultare dispersive (immaginando una singola festa) né troppo piccole da risultare scomode.

Perché proprio le ville? I motivi sono numerosi.

In primo  luogo, sono abbastanza appartate. Non è detto che siano in periferia ma comunque sono sufficientemente lontane dal centro da fornire la giusta riservatezza.

Secondariamente, forniscono tantissime possibilità, La gestione degli spazi presta il fianco all’organizzazione di attività molto varie. Gli stili e gli approcci possono essere anche molto diversi, e favorire una tipologia di festa piuttosto che un’altra.

Il consiglio è comunque di prestare attenzione alla scelta, dal momento che ogni villa presenta le sue particolarità. Non cedete all’istinto, non fidatevi troppo delle vostre sensazioni a pelle. Piuttosto, valutate i pro e i contro, “visualizzando” la festa a mano a mano che visitate le ville, cercando di individuare le eventuali criticità.

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Allontanamento dell’amministratore di condominio

Sicuramente, chi abita in un condominio avrà, almeno una volta, avuto da ridire sull’operato dell’amministratore e avrà pensato, di concerto con gli altri condomini, di rimuoverlo dall’incarico. A tal proposito, il nostro Codice Civile disciplina le cause che possono portare all’allontanamento dell’amministratori e gli effetti che ne conseguono.

La revoca assembleare

L’art. 1129 del Codice Civile al suo comma 11 prevede che l’assemblea possa deliberare in ogni momento la revoca dell’amministratore. É sufficiente che la revoca sia stata contemplata nell’ordine del giorno al momento della convocazione e che, in fase di deliberazione, venga raggiunto il quorum previsto per la nomina (maggioranza dei presenti e almeno il 50% dei millesimi, o come diversamente stabilito dal regolamento).

In questo caso, si configura una forma di revoca che prescinde da una giusta causa e che può essere comminata anche in assenza di comportamenti scorretti o negligenti da parte dell’amministratore, ma semplicemente sulla base della volontà assembleare, guidata dalle più disparate ragioni.

Proprio per questo motivo, la Corte di Cassazione appare concorde nel riconoscere all’amministratore revocato il diritto di ricevere il compenso originariamente pattuito per l’intera durata del rapporto e la possibilità di agire in via giudiziale per il risarcimento del danno subito per una revoca ingiusta o pretestuosa.

La revoca per giusta causa o giustificato motivo

Il Codice Civile prevede, sempre all’articolo 1129, anche un’ulteriore forma di revoca, questa volta fondata su una giusta causa o su un giustificato motivo.
In tale caso, al fine di disporre la revoca, è necessario che l’amministratore si sia reso responsabile di comportamenti negligenti o scorretti. La stessa norma segnala alcune gravi irregolarità tipiche quali:

  • mancata convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale;
  • ingiustificato e ripetuto rifiuto alla convocazione dell’assemblea per la revoca e la successiva nomina di un nuovo amministratore;
  • mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari o di deliberazioni assembleari;
  • mancata apertura di un conto corrente condominiale;
  • una gestione che abbia creato una possibile confusione tra il suo patrimonio personale e quello del condominio;
  • l’aver acconsentito alla cancellazione di formalità previste nei registri immobiliari per tutelare i diritti condominiali;
  • il non aver curato diligentemente l’azione giudiziaria e la successiva esecutiva coattiva per la riscossione di somme dovute al condominio;
  • la mancata o negligente tenuta dei vari registri (anagrafe condominiale, verbali e assemblee, nomina e revoca dell’amministrazione, contabilità);
  • la mancata comunicazione di alcuni dati, prevista dallo stesso art. 1129 (informazioni da fornire dopo la nomina).

Tale elenco non va considerato tassativo, ovverosia potrebbero sussistere ulteriori ipotesi di grave irregolarità da valutare caso per caso. Tendenzialmente, la Corte di Cassazione ritiene che possa presentarsi una giusta causa di revoca in tutte quelle circostanze in cui il comportamento dell’amministratore, pur senza essere apparentemente scorretto o dissennato, possa alla lunga risultare manifestatamente pregiudizievole per gli interessi dei condomini.

Anche in questi casi, naturalmente, la revoca può essere disposta in via assembleare ma qualora ciò non sia possibile (ad esempio, per mancato raggiungimento dei quorum o per comportamenti scorretti dell’amministratore) si può adire il tribunale e ottenere una revoca giudiziale. La revoca, oltre che per le gravi irregolarità già viste, può essere richiesta anche in caso di omessa o ritardata comunicazione ai condomini di una citazione o di un provvedimento, il cui contenuto eccede le sue attribuzioni (art. 1131, comma 4).

Avendo un carattere urgente ed eccezionale, il processo di revoca giudiziale non necessita dell’azione e della partecipazione di tutti i condomini, ma può essere avviato su iniziativa di uno solo di essi.
Ovviamente, l’amministratore revocato giudizialmente non potrà essere nuovamente nominato dall’assemblea, in tempi successivi.

Conclusione

In conclusione, laddove sorgano delle incomprensioni con il proprio amministratore o ci si voglia rivolgere a un altro professionista, è consigliabile contattare specialisti affidabili e qualificati nella gestione dei condomini, che possano mettere la propria professionalità al servizio di ogni condomino.

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