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Interventi realizzabili con agevolazioni nell’ambito della Legge Regionale n° 18 (1999) e s.m.i. da 50.000 fino a 300.000 di investimento.
Come previsto dalle direttive europee, nel 2015 le Regioni italiane hanno stanziato fondi a favore dell’offerta turistica. Obiettivo della legge è “favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica locale, attraverso la creazione di nuove strutture ricettive e il miglioramento del patrimonio ricettivo esistente, degli impianti e delle attrezzature per il turismo”.
Data Scadenza: 01/01/2020
IN PIEMONTE
La dotazione finanziaria iniziale della Misura è pari ad euro 14.695.659,10. Tale importo è incrementato dai rientri dei finanziamenti concessi ed erogati a valere sulla precedente versione della Misura stessa.
BENEFICIARI
Possono richiedere l’agevolazione le PMI1, la cui attività consista nella gestione di:
- strutture alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 14/95 s.m.i.2, compreso l’albergo diffuso ai sensi della L.R. n. 17/2013 art. 26, così come attuato con DGR n. 74-7665 del 21 maggio 20143;
- strutture extra – alberghiere: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 31/85 s.m.i.;
- campeggi – villaggi turistici: strutture ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 54/79 s.m.i.;
- impianti di risalita: impianti funiviari disciplinati ai sensi della L.R. n. 74/89
e che al momento della presentazione della domanda e fino alla rendicontazione finale dell’intervento, abbiano i seguenti requisiti:
- a) non siano identificabili come “imprese in difficoltà”4
- b) siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- c) la sede destinataria dell’investimento sia sul territorio piemontese;
- d) un codice primario ATECO 2007 compreso tra i seguenti:
– 55.10
– 55.20.51 (esclusa l’attività di B&B)
– 55.30.00
– 55.20.1
– 49.39.01
In deroga alla regola generale, il codice ATECO primario ammissibile può essere attivato anche dopo la presentazione della domanda, purché l’impresa alleghi alla stessa copia della richiesta di variazione del codice di attività primaria con uno di quelli ammissibili.
L’attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell’investimento.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a 50.000 e che rientrino in una delle seguenti tipologie:
- a) Creazione di nuova ricettività
- b) Miglioramento e ampliamento del patrimonio ricettivo esistente
- c) Realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo
- d) Realizzazione di servizi di pertinenza complementari all’attività turistica e della ricettività turistica all’aperto (centri benessere, impianti sportivi, piscine, parcheggi);
e) Interventi di adeguamento tecnico per la gestione degli impianti a fune (esclusivamente impianti di arroccamento ed impianti destinati al trasporto pubblico locale).