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Visita medica aziendale: il giudizio di idoneità alla mansione

Il D.Lgs. 81/2009 ha previsto degli obblighi specifici per il medico competente. Uno dei più importanti è quello previsto dall’art. 40, secondo il quale il medico aziendale deve rapportarsi con il Servizio Sanitario Nazionale per comunicare le informazioni che riguardano i rischi ai quali sono esposti lavoratori.

Il medico competente deve anche effettuare delle visite per emettere il giudizio di idoneità alla mansione, un documento che raccoglie tutti i dati relativi alla salute del lavoratore, con le valutazioni di chi effettua la sorveglianza sanitaria (il medico) sui rischi professionali presenti nell’ambiente lavorativo, che possono condizionare lo stato di salute del lavoratore a causa dello svolgimento di una specifica mansione lavorativa.

Il giudizio di idoneità alla mansione deve essere emesso non solo quando si tratta di visita medica preventiva, ma anche quando viene effettuato un controllo sulle condizioni di salute del lavoratore in occasione di visita periodica, quando la visita medica è stata richiesta dal lavoratore, e in occasione del cambio di mansione.

Il giudizio emesso può essere:
•    di idoneità;
•    di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
•    di inidoneità temporanea;
•    di inidoneità permanente.
Un copia di questo documento deve essere consegnata al datore di lavoro e al lavoratore. Quest’ultimo può ricorrere entro 30 giorni contro il giudizio del medico aziendale, all’organo di vigilanza competente per territorio.

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