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Montaggio e smontaggio ponteggi: obbligo di sovrintendenza da parte del Preposto alla sicurezza.

Grazie la pubblicazione dell’interpello n° 16/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato qual è l’esatta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza del montaggio e smontaggio dei ponteggi.

 

Il responso della Commissione del Ministero è stato richiesto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), che richiede nello specifico quale sia “ la corretta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 81/2008, ed in particolare ai compiti ad esse assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul Preposto ex art.2 comma 1, lettera e).”

 

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) indica il Preposto come la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” (art.2, lettera e) e puntualizza all’art. 136, comma 6, che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.”

 

Si desume quindi che il Datore di Lavoro ricorra, qualora non possa sovrintendere personalmente sia alle attività lavorative che alla corretta esecuzione delle direttive da lui impartite, alla figura del Preposto in quanto dotato di un potere gerarchico e funzionale e di adeguati competenze professionali.

 

Il Testo Unico sancisce inoltre per il Preposto l’obbligo della diretta sorveglianza durante lo svolgimento di particolari attività lavorative tra le quali, appunto, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi.

 

Alla luce di quanto detto, il Ministero riafferma che per poter svolgere questo ruolo, il lavoratore nominato deve obbligatoriamente partecipare sia al corso per Preposto disciplinato dall’Allegato XXI del D.Lgs 81/08, sia al corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del medesimo decreto.

 

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Quando vige l’obbligo di redazione del PIMUS?

Ogni qualvolta siano utilizzati dei ponteggi deve essere obbligatoriamente redatto il PIMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio), cosi come sancito dall’art. 134 del D.Lgs 81/08.

 

Rientrano tra gli obblighi del Datore di Lavoro quelli della redazione, conservazione ed esibizione del documento PIMUS alle autorità di vigilanza competenti, ai sensi dell’art. 136 comma 6, che stabilisce: “nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.

 

I contenuti minimi che devono essere inclusi all’interno del PIMUS sono riportati nell’Allegato XXII del Testo Unico per la Sicurezza e sono:

  1. dati identificativi del luogo di lavoro;
  2. identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  3. identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  4. identificazione del ponteggio;
  5. disegno esecutivo del ponteggio;
  6. progetto del ponteggio, quando previsto;
  7. indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”);
  8. illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto
  9. iescrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  10. indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.

 

Il Datore di Lavoro in fase di redazione del documento deve inoltre prestare particolare attenzione alla compatibilità dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) utilizzati, poichè essi da soli non eliminano il rischio di caduta dall’alto ma possono soltanto ridurne le conseguenze.

Perciò ogni PIMUS deve riportare apposite procedure per operazioni di emergenza, dato che l’arrivo dei soccorsi pubblici potrebbe non avvenire nel tempo sufficiente ad evitare infortuni e rischi per la sicurezza del lavoratore in quota.

 

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Le linee guida INAIL per la sicurezza dei ponteggi metallici fissi di facciata

INAIL ha recentemente diffuso le nuove linee guida specifiche per l’analisi preventiva delle strutture di collegamento dei ponteggi metallici fissi a facciata e consecutive alla definizione della Norma UNI EN 12811-3:2005 che ha stabilito il valore della resistenza nominale che viene assegnato all’assemblaggio di queste strutture, che è stato causa di molti cedimenti strutturali ed incidenti.

Sono contenute, all’interno del documento, valide indicazioni per una procedura che permette di verificare della stabilità delle opere provvisionali, mirate allo svolgimento in sicurezza del lavoro nel settore edile, che fa registrare ogni anno un considerevole numero di infortuni, anche mortali, derivanti da cadute dall’alto.

 

Scarica le linee guida INAIL per la sicurezza dei ponteggi metallici fissi di facciata

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