Archives

Comunicati

La nuova normativa per il trasporto conto terzi limita a 1,5t la libera circolazione. LogistiCoop Genova mette a disposizione i propri requisiti a tutti i padroncini!

23/12/2008 – A seguito dell’ entrata in vigore del D.M. 161 del 2005 è divenuto attuativo il D.lgs 395 del 2000, apportando modifiche sostanziali per l’iscrizione all’Albo conto terzi.

L’iscrizione varia a seconda della tipologia veicolare con la quale s’intende esercitare l’attività dell’autotrasportatore:

veicoli con portata a pieno carico inferiore a 1,5 t.
veicoli con portata a pieno carico superiore a 1,5 t.
La novità più rilevante è la richiesta dei tre requisiti, sottoelencati, per tutti coloro che intendono esercitare l’attività di autotrasporto, con l’unica eccezione di esenzione per chi svolge tale attività con mezzi inferiori a 1,5 t di massa complessiva.

Nel dettaglio il decreto in oggetto prevede il possesso del:

requisito dell’onorabilità. L’art. 5 del D.lgs 395/2000 ha ampliato la casistica dei motivi ostativi per tale requisito. Il comma 7 del medesimo articolo prevede l’iscrizione nei ruoli dell’imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d’impresa;
requisito della capacità professionale: attestato di abilitazione al trasporto nazionale e/o internazionale conseguente al superamento di un esame, qualora non se ne sia già in possesso. (N.B.: possono accedere direttamente alla prova di esame coloro che sono in possesso didiploma di scuola superiore. Il corso dipreparazione è obbligatorio per coloro che hanno un titolo di scuola inferiore.);
requisito della capacità finanziaria. Può consistere in un affidamento da parte di imprese che esercitano attività bancarie di € 50.000,00 per lo svolgimento dell’attività di trasporto, comprensivo del primo mezzo, e va incrementato di € 5.000,00 per ogni mezzo aggiuntivo, ovvero si può presentare lo stato patrimoniale o il conto di bilancio della ditta per le medesime cifre.
Si rammenta, per coloro che sono già iscritti all’Albo che il Decreto ministeriale ha previsto dei tempi per l’adeguamento dei requisiti sopra specificati, ovvero:

coloro che sono iscritti all’albo in base alla L. 454/97 o art. 1 del D.M. 198/91 hanno 48 mesi di tempo per l’adeguamento a tutti e tre i requisiti;
coloro che sono statiiscritti all’albo tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 (esenti parziali) hanno 24 mesi di tempo per adeguarsi a tutti e tre i requisiti.
Sono esenti dal comprovare tutti e tre i requisiti coloro che risultano essere titolari di autorizzazioni (esenti totali) alla data del 31 dicembre 1977 e coloro che sono iscritti all’albo in base all’art. 2 del D.M. 198/91 poiché già in possesso dei tre requisiti verificabili d’ufficio.
Scegli LogistiCoop Genova, scegli l’affidabilità di una cooperativa all’avanguardia.

No Comments