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Co.co.pro: perdita dell’indennità di mobilità

Nel caso venga stabilito un co.co.pro, viene esclusa la spettanza dell’indennità di mobilità come definito dalla sentenza della Corte di Cassazione.

Il riconoscimento dell’indennità di mobilità avviene nei confronti dei dipendenti, se essi sono stati licenziati da un’impresa con un numero maggiore a 15 dipendenti. E’ necessario che vi sia l’iscrizione del lavoratore alle liste oltre ad aver formulato una domanda all’INPS.

La finalità dell’indennità di mobilità mira al sostentamento del lavoratore in situazione disoccupazione involontaria.

In caso di svolgimento di lavoro autonomo, il legislatore sancisce il diritto del lavoratore di percepire l’indennità e di iscriversi nella relativa lista (ciò avviene mediante corresponsione anticipata in un’unica soluzione). Contrariamente, con un contratto parasubordinato, il lavoratore non potrà vantare l’indennità di mobilità poiché viene meno la funzione di prestazione di sicurezza sociale della stessa.

Per quanto concerne la contribuzione effettiva derivante dall’attività di lavoro parasubordinato, non potrà essere cumulata con quella figurativa (che viene accreditata per i periodi di indennità di mobilità).

Si ricorda infine che instaurando il rapporto si causa la perdita del diritto a percepire l’ammortizzatore sociale.

Per approfondire indennità di mobilità

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