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Monitoraggio di emissioni in atmosfera, medicina del lavoro, formazione lavoratori: ci pensa Tecnologie d’Impresa

Tecnologie d’Impresa pensa alla tua sicurezza dal 1985 con soluzioni per la sicurezza sul lavoro, salute dei lavoratori, protezione dell’ambiente e molto altro. Offre inoltre servizio di formazione per lavoratori.

Tecnologie d’Impresa è l’azienda in provincia di Como che dal 1985 offre supporto ad imprese, enti pubblici e privati, per risolvere ogni problematica relativa alla sicurezza, con un servizio di consulenza per medicina sul lavoro, valutazione dei rischi sul lavoro, analisi dei rifiuti, monitoraggio delle emissioni in atmosfera, rilascio e rinnovo del certificato per la prevenzione incendi oltre ad organizzare workshop, corsi in aula e corsi online per la formazione dei lavoratori.

valutazione rischi sul lavoro

Valutazione dei rischi sul lavoro: specifica attività in altezza

Come funziona la gestione dei rischi di caduta dall’alto legati ad attività relative ad accessi in quota? L’esigenza nasce dalla valutazione del rischio delle attività che è possibile prevedere su coperture o luoghi che espongono il lavoratore a un considerevole rischio di caduta dall’alto.
La necessità è di offrire un supporto dedicato che definisca le problematiche non solo legate alla valutazione del rischio ma, anche, strutturali che riguardano quindi le attività in quota e il governo in sicurezza delle attività stesse.
Spesso le richieste di approfondimenti sono legate ad eventi tragici non valutati nel modo corretto e quindi non gestiti nel modo idoneo in termini di attrezzature, DPI, competenze e gestione delle modalità operative.

Valutazione dei rischi, la sicurezza per le attività in altezza: il processo in breve

1. Mappatura dei punti in cui vengono effettuate specifiche attività in altezza e descrizione delle caratteristiche strutturali delle coperture accessibili lì dove presenti.
2. Valutazione specifica del livello di rischio in relazione ai punti individuati nello step precedente e in relazione alle attività di lavoro prevedibili.
3. Mappatura puntuale delle aree fragili relative alle coperture.
4. Individuazione delle azioni correttive e indicazione dei costi legati alle soluzioni individuate.
5. Gerarchizzazione delle attività di miglioramento in relazione al livello di rischio individuato.
In questo modo si pianificano le attività di miglioramento in relazione a una valutazione del rischio spostata sulle attività di lavoro svolte, con l’individuazione di soluzioni tecnicamente applicabili e l’eventuale gestione della fornitura delle stesse. L’obiettivo è una corretta gestione di un rischio che costituisce una delle cause primarie di gravissimi infortuni ed eventi mortali nelle aziende.

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Iter per la certificazione del sistema gestione integrato (SGI)

Certificazione del sistema di gestione integrato (SGI): sempre più organizzazioni hanno un approccio integrato ai sistemi di gestione volontari, cioè affrontano in modo organico le logiche comuni delle normative relative a differenti rischi organizzativi (qualità, ambiente, sicurezza luoghi di lavoro, sicurezza dati, sicurezza stradale, corruzione etc…).

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I controlli preoperativi e la loro importanza nel sistema HACCP

A volte erroneamente sottovalutate le procedure preoperative invece possono rivelarsi controlli essenziali per prevenire spiacevoli problematiche durante le lavorazioni alimentari.

Il sistema dell’HACCP nasce con l’ottica di fornire un sistema razionale e organizzato per gestire i pericoli e i rischi associati alle varie fasi di cui è composto un ciclo di produzione di una azienda che opera nel settore alimentare.

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Mettiamo in chiaro le responsabilità degli RSPP

Nel mondo del lavoro e in particolare nelle aziende italiane è sempre più importante garantire la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo il D.Lgs. 81/2008 ha definito la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) all’interno della azienda , figura preposta alla gestione e all’organizzazione del sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.

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Formazione RSPP e responsabilità penale

Come accennato il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito.

Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi.

Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, “per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

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Regole e normative sui corsi antincendio in azienda

La prevenzione incendi è una delle molteplici attività che riguarda l’ampio discorso relativo alla sicurezza sul lavoro così come normato nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08, ed è strettamente legata ad altre azioni e figure professionali che operano all’interno dell’ambito lavorativo, come dipendenti e/o consulenti esterni, per rendere più sicuro il luogo di lavoro stesso.

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Il Primo Soccorso – formazione per le aziende

Il PRIMO SOCCORSO è l’insieme delle azioni che chiunque può prestare alle vittime di un incidente o di un malore nell’attesa che intervenga un soccorso sanitario qualificato che risponde ad un numero sanitario unico (118) istituito su tutto il territorio nazionale per le chiamate relative alle emergenze ed al soccorso.

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Corso RLS e formazione sicurezza sul lavoro

Ogni Azienda deve avere per legge il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto o designato dai suoi colleghi di lavoro.
Tale elezione deve essere verbalizzata ed il nominativo del RLS deve essere comunicato telematicamente all’INAIL territorialmente competente.
Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai colleghi nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

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RSPP: la figura di riferimento della sicurezza in azienda

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono figure le cui funzioni sono disciplinate dal D.Lgs 81/2008.

La prima introduzione di queste figure nel mercato del lavoro italiano risale al 1994 quando vennero recepite alcune direttive europee riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Si tratta di esperti in sicurezza, protezione e prevenzione designati dal Datore di Lavoro per la gestione e il coordinamento in sinergia con RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e con MC (Medico Competente) delle attività riguardanti il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (SPP).

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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2/2)

L’articolo 37 identifica i contenuti minimi previsti per la formazione di diversi soggetti tra i quali i lavoratori, gli RLS, i dirigenti e preposti. Partendo da queste ultime figure ricordiamo che il dirigente, persona che ha il compito di attuare le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa in quanto tali devono essere destinatari di appositi corsi di formazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e comunque questi in generale, nei confronti degli altri lavoratori, hanno l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nei confronti dei lavoratori a loro sottoposti. Il dirigente ha infatti dovere di predisporre l’attività formativa e comunque di dare operatività alle proposte fatte dal responsabile del servizio di prevenzione protezione.

Il preposto, nuova figura formalmente introdotta da questo dettato normativo, ha un compito estremamente importante in quanto si trova ad essere il lungo braccio del datore di lavoro nei confronti dei propri colleghi ed essendo sempre presente in prima linea sarà il soggetto che ha il compito di ritornare al proprio dirigente o al proprio datore di lavoro le necessità formative che eventualmente individuerà nell’ambito dello svolgimento del proprio lavoro. I dirigenti ed i preposti hanno, per legge, un percorso formativo in comune stabilito dall’articolo 37 comma 7 che comunque non indica una durata minima pertanto l’importante è che vengano trattati i contenuti minimi con sufficiente profondamente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale per l’azienda e deve frequentare un corso RLS che ha durata minima di 32 ore si pone come obiettivo quello di permettere al lavoratore di raggiungere elevati livelli di competenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro così che questo soggetto possa visualizzare le problematiche inerenti è sicurezza ed eventualmente anche quelle più conflittuali (ricordiamoci che il RLS deve frequentare anche un modulo che riguarda gli aspetti della comunicazione aziendale) prima che possono degenerare e prima che diventino fonte di incidenti. Il RLS quindi attraverso un’adeguata formazione sarà quel soggetto in grado di far da tramite tra le maestranze ed il datore di lavoro e i dirigenti è proprio in virtù del adeguata formazione ricevuta sarà in grado di determinare se il tema oggetto di contestazione risulta essere una rimostranza fondata oppure semplice lamentela prima di collegamento con l’attuale dettato normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi del RLS vige anche quello di frequentare un corso aggiornamento RLS con cadenza annuale secondo un programma avente una durata variabile in funzione del numero di lavoratori effettivamente presenti in azienda.

Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori che hanno l’importante compito di dover gestire una eventuale situazione di pericolo o di emergenza all’interno dell’azienda ed in particolare il richiamo due soggetti principali ovvero gli addetti al pronto soccorso dovranno frequentare un corso di primo soccorso e gli addetti alla gestione dell’emergenza per i propri che dovranno frequentare un corso antincendio. La durata di questi percorsi formativi è stabilita due dettati normativi ed in particolare per quanto riguarda primo soccorso di norma si deve frequentare un corso primo soccorso della durata di 12 ore mentre per quanto riguarda l’antincendio il decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevede diverse tipologie di corsi in base alla classificazione dei rischi incendio che sia esso basso, medio oppure elevato. Nel primo caso si dovrà frequentare un corso antincendio di 4 ore (basso rischio) oppure 8 ore (medio rischio) oppure 16 ore (alto rischio).

I lavoratori sono infine l’ultimo anello di questa catena i quali comunque non possono rifiutarsi di partecipare all’attività formative in materia di igiene e sicurezza del lavoro predisposte dal datore di lavoro. Aspetto interessante riguarda l’informazione e formazione dei lavoratori somministrati e la relativa ripartizione degli oneri tra l’agenzia di somministrazione di lavoro e l’impresa utilizzatrice ricordando che l’agenzia di somministrazione di lavoro deve informare i lavoratori con il rapporto di lavoro somministrato sui rischi materia di sicurezza e igiene del lavoro derivanti in via generale dall’attività produttive sono destinati e deve formarli ed addestrati all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per svolgere l’attività per la quale vengono assunti. Tale obbligo può essere adempiuto dall’impresa utilizzatrice previa esplicita pattuizione nel contratto per prestazioni di lavoro somministrato.restano invece carico delle imprese utilizzatrici tutti gli obblighi di prevenzione protezione incluso sottoporre lavoratore che svolge mansioni rischio a specifica sorveglianza sanitaria a cura del proprio medico competente.

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L’obbligo di formazione e informazione nell’ambito dell’attuale decreto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (1/2)

Il d.lgs. 81/2008, emanato in attuazione dell’articolo uno della legge 3 agosto 2007 numero 123 poi integrato e modificato dal d.lgs. 106/2009, ha coordinato, riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sostituendole con un nuovo codice unico. A poco più di un anno di distanza dalla sua entrata in vigore, tale provvedimento è stato modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 numero 106, entrato in vigore il 20 agosto 2009 e recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tra i diversi adempimenti imposti in capo al datore di lavoro un aspetto estremamente importante è dato agli obblighi di informazione e formazione lavoratori. In particolare l’articolo 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 obbliga il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, ognuno nell’ambito delle proprie rispettive competenze a provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione circa una serie di aspetti che riguardano l’attività lavorativa quali ad esempio i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, circa le procedure che riguardano il primo soccorso antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro, circa i nominativi dei lavoratori incaricati al primo soccorso ed antincendio ed in generale di altri aspetti che riguardano l’attività lavorativa. Queste informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori in forma semplice ed immediata della lingua loro facilmente comprensibile e facendo anche uso di immagini e figure. Si ricorda che per ottemperare quest’obbligo l’uso di opuscoli informativi controfirmati potrebbe non essere sufficiente in quanto esistono alcune sentenze la cassazione (3/6/95, numero 6486) che hanno stabilito che questo modo di operare non è sufficiente in quanto l’informazione deve essere accompagnata sempre da un’opera di sensibilizzazione e da spiegazioni sui contenuti del materiale distribuito.

Circa gli obblighi di informazione si deve ricordare che la formazione è un processo di insegnamento di conoscenze utili per svolgere una determinata attività in termini più specificatamente prevenzionistici. In poche parole la formazione e sicurezza sul lavoro mira a trasferire competenze operative comportamentali tali da indurre nuove modalità di lavoro con particolare riferimento alla salute sicurezza sul lavoro dei lavoratori così che i lavoratori, nell’ambito della propria mansione, sapeva riconoscere pericoli e le condizioni potenziali che possono determinare eventi indesiderati.

Si deve innanzitutto precisare che la formazione riguarda indistintamente tutti i lavoratori ivi compresi anche i lavoratori a domicilio che oggi sono sempre più presenti nelle realtà aziendale e che hanno, comunque pari diritti e stette lavoratori che operano all’interno dell’ufficio.

La formazione materia di salute e sicurezza sul lavoro ed eventualmente l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o all’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione lavoro, del trasferimento o dei cambio di mansione oppure della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e per questo di norma è necessario organizzarsi con la propria società sicurezza sul lavoro affinchè il tutto venga organizzato nei modi e nei tempi previsti per Legge. Per questi motivi appare evidente come la formazione dev’essere svolta tempestivamente e con estrema precisione e soprattutto si ricorda che questa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi quindi entra con vigore un nuovo adempimento solo recentemente introdotto che formalizza il concetto di formazione periodicamente ripetuta quale obbligo supplementare rispetto alla formazione di base.

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