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Sospensione obblighi per i disabili in caso di incentivo all’esodo

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ammesso la sospensione degli obblighi occupazionali per i disabili.

Con circolare n. 22 del 24/09/2014, viene ammessa la sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili in caso di attivazione di procedure di incentivo all’esodo.

Il datore di lavoro, in caso di esubero, può gestire le eccedenze mediante un trattamento di sostegno al reddito a favore del lavoratore fino al raggiungimento dei requisiti necessari per aver accesso alla pensione; ciò è reso possibile grazie alle procedure previste dall’art. 4, commi a 1 a 7 ter della L. n. 92/12.

Le aziende che occupano più di 15 dipendenti, sono obbligate per legge ad assumere del personale diversamente abile. Viene però stabilita una sospensione degli obblighi per i disabili in contesti di comprovate situazioni di crisi aziendale previste dalla legge, ovvero in caso di: ristrutturazione, riorganizzazione, cig straordinaria, contratti di solidarietà difensivi, procedura di mobilità.

Il Ministero del Lavoro applica tale possibilità anche ai casi di procedure di incentivo all’esodo in via analogica.

Per approfondire sospensione obblighi per i disabili

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