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No al lavoro nero: maxisanzione in mancanza di documentazione fiscale come prestazione occasionale.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la maxisanzione per lavoro nero, in caso di prestazioni occasionali, non è applicabile se presente e recuperabile idonea documentazione fiscale.
Non si applica la maxisanzione se, in sede ispettiva, risulta che il datore di lavoro ha regolarmente versato le ritenute d’acconto con apposito modello F24, rilevato contabilmente l’operazione e ha assolto i relativi obblighi dichiarativi.

Al contrario La Direzione Generale del Ministero, in totale mancanza di documentazione, con la specifica circolare n. 38/2010, impone l’erogazione della severa maxisanzione.

Si ricorda inoltre che le prestazioni occasionali sono delle collaborazioni lavorative autonome; per tali motivi non prevedono l’apertura della partita IVA e possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di lavoro.

Con la testimonianza della ricevuta della prestazione occasionale, il datore di lavoro verserà una ritenuta d’acconto sul compenso, pari al 20%, per conto dello stesso collaboratore occasionale.

Per approfondire prestazione occasionale

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