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L’ADUC e le sfumature della Legge Bersani sulle assicurazioni

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  • 17 Ottobre 2013

Quante volte abbiamo sentito parlare di Legge Bersani sulle assicurazioni? Tante volte, nevvero! La “liberalizzazione”, chiamiamola così, di Bersani, ministro nel Prodi II, ha spostato un po’ la bilancia a favore del consumatore, ma non è che adesso il contraente può fare quel che vuole, recedere quando e come vuole.
Siccome c’è un po’ di confusione, la ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) ha deciso di far girare un comunicato stampa nel quale si mette in guardia dal pensare che il recesso delle assicurazioni pluriennali, uno dei punti di maggiore frizione, sia cosa sempre fattibile.

In realtà non è sempre possibile. La legge Bersani ha subito una modifica, si può leggere infatti che
Con effetto dal 15 agosto 2009 è entrata in vigore la modifica all’art 1899 del Cod. Civ. Riporto di seguito il testo dei commi 3 e 4 dell’art.21 che vanno a modificare il c.d. “Decreto Bersani bis”:

“3. L’Assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata”.

“4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data in entrata in vigore della presente legge”.

 

Un parziale ritorno al passato, con il vantaggio di avere però una polizza più bassa. Più nello specifico, per i contratti di assicurazioni pluriennali stipulati entro il 14 agosto 2009 il recesso è possibile annualmente, mentre per i contratti stipulati dopo il 15 agosto 2009 , se sono contratti superiori a 5 anni e con sconto sulla tariffa, è possibile chiedere il recesso soltanto dopo 5 anni e con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza annuale.

Più chiaro adesso?

Ma attenzione anche quando si ha la possibilità di recedere perché l’attuale norma che regola il recesso sulle assicurazioni pluriennali non va sicuramente incontro agli interessi del consumatore perché con la modifica apportata al decreto Bersani viene di molto limitata la libertà di scelta del contraente di cambiare tipologia di contratto o compagnia assicurativa.

Il mancato rispetto delle condizioni richieste per il recesso invalida lo stesso. L’invio di una richiesta di disdetta non corretta comporta spesso il fatto che la compagnia non avvisi dell’erroneità della richiesta, ma si limiti a procedere con un’ingiunzione della rata non pagata, mettendo a questo punto il cliente nella condizione di dover pagare doppio.

Attenti quindi, seguite la procedura anche quando ne avete tutto il diritto.

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