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Modifiche apportate al Testo Unico Sicurezza e il D.Lgs. 151/2015

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  • 26 Gennaio 2016

MODI S.r.l. avvisa le Aziende che con la Circolare n. 649/XVIII Sess. dell’11 gennaio 2016 il Consiglio Nazione degli Ingegneri ha voluto riassumesse le modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008. Tra le più significative  c’è quella che riguarda la formazione per l’uso delle attrezzature per i datori di lavoro.

Il D.Lgs. 151/2015 (lo stesso decreto che ha abolito il registro degli infortuni), entrato in vigore il 24/09/2015, ha modificato l’Art. 69 relativo alle attrezzature di lavoro. In pratica alla definizione di operatore si aggiunge il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore  incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. Quindi anche il datore di lavoro che usa le attrezzature, es . carrello elevatore, deve frequentare il corso.

Per visionare la circolare del consiglio degli ingegneri sulle novità del D.Lgs. 151/2015 cliccare qui.

L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:

  1. Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e);
  2. Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
  3. Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
  4. Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
  5. Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c).
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