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Napoli, mancano gli OCC per i cittadini che vogliono ricorrere alla legge salva-suicidi

La Legge 3/2012 è uno strumento fondamentale per il ripristino dell’efficienza di un sistema economico che ha nei consumatori e nel loro potere di spesa il vero volano dell’economia. Occorrono tuttavia degli interventi correttivi da parte del legislatore che troppo spesso assimila il concetto di fallibilità tipico dell’imprenditore a quello del consumatore.  E’ questo quanto è emerso dall’incontro organizzato dallo Sportello metropolitano della città di Napoli di Assoutenti (coordinato da Carla de Ciampis), in collaborazione con Confartigianato Imprese Napoli ed AISEPS  (Associazione internazionale per lo sviluppo economico), svoltosi ieri 5 dicembre presso il Comune di Napoli Tra i relatori: Enrico Inferrera, Presidente Confartigianato Imprese Napoli; Mario Finzi, Vice Presidente Nazionale Assoutenti ; Melania Capasso, Delegato Regione Campania Assoutenti ; Alessandro Cantelmo, Delegato Sportello Legge 3/2012 Confartigianato Napoli; Nunzio Costa, giurista ed esperto in crisi del consumatore. Moderatore dell’incontro il giornalista Leonardo Lasala.
Enrico Inferrera e Mario Finzi hanno concordato la costituzione di un asse comune per la tutela imprese- consumatori.  Gli avvocati Cantelmo e Costa hanno a più riprese sottolineato i punti di forza e di debolezza della legge salva-suicidi, auspicando una maggiore diffusione tra i consumatori ed una maggiore attenzione da parte del tribunale. Ad oggi in Italia esistono solo 86 OCC (Organismi di Composizione della Crisi), invece ce ne dovrebbe essere almeno uno per ogni tribunale (200 all’incirca). Per ovviare a questa deficienza basterebbe consentire non solo agli enti pubblici, ma anche e soprattutto agli enti privati di diventare OCC. Leonardo Lasala ha più volte sottolineato come il libero accesso alla legge 3/2012 debba essere vissuto come opportunità per consumatori e debitori, e non soltanto come una possibilità per i debitori di facilitare la debitoria. Necessaria una maggiore attenzione dei tribunali, tempi più celeri nelle istruttorie degli OCC e l’istituzione di un fondo  per le famiglie con reddito ISEE molto basso.
Emerso durante i lavori del convegno anche un caso  avanzato dall’arch. Verde, amministratore di un condominio con 100.000 euro di debiti verso terzi (Napoletanagas, INPS, etc.): l’avv . Cantelmo ha proposto al condominio (che non è una persona fisica, ma neanche un ente astratto) di rivolgersi a un OCC, siccome in alcuni ambiti gli enti di gestione (e il condominio è tra questi) vengono considerati dalla Legge come “consumatori”.

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Sei in una condizione di sovraindebitamento? Oggi ci sono buone notizie per te!

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PRESUPPOSTI
Oggi la nuova procedura introdotta dalla Legge n.3/2012 permette l’esdebitazione, ovvera la cancellazione dei propri debiti.
Necessaria è la condizione di sovraindebitamento di chi vuole usufruirne – ad esempio quando non si riesce a pagare le rate del mutuo, un finanziamento, ecc…

CHI PUÒ AVER ACCESSO ALLA PROCEDURA?
La condizione di sovraindebitamento abbiamo detto essere il presupposto. I soggetti che aver accesso alla procedura sono:
– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
– Imprenditori agricoli;
– Lavoratori autonomi;
– Professionisti;
– Fondazioni e associazioni;
– Consumatori

L’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (O.C.C.)
Il soggetto debitore deve interpellare l’O.C.C. (Organismo Composizione Crisi) con sede nel ditretto del Tribunale dove il soggetto ha sede o residenza.
Gli O.C.C. saranna istituiti presso Comuni, Province, Regioni, Ordini Professionali, Camere di Commercio.

PROCEDURE COMPOSIZIONE DELLA CRISI
La nuova procedura prevede: l’Accordo con i creditori (“Accordo”) o il Piano del consumatore (“Piano”) o la liquidazione dei beni.

ACCORDO CON I CREDITORI
Si instaura depositando un piano di ristrutturazione del debito con l’ausilio dell’O.C.C.
Si può richiedere per una situazione debitoria relativa all’attività di impresa o professionale
È previsto il pagamento parziale dei crediti privilegiati; per i tributi è prevista solo una rateizzazione.
Il tribunale verifica i presupposti, dopodichè fissa l’udienza dei creditori, disponendo pubblicazione della proposta e del decreto e che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. L’omologazione della proposta del debitore da parte del Tribunale avviene quando si ottiene il consenso dei creditori rappresentanti il 60% (almeno) del totale dei crediti.

PIANO DEL CONSUMATORE
Si rivolge a persone fisiche i cui debiti sono avulsi dall’attività imprenditoriale.
Non è richiesto alcun consenso dei creditori; deve esserci la delibera sulla fattibilità del Piano da parte del Tribunale.
L’O.C.C. deve produrre una relazione particolareggiata che indichi le cause di indebitamento e la coscienziosità del consumatore nell’impegnarsi in tali obblighi; che esponga le motivazioni all’incapacità ad adempiere; che descriva la disponibilità economica negli ultimi 5 anni del debitore; che riferisca di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; che mostri la convenienza del piano rispetto ad una ipotetica liquidazione dei beni.
Il tribunale verificherà anche la meritevolezza e l’assenza di colpa da parte del debitore nel gravarsi di obbligazioni che vanno ben oltre la sua capacità di rimborso.
Una volta omologato il piano sarà obbligatorio per tutti i creditori (come per l’Accordo).
Il pagamento dei debiti potrà avvenire anche mediante cessione di crediti futuri (pensione, reddito da locazione, reddito da lavoro dipendente, ecc..) a patto che siano quantificabili.

LIQUIDAZIONE DEI BENI
Procedura che è la diretta conseguenza della non realizzazione dell’Accordo e del Piano.
Nello specifico potrà avvenire l’annullamento dell’accordo per fatto imputabile al creditore e la cessazione dell’omologazione del Tribunale per atti in frode alla legge da parte del debitore.

DOCUMENTI DA DEPOSITARE
il debitore dovrà depositare l’elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, dei suoi beni degli eventuali atti di disposizione compiuti ultimi 5 anni, la sua dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, l’attestazione di fattibilità del piano a cura dell’O.C.C., l’elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento suo e della sua famiglia, nonchè il certificato di stato di famiglia.

VANTAGGI
Accordo e Piano sono state descritte in maniera molto schematica, ma allo stato pratico nascondo insidie nella loro realizzazione; è quindi fortemente consigliato rivolgersi ad un avvocato prima di interpellare l’O.C.C.. i vantaggi economici ed esistenziali sono enormi: l’esdebitazione e il poter ricominciare da zero senza la spada di damocle di una situazione debitoria.
Opportunità non previste nel ns. ordinamento legislativo prima della Legge 3/2012 e del decreto attuativo DM 202/2014.

TRIBUNALI: ALCUNE PRONUNCE
Tribunale di Napoli decreto del 28/10/15 omologa piano del consumatore
Nel caso di specie i debiti del consumatore erano i seguenti:
– € 251.000 per contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su casa di mq. 82;
– € 1.990,00 prestito personale;
– € 5.600,00 debito verso un avvocato;
Attivo del consumatore:
– appartamento mq. 82, stimato in seguito alla richiesta dell’OSSERVATORIO AGENZIA ENTRATE in € 125.000,00 (quasi le metà del mutuo);
– autovettura € 1.500;
– arredi casa € 1.300;
– saldo c/c € 143,00;
– reddito lavoro dipendente € 1.525,00
A fronte di un debito originario di € 258.000,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 138.000,00 con versamento di 213 rate mensili di € 650,00.

Tribunale di Reggio Emilia ordinanza del 11/3/2015 rigetto domanda omologazione per atto in frode ai creditori.
La Legge 3/12 prescrive di verificare prima di presentare il ricorso per l’accesso alla procedura se il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori. Nel caso di specie il debitore con scrittura privata autenticata aveva in data 31/3/2014 costituito un trust (istituto giuridico previsto nel diritto anglosassone simile al ns fondo patrimoniale) al fine di preservare l’integrità del patrimonio personale e garantire i suoi eredi dalle proprie vicende personali. Il debitore con successivo atto conferiva nel trust la quota di proprietà di due immobili. Com’è noto le finalità perseguite attraverso il trust possono essere oltre che lecite, anche illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di riciclaggio, di evasione fiscale, ecc… In conclusione il Giudice rileva che si tratta di un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto del conferimento e pertanto, sussistendo un atto in frode compiuto dal debitore in data anteriore alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l’accordo proposto ai creditori non può essere omologato.
A nulla rileva che l’accordo sia più conveniente rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore, né che i creditori abbaiano dato consenso alla proposta.

CONCLUSIONI
Non tutti i debitori avranno i requisiti per usufruire della nuova procedura, per cui lo Studio Legale Avv. Gianluca Mengoni è disponibile nel fornire consulenza e assistenza per valutare assieme se ci siano le condizioni per proporre la domanda. Contattateci senza impegno visitando il ns. sito www.avvocatogianlucamengoni.it

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