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Cosa sapere sul pignoramento della pensione e dello stipendio

L’atto successivo al protesto è il pignoramentoin caso di debiti non pagati e a seguito della notifica delle cartelle e delle eventuali intimazioni, un istituto può procedere alla cosiddetta “esecuzione forzata”. La condizione di pignorato, proprio come quella di cattivo pagatore e di protestato, mette una persona in seria difficoltà nell’ottenimento del credito. I conti correnti per protestati danno modo a cattivi pagatori, protestati e pignorati di accedere ai fondi necessari per vivere in modo dignitoso e legittimo.

È bene sapere che il pignoramento dei beni non può avvenire per intero: la legge prevede specifici limiti, variabili in base agli importi di stipendi e pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro (come il TFR). Questi limiti sono pari a:

  • 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
  • 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

Il superamento dei limiti di pignorabilità comporta l’inefficacia parziale del pignoramento stesso. L’inefficacia del pignoramento può essere rilevata d’ufficio dal giudice – ma è sempre bene eccepirla sin da subito, opponendosi al pignoramento illegittimo.

I limiti di pignorabilità si applicano sull’importo di stipendio e pensione, al netto di imposte e contributi, oltre che di eventuali cessioni volontarie o deleghe di pagamento. Le somme a titolo di pensione, di indennità o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate, per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della sua metà. Questa somma si chiama «minimo vitale» e serve a garantire al pensionato un’esistenza dignitosa e decorosa.

Possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno, le somme invece dovute a titolo di stipendio, salario o indennità a causa di licenziamento, a titolo di pensione e quelle che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito in data anteriore al pignoramento su conto bancario o postale intestato al debitore. I limiti si applicano quando l’accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o successivamente.

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II “pagamento tardivo”: ecco come evitare le sanzioni e la segnalazione CAI

Lo scorso mese vi abbiamo raccontato che, con l’iscrizione alla CAI, una persona che abbia emesso un assegno senza provvista viene segnalato alle banche come “cattivo pagatore”. Vuol dire che per sei mesi dall’iscrizione, egli viene interdetto dall’emettere assegni ed è anche tenuto a restituire tempestivamente quelli ancora in suo possesso.

La domanda ricorrente è: ma ora posso aprire un conto corrente se sono protestato?

La risposta è si -con Conto Protestati Service anche un protestato può aprire un conto corrente.

Torniamo a monte del problema: è possibile evitare le sanzioni e la segnalazione CAI attraverso il cosiddetto “pagamento tardivo” che deve però avvenire non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno.

La legge consente quindi di evitare le sanzioni e la segnalazione alla CAI attraverso questa sorta di “ravvedimento” che prevede non solo il pagamento dell’importo dovuto, ma anche quello dei cosiddetti “oneri accessori”. Vediamoli quali sono:

  • La penale (pari al 10% della somma non pagata)
  • Gli interessi legali
  • Le spese relative al protesto, (qualora l’assegno sia già stato protestato da un pubblico ufficiale)

Inoltre, per evitare le sanzioni e l’iscrizione alla CAI, l’emittente non solo deve procedere al pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno ma deve anche dare la prova di questo pagamento. La banca necessita quindi di una “dimostrazione” tangibile del ravvedimento. Solo con questa prova si può evitare che l’istituto effettui le segnalazioni al Prefetto e alla CAI.

Se invece l’emittente paga le somme dovute direttamente al beneficiario, la prova dell’avvenuto pagamento deve essere fatta sotto forma di quietanza liberatoria, firmata del beneficiario.

Tale quietanza deve poi essere presentata alla banca e il tutto deve avvenire sempre entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’assegno.

L’ emittente può quindi evitare di essere segnalato alla CAI se il beneficiario gli rilascia, nei tempi stabiliti dalla legge, la quietanza liberatoria.

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Assegno protestato per mancanza di fondi – la banca avrebbe dovuto avvertire?

Purtroppo può capitare di commettere un’ingenua distrazione: non ci si accorge della mancanza di fondi sul conto, e si emette un assegno per il pagamento. In questa circostanza l’assegno può essere protestato e ci si può ritrovare nella sgradevole condizione di diventare un cattivo pagatore.

Esistono per fortuna aziende come GF Financial Service che permettono a un protestato di aprire un conto corrente, ma rimane la rabbia: perché la banca non ha avvertito? Non avrebbe forse l’obbligo di avvertire il correntista che magari in buona fede ha commesso la leggerezza di versare un assegno di importo superiore alla cifra presente sul conto?

La risposta a questa domanda è: purtroppo no. Non esiste nessun obbligo da parte di una banca, di avvertire il cliente prima di elevare il protesto di un assegno emesso per mancanza di fondi.

Questo è quanto deciso dalla sentenza della Corte di Cassazione n.3286 del 12 Febbraio 2013, «[…] non sussiste un obbligo, da parte della banca, di informare il correntista dell’assegno e vuoto; il protesto, quale evento dannoso, non è riferibile alla condotta dell’istituto di credito, seminai è a carico del correntista che non poteva certo essere all’oscuro della reale consistenza del conto in questione.»

«L’emissione di un assegno senza provvista (cioè “scoperto”) costituisce un illecito amministrativo punibile con sanzioni pecuniarie e con segnalazione alla CAI (Centrale d’allarme interbancaria)».

Sanzioni che possono possono essere evitate se l’emittente è in grado di pagare anche tardivamente ma non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno e se il beneficiario gli rilascia quietanza liberatoria.

Vuoi raccontarci la tua storia? Contattaci, noi di Conto Protestati Service possiamo fornirti un supporto concreto.

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Cancellazione dei protesti e riabilitazione dei protestati

Una delle cose più importanti da sottolineare, quando ci si occupa della brutta disavventura di un protesto, è che da questa situazione si può uscire attraverso i procedimenti di cancellazione dei protesti e di riabilitazione dei protestati. Grazie a Conto Protestati Service, un protestato può aprire un conto corrente anche in quelle circostanze, purtroppo non così rare, nelle quali le banche si mostrano restie ad aprire un conto è stato protestato in precedenza.

Entriamo nel merito: una volta levato il protesto, per cancellarlo è necessario un apposito procedimento di riabilitazione che va effettuato presso il Tribunale di residenza dell’interessato. La Cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti o Elenco Protesti può avvenire nei casi:

1) di avvenuto pagamento del titolo cambiario entro un anno dalla levata del protesto,
2) per illegittimità o erroneità del protesto,
3) per riabilitazione.

È possibile ottenere la cancellazione di un protesto presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio di competenza mediante un apposito modulo, messo a disposizione dall’Ufficio Protesti, allegando a esso il titolo cambiario in originale e dalla quietanza del pagamento dove sarà indicata sia l’importo originale del debito che gli interessi e le spese. Nei casi di illegittimità od erroneità del protesto bisognerà produrre la documentazione necessaria a dimostrare l’errore. La richiesta di cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto, in particolare, può essere fatta sia per i titoli cambiari che per gli assegni. Nei casi di cancellazione per riabilitazione, occorrerà presentare domanda allegando la copia conforme del provvedimento di riabilitazione.

Nei casi di cancellazione di un protesto Assegno bancario o postale, la cancellazione è prevista solo per errore/illegittimità della levata del protesto o per riabilitazione del debitore protestato da parte del tribunale di competenza.

La riabilitazione, nello specifico, è un provvedimento che “cancella” la levata di un protesto, e che può essere richiesto dal debitore quando sia trascorso un anno dal levato protesto al Presidente del Tribunale di Competenza, dopo aver saldato l’importo dallo stesso portato oltre agli interessi e alle spese e purché in quel lasso di tempo non abbia subito ulteriori protesti. Per effetto della riabilitazione, il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.

In conclusione va inoltre segnalato che un protesto decade automaticamente dopo 5 anni dalla levata anche nell’eventualità in cui i titoli non siano stati pagati e scompare senza alcun intervento dal registro informatico della camera di commercio. In questa circostanza non è necessario seguire la procedura di cancellazione: allo scadere del quinto anno, infatti, il protesto non sarà più visibile. Tuttavia, la decadenza del protesto dopo 5 anni non esime il protestato dal pagare il debito contratto, per il quale il creditore avrà sempre facoltà di attivare tutte le misure necessarie a rivendicare il proprio credito in sede giudiziaria.

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Una carta prepagata per inviare denaro all’estero a tariffe minime e non solo ….

Negli ultimi anni spedire denaro all’estero è stata un’attività in costante crescita ed uno dei motivi principali è l’aumento significativo di cittadini extracomunitari residenti nel nostro Paese.

Le tariffe / commissioni di invio applicate dalle principali agenzie di trasferimento di denaro non sono sempre convenienti, anzi, molte volte viene a costare un vero e proprio capitale e data la natura del trasferimento, nel 80% dei casi è per dare un aiuto economico ai familiari rimasti al proprio paese, vogliamo condividere con voi un nuovo servizio attivo ma ormai 3 anni ma di cui nessuno ha mai parlato.

L’idea eccezionale nasce da Londra, una città multietnica che ha dovuto affrontare il problema dell’immigrazione molto prima di noi, e consiste in un nuovo servizio di trasferimento di denaro “LOW-COST” che sia usufruibile non solo dai cittadini inglesi ma da tutto il mondo.

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