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Tirocini: posto il focus sull’apprendimento più che sulla prestazione da lavoro

Tramite circolare n. 8 del 18 aprile 2018 sono state fornite indicazioni dall’INL in materia di tirocini.

Prima di tutto, la verifica ispettiva deve valutare le modalità di svolgimento dei tirocini così da poter ritenere l’attività del tirocinante funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una pura prestazione di lavoro, nell’osservazione e applicazione delle norme regionali.

Si rileva che l’attivazione dei tirocini per tutte quelle attività lavorative che non hanno bisogno di un periodo di formazione o l’assenza di uno degli elementi essenziali, come per esempio il piano formativo individuale o la convenzione di tirocinio, si configurano come irregolarità che di per sè compromettono la natura formativa del rapporto.

L’INL chiarisce anche quali siano le conseguenze sanzionatorie nel caso di superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla Legge Regionale. La prosecuzione di fatto del rapporto verrà ricondotta ad una prestazione lavorativa che comporterà l’applicazione della maxisanzione.

Sempre in tema di sanzioni, viene comunicato che è prevista l’intimazione alla cessazione dei tirocini in riferimento alle seguenti violazioni definite non sanabili relative:

  •  a tutti coloro titolati alla promozione;
  •  alle caratteristiche di tipo soggettivo e oggettivo richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  •  alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  •  alla durata massima del tirocinio;
  •  al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  •  al numero o alle precentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  •  alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo

La mancata corresponsione dell’indennità indicata formalmente nel PFI, comporta a carico di chi trasgredisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000

Per poter approfondire ulteriormente è possibile scaricare la circolare completa sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione paghe a Milano da oltre trent’anni nel campo della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale dipendente.

Lo Studio e il suo team di consulenti del lavoro restano a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

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Sim aziendali, controlli e tutela privacy

Con la newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018 il Garante per la Privacy ha reso noto che in riferimento all’argomento delle sim aziendali il datore di lavoro può, attraverso un opportuno sistema di controllo del traffico telefonico aziendale, nel rispetto di precise misure a tutela della riservatezza dei dipendenti.

Allo scopo esclusivo di ridurre i costi dell’azienda e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, l’azienda può trattare alcuni dati desunte dalla fatturazione relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali. In particolare, il Garante ha prescritto che le informazioni sul traffico telefonico vengano trattate solo se necessario, pertinenti e non eccedenti. Rispetto ai numeri delle chiamate in uscita e, laddove consentito nei casi in entrata, viene attuato il mascheramento delle ultime quattro cifre.

Qualora si dovessero verificare consumi eccedenti e anomali, la società provvederà a inviduarne le cause e dove necessario, sottolineerà al diretto interessato l’esigenza di rientrare nei costi aziendali, tenendo comunque conto che i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari. I dati, sulla base del Codice sulla Privacy, potranno essere conservati entro un limite di tempo di sei mesi e non più di un anno. La società dovrà rendere noto adeguatamente ai propri dipendenti e utilizzare un codice disciplinare interno, specificando le condizioni di utilizzo delle sim telefoniche aziendali.

Per approfondire la news, è possibile collegarsi al sito di Studio Borghi, studio paghe milano, esperto nel mondo dell’elaborazione delle buste paga e della consulenza del lavoro.

Si ricorda ai lettori che settimanalmente vengono pubblicate sul portale dello Studio paghe le ultime news e circolari in materia di lavoro e di amministrazione del personale dipendente.

 

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NASpI: riconosciuto l’anticipo per attività libero professionale

Nuove precisazioni fornite dall’INPS in riferimento all’indennità di disoccupazione NASpI compatibile con alcune attività lavorative e con alcune tipologie di reddito.

In particolare, il documento di prassi dell’isitituto previdenziale chiarisce quanto segue:

  • le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali come i premi per fini di studio o di addestramento professionale sono cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a inviare all’INPS comunicazioni sull’attività e le relative remunerazioni.
  • coloro che beneficiano dell’indennità NASpI in qualità di titolarii di borse di studio e assegni di ricerca sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.
  • I premi e i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l’indennità NASpI, senza che vi sia obbligo di comunicazione.
  • Chi beneficia dell’indennità NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di 5.000 € per anno civile.
  • è consentita la compatibilità dell’indennità NASpI con i redditi derivanti da attività professionale prestata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse. Il limite di reddito entro cui è da considerarsi ammessa l’attività in questione è pari a 4.800 €
  • ulteriori precisazioni riguardano la compatibilità dell’indennità con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. In aggiunta, sono oggetto di trattazione anche gli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA.

Per chi volesse approfondire, può scaricare intelgramente la circolare sul sito di Studio Borghi, studio elaborazione paghe milano. I nostri consulenti del lavoro restano a disposizione di tutte quelle aziende che necessitassero supporto in termini di consulenza del lavoro e amministrazione del proprio personale dipendente.

L’iscrizione al sito per accedere all’area news aggiornata in materia di lavoro è riservato esclusivamente alle imprese.

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