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Decreto Dignità modifica la disciplina sul contratto a termine

Nella seduta del 2 luglio 2018 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto Dignità, che ha modificato la normativa del contratto di lavoro a termine prevedendo il ritorno alle causali che ne legittimano l’uso.

Di svincolato c’è solo il primo contratto di durata massima a 12 mesi. Le successive proroghe o i rinnovi vengono ammessi solo se in presenza di esigenze in forma temporanea e oggettiva, estranea all’ordinaria attività del datore di lavoro; per esigenze sostitutive o legate a incrementi temporanei dell’atitvità di lavoro o relative ad attività stagionali nonchè a picchi di attività.

Ma vediamo insieme quali alte novità vengono apportate sui contratti di lavoro.

Atto scritto

Secondo il nuovo Decreto Dignità il termine dovrà risultare da atto scritto, con effetti sostanziali, tale per cui in mancanza del contratto sarà da intendersi a tempo indeterminato fin dall’inizio. Gli unici ad essere esclusi sono solo i contratti di durata non superiore a 12 giorni.

Una copia del contratto deve essere data e consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione  e, in caso di proroga del suddetto contratto bisognerà specificare le specifiche esigenze che l’hanno determinata.

Proroghe

Calano da 5 a 4 le ipotetiche proroghe: se il periodo iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi, il contratto consentirà una proroga di un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi e non più di 5 volte. Nel caso in cui si dovesse superare tale limite, il contratto passerà a tempo indeterminato.

Al fine di disincentivare l’utilizzo del contratto a termine e per consentire una maggiore tutela ai lavoratori dipendenti sono state introdotte due ulteriori misure.

Nello specifico, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, il contributo di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92,ha visto un incremento dello 0,5 % in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato anche in somministrazione. Il termine poi per impugnare il contratto a termine cessato si è elevato a 180 giorni.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni del Decreto Dignità trovano applicazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di nuova sottoscrizione e, in casi di nuovo rinnovo a tempo determinato, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Contratto di somministrazione

Il nuovo testo del Decreto Dignità non interviene sulla somministrazione a tempo indeterminato e tantomeno sui criteri di computo presso l’utilizzatore.

Lo schema di decreto in esame prevede che in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo determinato.Il termine iniziale apposto al contratto di lavoro vede la proroga, sempre tramite consenso del lavoratore dipendente e tramite formula iscritta, nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore, ma nei limiti introdotti dal decreto-legge in commento, vale a dire con un massimo di 4 volte e con l’indicazione delle causali.

Licenziamento ingiustificato

Aumenta da 24 a 36 mesi l’indennità massima in caso di licenziamento ingiusitifcato mentre la minima passa da 4 a 6 mesi.

 

Per maggiori e ulteriori dettagli potete visitare il sito di Studio Borghi, studio di consulenti del lavoro a Milano e che opera nel campo della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale da oltre trent’anni di attività.

 

 

 

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Privacy: videosorveglianza su autoveicoli e mail aziendali

Ai fini della privacy viene considerato illegittimo il controllo massivo e la conservazione illimitata delle email aziendali da parte del datore di lavoro e lo ha reso noto il Garante Privacy con la circolare del 29 marzo 2018.

Tale controllo viene considerato illegittimo laddove non è stata consegnata o comunicata ai lavoratori dipendenti alcuna informazione sulle modalità e finalità di raccolta  e su come i dati personali vengono conservati relativamente alla posta elettronica nè a mezzo informativa nè attraverso la policy dell’azienda. Inoltre, in mancanza di un Codice Privacy l’azienda non può conservare in modo sistematico i dati esterni e le mail scambiate tra i dipendenti per tutta la durata del rapporto di lavoro e anche dopo la sua interruzione. Questo costituisce la violazione delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è bene ricordare che vanno disattivate le caselle di posta e rimosse. Conseguentemente si possono attivare eventuali account alternativi.

In riferimento invece all’uso di strumentazione dedita alla videosorveglianza su autoveicoli il Garante Privacy ha comunicato importanti novità in materia in riferimento al 1° marzo 2018.

Al fine di ritenere legittimo il trattamento dei dati personali il Garante Privacy ha raccomandato che i dati raccolti in occasione di un sinistro verranno conservati fino alla scadenza del termine di prescrizione di eventuali azioni correlate al verificarsi di incidenti durante l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico; non potrà esser fatto uso delle informazioni di geolocalizzazione per effetto del GPS; sono da informare utenti  e terzi tramite la predisposizione di un modello semplificato di dati utili al trattamento dei dati personali mediante il rilevamento delle immagini in caso di incidente; sarà consentito l’accesso dei dati solo a quei soggetti che possono prenderne conoscenza in maniera legittima; inoltre l’aziendà dovrà notificare il trattamento al Garante riferendosi nello specifico ai dati relativi alla localizzazione qualora il trattamento possa effettivamente avere inizio prima del 25 maggio 2018.

Per ulteriori necessità è possibile consultare l’informativa sul portale dei consulenti del lavoro di Studio Borghi, sede Milano.

 

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Tirocini: posto il focus sull’apprendimento più che sulla prestazione da lavoro

Tramite circolare n. 8 del 18 aprile 2018 sono state fornite indicazioni dall’INL in materia di tirocini.

Prima di tutto, la verifica ispettiva deve valutare le modalità di svolgimento dei tirocini così da poter ritenere l’attività del tirocinante funzionale all’apprendimento e non all’esercizio di una pura prestazione di lavoro, nell’osservazione e applicazione delle norme regionali.

Si rileva che l’attivazione dei tirocini per tutte quelle attività lavorative che non hanno bisogno di un periodo di formazione o l’assenza di uno degli elementi essenziali, come per esempio il piano formativo individuale o la convenzione di tirocinio, si configurano come irregolarità che di per sè compromettono la natura formativa del rapporto.

L’INL chiarisce anche quali siano le conseguenze sanzionatorie nel caso di superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla Legge Regionale. La prosecuzione di fatto del rapporto verrà ricondotta ad una prestazione lavorativa che comporterà l’applicazione della maxisanzione.

Sempre in tema di sanzioni, viene comunicato che è prevista l’intimazione alla cessazione dei tirocini in riferimento alle seguenti violazioni definite non sanabili relative:

  •  a tutti coloro titolati alla promozione;
  •  alle caratteristiche di tipo soggettivo e oggettivo richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  •  alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  •  alla durata massima del tirocinio;
  •  al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  •  al numero o alle precentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  •  alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo

La mancata corresponsione dell’indennità indicata formalmente nel PFI, comporta a carico di chi trasgredisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000

Per poter approfondire ulteriormente è possibile scaricare la circolare completa sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione paghe a Milano da oltre trent’anni nel campo della consulenza del lavoro e dell’amministrazione del personale dipendente.

Lo Studio e il suo team di consulenti del lavoro restano a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità.

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Novità: impianti audiovisivi e strumenti di controllo dei lavoratori

Nuovi chiarimenti, presenti nell’area news del sito di Studio Borghi, sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro in riferimento all’installazione e relativo utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo. Nello specifico, le novità hanno a che fare con i seguenti ambiti:

  1. Istruttoria delle istanze presentate e ripresa dei lavoratori
  2. Tutela del patrimonio aziendale
  3. Telecamere
  4. Dati biometrici

Riguardo al punto 1. in tema di videosorveglianza non è necessario specificare il posizionamento predeterminato e il numero preciso delle telecamere da installare fermo restando che le riprese effettuate devono rimanere coerenti e in connessione con le ragioni che legittimano il controllo e dichiarate nell’istanza. Per il punto 2. la problematica non si pone per tutte quelle richieste che hanno a che fare con i dispositivi legati ad impianti di antifurto che garantiscono il patrimonio aziendale. Se invece la richiesta di installazione riguarda dispositivi operanti in presenza del personale aziendale, i principi di legittimità e determinatezza del fine perseguito impongono una gradualità nell’ampiezza e tipologia del monitoraggio, che rende assolutamente residuali i controlli più invasivi. Per il punto 3 invece possiamo dire che i sistemi di controllo videosorvegliante si basano su tecnologie digitali adatte all’elaborazione su Pc e trasmissione su rete dati – tecnologia IP. Questi sistemi consentono il trasporto dei dati video e audio digitali da un pc ad un altro pc attraverso internet; è inoltre consentito installare impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, collegati all’intranet aziendale o via internet a postazione remota. L’accesso alle immagini che sono state registrate deve essere assolutamente tracciato anche  attraverso specifiche funzioni che consentano la conversazione dei log di accesso per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Infine, per il quarto punto, il riconoscimento biometrico, installato sulle macchine con lo scopo di impedire l’uso della macchina a soggetti che non sono stati autorizzati, può considerarsi uno strumento necessario e fondamentale a rendere la prestazione lavorativa.

Per approfondimenti Studio Borghi, studio di Milano attivo nel campo della consulenza del lavoro e dell’elaborazione delle buste paghe, ha pubblicato l’intera circolare e tutte le altre news in materia di lavoro sul proprio sito.

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Simulatore Ape è ora online

Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga a Milano, ha pubblicato sul proprio sito, dedicato alla consulenza del lavoro, le news settimanali in materia di lavoro. In questo particolare caso, approfondiremo la news dedicata al tema dell’Ape Volontaria.

Come descritto nella news sul sito di Studio Borghi, l’INPS ha pubblicato il online il Simulatore Ape che permette di calcolare indicaticativamente l’importo dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica e la rata di rimborso mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte dell’interessato.

Il Simulatore è composto in quattro categorie principali. La prima è l’Accesso, una sezione rivolta all’inserimento dei principali dati anagrafici e all’importo di pensione lorda mensile. La simulazione dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica presuppone il requisito contributivo minimo per l’accesso all’APE pari a 20 anni, che sarà verificato in fase di certificazione e domanda.  I tuoi Dati, una sezione dedicata all’inserimento dei principali dati personali e di eventuali rate mensili che concorrono alla stima indicativa dell’importo massimo di APE. La terza chiamata “Il tuo importo APE”, sezione dedicata alla scelta dell’importo da percepire durante la fase di erogazione della stessa. Infine, la quarta “La tua Simulazione”, sezione dedicata al risultato di dettaglio della simulazione e del piano di ammortamento riguardante la fase di rimborso.

In fondo alla news pubblicata dallo Studio potete trovare il link per accedere direttamente al portale INPS.

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Sim aziendali, controlli e tutela privacy

Con la newsletter n. 437 del 26 gennaio 2018 il Garante per la Privacy ha reso noto che in riferimento all’argomento delle sim aziendali il datore di lavoro può, attraverso un opportuno sistema di controllo del traffico telefonico aziendale, nel rispetto di precise misure a tutela della riservatezza dei dipendenti.

Allo scopo esclusivo di ridurre i costi dell’azienda e valutare l’adeguatezza del contratto sottoscritto con il fornitore dei servizi telefonici, l’azienda può trattare alcuni dati desunte dalla fatturazione relative alle chiamate in uscita dei dipendenti assegnatari di una o più sim aziendali. In particolare, il Garante ha prescritto che le informazioni sul traffico telefonico vengano trattate solo se necessario, pertinenti e non eccedenti. Rispetto ai numeri delle chiamate in uscita e, laddove consentito nei casi in entrata, viene attuato il mascheramento delle ultime quattro cifre.

Qualora si dovessero verificare consumi eccedenti e anomali, la società provvederà a inviduarne le cause e dove necessario, sottolineerà al diretto interessato l’esigenza di rientrare nei costi aziendali, tenendo comunque conto che i dati non potranno essere trattati a fini disciplinari. I dati, sulla base del Codice sulla Privacy, potranno essere conservati entro un limite di tempo di sei mesi e non più di un anno. La società dovrà rendere noto adeguatamente ai propri dipendenti e utilizzare un codice disciplinare interno, specificando le condizioni di utilizzo delle sim telefoniche aziendali.

Per approfondire la news, è possibile collegarsi al sito di Studio Borghi, studio paghe milano, esperto nel mondo dell’elaborazione delle buste paga e della consulenza del lavoro.

Si ricorda ai lettori che settimanalmente vengono pubblicate sul portale dello Studio paghe le ultime news e circolari in materia di lavoro e di amministrazione del personale dipendente.

 

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NASpI: riconosciuto l’anticipo per attività libero professionale

Nuove precisazioni fornite dall’INPS in riferimento all’indennità di disoccupazione NASpI compatibile con alcune attività lavorative e con alcune tipologie di reddito.

In particolare, il documento di prassi dell’isitituto previdenziale chiarisce quanto segue:

  • le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali come i premi per fini di studio o di addestramento professionale sono cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto a inviare all’INPS comunicazioni sull’attività e le relative remunerazioni.
  • coloro che beneficiano dell’indennità NASpI in qualità di titolarii di borse di studio e assegni di ricerca sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato.
  • I premi e i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono cumulabili con l’indennità NASpI, senza che vi sia obbligo di comunicazione.
  • Chi beneficia dell’indennità NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di 5.000 € per anno civile.
  • è consentita la compatibilità dell’indennità NASpI con i redditi derivanti da attività professionale prestata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse. Il limite di reddito entro cui è da considerarsi ammessa l’attività in questione è pari a 4.800 €
  • ulteriori precisazioni riguardano la compatibilità dell’indennità con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario. In aggiunta, sono oggetto di trattazione anche gli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA.

Per chi volesse approfondire, può scaricare intelgramente la circolare sul sito di Studio Borghi, studio elaborazione paghe milano. I nostri consulenti del lavoro restano a disposizione di tutte quelle aziende che necessitassero supporto in termini di consulenza del lavoro e amministrazione del proprio personale dipendente.

L’iscrizione al sito per accedere all’area news aggiornata in materia di lavoro è riservato esclusivamente alle imprese.

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Novità: Inail, comunicazione d’infortunio

Un nuovo adempimento sulla comunicazione d’infortunio, annunciato dall’Inail con circolare del 12 ottobre 2012 n. 42, impone al datore di lavoro di far presente all’INAIL anche gli infortuni di un giorno, oltre al giorno dell’evento, entro 48 ore la presentazione del certificato medico.

Ulteriori precisazioni e chiarimenti sono stati forniti dall’Inail. Noi di Studio Borghi, esperto in paghe e contributi Milano, vi precisiamo le principali.

La comunicazione vale ai fini puramente statistici. Perciò in caso di infortuni oltre i 3 giorni dovrà essere inviata la denuncia d’infortunio, la quale assolve alla comunicazione ai fini statisitici. Il servizio online è stato integrato con la nuova comunicazione che riporta i dati statistici dell’infortunio senza l’indicazione delle retribuzioni. Dalla piattaforma online sarà possibile accedere nel menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e accedere all’area “Comunicazioni inviate”,ricercare la comunicazione inoltrata e usare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della segnalazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/Comunicazione d’infortunio”.. Certamente, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro, in caso di infortunio, i riferimenti del certificato medico a lui rilasciato comprensivo di numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Nel caso invece in cui il lavoratore dipendente non disponga di numero identificato apposto sopra il certificato medico, sarà tenuto a fornire al proprio datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Si ricorda infine che l’omissione o il ritardo nell’adempimento prevedono sanzioni amministrative pecuniarie a partire da € 548 fino a un massimo di 1972,80 €.

Per chi volesse approfondire tale informativa, è possibile scaricare il formato in pdf dal sito ufficiale di Studio Borghi, studio di outsourcing payroll e consulenza del lavoro a Milano, nell’area riservata alle circolari mensili in materia di lavoro. Sul sito vengono aggiornate con cadenza settimanale tutte le informative principali per le aziende in materia di lavoro.

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Contratto di prestazioni occasionali (PrestO)

A decorrere dal 10 luglio 2017, sono state introdotti due nuovi strumenti: contratto di prestazioni occasionali (PrestO) e il libretto di famiglia. Entrambe sono caratterizzate da alcuni limiti di utilizzo:

  • per ciscun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 5000 euro;
  • per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore  a 2.500 euro.

E’ necessario che relativamente alle prestazioni occasionali, ciascun utilizzatore inserisca i propri dati anagrafici, accedendo alla piattaforma informatica INPS con il proprio PIN o mediante un intermediario abilitato.

Per poter usufruire delle prestazioni, l’utilizzatore dovrà alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento con modello F24. Recentemente l’INPS ha comunicato che l’accreditamento sul portafoglio virtuale avverrà 9-10 giorni dopo l’avvenuto pagamento.

L’inps ha anche affermato che in riferimento alle prestazioni occasionali in agricoltura e in virtù della specificità del settore, la piattaforma telematica è stata implementata tenendo conto delle differenti quantificazioni dei compensi dei lavoratori impiegati nell’agricoltura. L’inps aggiunge che gli operatori del settore agricoltura sono nella possibilità di poter operare come tutti gli altri utilizzatori e potranno quindi fare affidamento agli intermediari o del contact center.

Per chi volesse approfondire, si può rvolgere a Studio Borghi, studio specializzato in elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano. Lo studio si compone di esperti in materia di lavoro e consulenti professionisti che da oltre trent’anni prestano il loro servizio a supporto di grandi realtà aziendali.

Si ricorda inoltre che settimanalmente lo Studio pubblica sul proprio sito web news e circolari inerenti il mondo e la normativa del lavoro, aggiornamenti, approfondimenti, articoli. Per accedere al servizio, è necessario registrarsi e ricevere autorizzazione preventiva dallo Studio.

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La Consulenza del Lavoro si adatta alle PMI?

Aziende di dimensione medio/grande hanno sfide di business più elevate e necessitano di valorizzare il loro bene più importante, le Risorse Umane.

In un mercato competitivo come quello odierno, è sempre più importante offrire un servizio completo, che non riguardi esclusivamente la gestione dell’elaborazione buste paga e amministrazione del personale.

All’interno di questo contesto sempre più complesso, infatti, l’azienda deve necessariamente ottimizzare i propri processi di gestione, al fine di poter coordinare e monitorare una più ampia forza lavoro. Ed è a questo punto che l’azienda deve essere, oggi più che mai, supportata da un Team di professionisti e Consulenti del Lavoro in grado di indirizzare al meglio le strategie di business aziendali fornendo le migliori soluzioni in materia di Consulenza del Lavoro.

Altro fattore fondamentale è affidarsi a sistemi informatici e piattaforme sempre più tecnologici e all’avanguardia, con l’obiettivo di rendere l’intero processo di gestione dei processi più scorrevole ed efficace, aiutando così gli HR manager ad aumentare la propria produttività in un’ottica anche di riduzione dei costi.

Il compito fondamentale di un consulente del lavoro a Milano, così come nel resto d’Italia, non si limita alla produzione e monitoraggio delle buste paga e dei cedolini aziendali ma si interessa e tiene conto di tutti gli elementi contabili e giuridici ma anche di tutti i contesti in cui è inserita l’azienda di riferimento (assicurativo, previdenziale, sociale, economico).

Per le PMI Studio Borghi, studio in Consulenza del Lavoro,  è il partner affidabile per la gestione dei payroll in outsourcing e la risoluzione di problematiche inerenti le pratiche giuslavoristiche. Il servizio offerto in elaborazione buste paghe e consulenza del lavoro a Milano è veloce, modulabile secondo le specifiche esigenze dell’azienda e sempre aggiornato. I consulenti del lavoro interni e un gruppo di avvocati giuslavoristi è a supporto degli HR Manager e AD per la crescita del loro business aziendale, raggiungibile attraverso la semplificazione dei processi innovativi dei sistemi.

Per informazioni aggiuntive e per scoprire nello specifico tutti i servizi in materia di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro è possibile visitare il sito www.studio-borghi.it.

 

 

 

 

 

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Ulteriori chiarimenti in materia di distacco transnazionale

Nuovi chiarimenti riguardanti il tema del distacco transanzionale sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro nel caso in cui il distacco stesso interessi una pluralità di operatori economici e faccia riferimento agli stand temporanei in contesti come fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali.

Per ritenere che un distacco transanzionale sia lecito è fondamentale che vi siano in essere rapporti contrattuali ben definiti tra impresa straniera distaccante, soggetto distaccatario e destinario finale della prestazione. E’ inoltre fondamentale che rispetto a quanto precisato che vi sia un effettivo rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante.

In riferimento allo stand temporaneo allestito in occasione di ferie, mostre, manifestazioni  commerciali ed eventi congressuali non può essere qualificato come sede o filiale in Italia dell’azienda straniera. In tali casi non è applicabile il D. Lgs. 136/2016. Il decreto, invece, è applicabile nell’ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive e invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero.

La normativa del decreto viene applicata senza alcuna eccezione, anche al di sotto degli 8 giorni, per i lavori di costruzione, montaggio e smontaggio, vale a dire per i lavori edili riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o eliminazione di edifici.

Per ulteriori informazioni riguardo alla tematica sopra esposta, è possibile scaricare l’intera circolare sul distacco transanzionale presente sul sito di Studio Borghi, studio di elaborazione buste paga e consulenza del lavoro a Milano con un team payroll e di esperti consulenti del lavoro a supporto delle strategie di business delle aziende clienti.

 

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Ministero del Lavoro: online la modulistica utile alla gestione del rapporto di lavoro

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale web diversi moduli utili al datore di lavoro per la gestione del rapporto lavorativo.

Si segnalano i principali forniti dal Ministero del Lavoro:

  • delega richiesta CIGS ai sensi della Legge 223/1991 poi modificata dal d.lgs. 148/2015
  • Modello per comunicare la trasformazione del contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell’art. 21, comma 5, del d.lgs 148/2015 in C.D.S. espansivo e richiedere la concessione del trattamento ai sensi dell’articolo 41, comma 3 bis, del d. lgs. 148/2015
  • l’autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e all’installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare GPS a bordo di mezzi aziendali ai sensi dell’art della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori)
  • Deferimento in via arbitrale alla commissione di conciliazione della controversia ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e art. 31 della Legge n. 183/2010.
  • Istanza di pagamento rateale di ordinanza di ingiunzione ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del d.lgs. n. 196/2003 e relativa informativa
  • La certificazione di contratti di lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e segg. d.lgs. 276/2003 e successive modifiche
  • richiesta di allontamento per interdizione dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ai sensi del d.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori indicazioni.

Studio Borghi, studio di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paghe, ha sede in Milano in via Gustavo Modena 6.

Lo studio opera da oltre trent’anni e si avvale di consulenti del lavoro interni e di personale qualificato in grado di gestire quotidianamente i rapporti in materia di lavoro con le aziende clienti.

La presente circolare è scaricabile dal sito dello Studio all’indirizzo www.studio-borghi.it, nell’apposita area dedicata alle news in materia di lavoro, previa iscrizione.

 

 

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Alternanza scuola lavoro: esperti aziendali esterni solo previa stipula di contratti di lavoro occasionale

Studio Borghi, studio paghe di Milano, ha reso noto le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione circa l’alternanza scuola lavoro.

In particolare, L’Istituto scolastico può retribuire esperti aziendali esterni previa stipula di contratti autonomi di tipologia occasionale, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale  specifiche competenze professionali fondamentali allo svolgimento di particolari attività negoziali.

L’Istituto scolastico può anche essere preso in carico dal tutor formativo esterno ma solo se si tratta di attività non inerenti al suo ruolo di tutor esterno.

Alla scuola spetta anche il compito di elaborare un regolamento che disciplini i criteri, le procedure e i vincoli di spesa da osservare e seguire per la stipula dei contratti di prestazione d’opera.

Il Ministero dell’Istruzione affronta anche la questione del tempo massimo di presenza attiva sui luoghi di lavoro, della sorveglianza, sanitaria obbligatoria e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto concerne la sicurezza il Ministero dell’Istruzione richiama l’art. 2 del D. lgs. 81/2008 che dichiara lavoratore, ai fini della sorveglianza a livello sanitario, la persona fisica che, tipologia contrattuale a parte, svolge un’attività lavorativa nel campo dell’organizzazione, equiparando in maniera esplicita al lavoratore il soggetto coinvolto nei tirocini di formazione e di orientamento e nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Sempre per fini meramente legati alla sicurezza, l’azienda che ospita lo studente in alternanza scuola lavoro ha il dovere di metterlo in dotazione di tutta la strumentazione e i dispositivi di protezione individuale.

Per ulteriori informazioni è possibile accedere al sito ufficiale del MInistero dell’Istruzione o iscriversi sul sito di Studio Borghi all’indirizzo www.studio-borghi.it e scaricare la circolare dedicata.

Si ricorda che Studio Borghi e i propri consulenti del lavoro operano a Milano nel campo dell’elaborazione paghe e della consulenza del lavoro a 360 gradi da oltre trent’anni.

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In arrivo il decreto sul distacco dei lavoratori nell’Unione Europea

Nel Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 è stato approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/67/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE che disciplina il distacco transfrontaliero (ovvero meccanismo in base al quale le imprese presenti nel territorio di uno stato membro prestano servizi tramite i propri lavoratori nel territorio di un altro stato membro) e modifica il regolamento (Ue) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI).

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono la riduzione del distacco abusivo, attraverso cui si realizza la violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori e pratiche di concorrenza sleale e l’agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri nell’accertamento dell’autenticità dei distacchi e nel perseguimento e nella repressione dei distacchi abusivi.

Il decreto legislativo individua una serie di elementi fattuali utili a verificare l’autenticità del distacco e prevede, innovando rispetto a quanto attualmente previsto, che nel caso in cui il distacco transnazionale risulti non autentico il lavoratore distaccato è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del distaccatario. Disciplina le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati in Italia e dispone che tali condizioni di lavoro devono essere corrispondenti a quelle dei lavoratori italiani che prestano la stessa o analoga attività e prevede che in caso di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’impresa distaccante, l’utilizzatore sia solidalmente responsabile. Inoltre impone l’obbligo all’impresa distaccante di comunicare il distacco dei suoi lavoratori in Italia almeno 24 ore prima dell’inizio, fornendo una serie di informazioni relative, tra l’altro, all’impresa distaccante, all’impresa distaccataria, all’identità ed al numero dei lavoratori distaccati e alla natura del contratto in base al quale viene effettuato il distacco. Infine stabilisce le disposizioni  che disciplinano la cooperazione tra Stati nell’attività di verifica dell’autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi, e che prevedono l’utilizzo al fine della piattaforma informatica europea IMI, veicolo per lo scambio di informazioni tra le Autorità dei diversi Stati membri e per la trasmissione di atti o provvedimenti che le Autorità di uno Stato chiedono vengano notificati o eseguiti nel territorio di un altro Stato membro.

Fonte: Consiglio dei Ministri

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Studio Borghi srl comunica le novità riguardanti il Programma Garanzia Giovani

Studio Borghi Srl opera da più di 30 anni nel campo della consulenza del lavoro, dell’elaborazione delle paghe e contributi e dell’amministrazione del personale insieme al proprio team di esperti di settore e consulenti del lavoro.

Lo studio di consulenti del lavoro, in particolare, informa sulle nuove istruzioni per fruire dell’incentivo in riferimento al Programma Garanzia Giovani.

Anche a seguito delle modifiche regolamentari, viene confermato che l’incentivo può essere fruito nel rispetto del regime del De minimis.
L’Istituto previdenziale evidenzia che è possibile comunque la fruizione dell’incentivo oltre tale limite del De minimis però solo se l’assunzione riguarda un giovane da 16 a 24 anni che ha comportato un incremento occupazionale netto.

Studio Borghi Srl, che si avvale del proprio  centro di elaborazione paghe per lo sviluppo delle payroll, comunica che altre news sono presenti sul sito direttamente all’indirizzo www.studio-borghi.it nell’apposita area.

Studio Borghi Srl

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